Naspi e lavoro a chiamata. Valerio scrive alla redazione di Azione Sindacale. Ecco la risposta
- azionesindacalefvg
- 18 ago
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La domanda di Valerio: «Sto percependo la Naspi. Una società di ristorazione mi ha proposto un contratto di lavoro a chiamata. Vorrei accettare, perché si tratterebbe di un lavoro discontinuo, ma ho paura di perdere la Naspi. Posso lavorare senza rinuncia re all’indennità? E cosa devo comunicare all’INPS?»

È una domanda molto frequente, soprattutto nei settori della ristorazione, del turismo e dei pubblici esercizi, dove il lavoro intermittente viene utilizzato proprio per far fronte a esigenze variabili e discontinue. La risposta, in linea generale, è sì: il lavoratore che percepisce la Naspi può instaurare un rapporto di lavoro intermittente senza perdere necessariamente l’indennità. Ma non esiste una regola per cui «basta lavorare poche ore» per conservare automaticamente la prestazione. Occorre guardare soprattutto alla durata del rapporto, alla previsione di reddito e alla presenza o meno dell’obbligo di disponibilità alla chiamata, oltre ad assolvere correttamente agli obblighi di comunicazione verso l'INPS. La disciplina della Naspi sulla compatibilità con il lavoro subordinato è contenuta nell'articolo 9 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e le sue applicazioni al lavoro intermittente sono state precisate dall'INPS, in particolare con la circolare n. 142 del 2015 e con il successivo messaggio n. 1162 del 2018. L'INPS continua espressamente a richiamare questa disciplina anche nella propria scheda informativa sulla Naspi.
Naspi e lavoro a chiamata. Prima di tutto, per chi ci legge: che cos'è il lavoro a chiamata? Il lavoro intermittente, disciplinato dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015, è un rapporto di lavoro subordinato nel quale il lavoratore si mette a disposizione del datore, che può utilizzarne la prestazione in modo discontinuo o intermittente secondo le condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il contratto può essere stipulato anche a tempo determinato. La legge prevede inoltre specifiche condizioni soggettive e oggettive per il suo utilizzo. Tra queste, il contratto può essere concluso, in ogni caso, con lavoratori di età inferiore a 24 anni, purché le prestazioni siano effettuate entro il compimento dei 25 anni, oppure con lavoratori di età superiore a 55 anni. Nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo non opera, inoltre, il limite ordinario delle 400 giornate di effettivo lavoro nel triennio con il medesimo datore. Questo ultimo aspetto è particolarmente importante per Valerio: il fatto che la società operi nella ristorazione può incidere sulla disciplina del contratto intermittente, ma non significa, di per sé, che la Naspi diventi automaticamente incompatibile con il lavoro. La distinzione decisiva: con o senza obbligo di disponibilità
Per comprendere cosa accade alla Naspi bisogna distinguere due situazioni. Nel primo caso Valerio sottoscrive un contratto con obbligo di disponibilità. Significa che è tenuto a rispondere alle chiamate del datore di lavoro e, nei periodi in cui garantisce tale disponibilità, percepisce la relativa indennità di disponibilità. Nel secondo caso il contratto è senza obbligo di disponibilità. Valerio, in questa formula, può rifiutare la chiamata e, nei periodi in cui non lavora, non percepisce l'indennità di disponibilità. La distinzione non è soltanto teorica: l'INPS ha stabilito conseguenze differenti sulla Naspi. Se il contratto dura fino a sei mesi
È questo il primo dato che Valerio dovrebbe verificare prima di firmare. Quando, durante la fruizione della Naspi, viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, trova applicazione il meccanismo della sospensione della Naspi, anziché quello della decadenza. Nel caso particolare del lavoro intermittente, però, la sospensione non opera necessariamente nello stesso modo. Se il contratto intermittente prevede l'obbligo di disponibilità e la relativa indennità, la Naspi viene sospesa per l'intera durata del rapporto. Se invece il contratto è senza obbligo di disponibilità e senza indennità di disponibilità, la sospensione riguarda le sole giornate nelle quali Valerio presta effettivamente attività lavorativa. Nei periodi compresi tra una chiamata e l'altra, durante i quali non lavora, la naspi può quindi continuare a essere riconosciuta. È una delle peculiarità più importanti del lavoro intermittente rispetto agli altri rapporti di lavoro subordinato. In altre parole, un contratto a chiamata senza obbligo di disponibilità, di durata non superiore a sei mesi, può consentire a Valerio di lavorare in determinate giornate e di continuare a percepire la Naspi nei periodi in cui non viene chiamato, fermo restando il corretto assolvimento degli adempimenti richiesti. E se il contratto supera i sei mesi? Qui la situazione cambia. La disciplina generale della Naspi consente il cumulo con un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, o a tempo indeterminato, quando il reddito annuo derivante dall'attività rimane entro il limite previsto dalla legge, con riduzione della Naspi secondo il meccanismo stabilito dalla normativa. Per il lavoro dipendente il limite di riferimento è collegato alla soglia di reddito prevista dalla disciplina fiscale. L'INPS ha indicato in 8.500 euro il limite per il lavoro dipendente/parasubordinato a partire dal 2024; la legislazione fiscale successiva ha mantenuto quella soglia quale riferimento della nuova disciplina delle somme riconosciute ai lavoratori dipendenti. È però importante non trasformare questo dato in una regola troppo semplicistica: non basta guadagnare meno di 8.500 euro per essere automaticamente al riparo da ogni conseguenza sulla Naspi. Il lavoratore deve rispettare anche gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dall'INPS e la prestazione viene comunque rideterminata secondo le regole del cumulo. In particolare, la disciplina prevede che il percettore comunichi all'INPS il reddito annuo presunto derivante dalla nuova attività entro il termine previsto, normalmente attraverso il servizio NASpI-Com. L'INPS ribadisce che la comunicazione del reddito presunto è essenziale per le situazioni nelle quali la Naspi viene mantenuta insieme all'attività lavorativa.
Una precisazione molto importante per chi ha un contratto intermittente. Nel lavoro a chiamata la durata indicata sul contratto e la concreta esecuzione del rapporto non devono essere confuse. La questione è stata recentemente ribadita anche dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6141 del 17 marzo 2026. La Corte ha affermato che, ai fini della decadenza dalla Naspi prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 22 del 2015, non conta necessariamente la sola durata formalmente prevista nel contratto: deve essere considerata la durata effettiva del rapporto, da valutare in concreto ed ex post. La Cassazione ha sottolineato che questo principio vale a maggior ragione per il lavoro intermittente senza obbligo di chiamata, proprio perché si tratta di un rapporto caratterizzato dalla discontinuità della prestazione. Si tratta di un chiarimento particolarmente significativo per chi, come Valerio, sta valutando un contratto a chiamata: la semplice indicazione di una lunga durata contrattuale non consente, da sola, di concludere che la Naspi debba essere necessariamente perduta. Occorre verificare come il rapporto si sia concretamente svolto.
Questo, tuttavia, non significa che si possa ignorare ciò che è scritto nel contratto o evitare le comunicazioni all'INPS. Al contrario, proprio perché la situazione può essere valutata sulla base dell'effettivo svolgimento del rapporto, è fondamentale che le giornate lavorate e il reddito previsto siano correttamente rappresentati. Quindi Valerio deve comunicare il nuovo lavoro all'INPS? Sì. È questo uno dei passaggi sui quali non bisogna commettere errori. L'INPS indica espressamente il lavoro intermittente tra le situazioni che devono essere gestite secondo le regole di compatibilità della Naspi e richiama, per questa fattispecie, la circolare n. 142 del 2015 e il messaggio n. 1162 del 2018. Quando è necessario dichiarare il reddito presunto, la comunicazione può essere effettuata attraverso il servizio NASpI-Com entro il termine previsto dalla disciplina. L'INPS precisa, nelle proprie indicazioni operative, che la comunicazione può essere effettuata entro 30 giorni dall'inizio della nuova attività nelle fattispecie in cui è richiesta. Per un lavoratore intermittente è inoltre prudente conservare la documentazione relativa alle singole chiamate e alle giornate effettivamente lavorate, soprattutto quando il rapporto è senza obbligo di disponibilità, perché proprio l'effettivo svolgimento dell'attività può assumere rilievo ai fini della prestazione.
La Naspi viene quindi persa oppure soltanto ridotta? La risposta dipende dalla situazione concreta. Possiamo riassumere così: Contratto intermittente fino a sei mesi con obbligo di disponibilità: la Naspi viene sospesa per la durata del rapporto; Contratto intermittente fino a sei mesi senza obbligo di disponibilità: la Naspi viene sospesa per le giornate di effettivo lavoro; Rapporto di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato, con reddito entro il limite previsto: può operare il cumulo tra lavoro e Naspi, con la riduzione prevista dalla legge, purché siano rispettati gli obblighi di comunicazione; Superamento delle condizioni previste dalla disciplina del cumulo: può determinarsi la decadenza dalla prestazione. Questa sintesi va letta insieme alla regola, oggi particolarmente importante, secondo cui per valutare la decadenza occorre considerare anche la durata effettiva del rapporto, come chiarito dalla Cassazione nel 2026. Attenzione: non basta dire «lavorerò poche ore» È forse il principale equivoco da evitare. La Naspi non viene tutelata semplicemente perché il lavoro a chiamata prevede poche ore o pochi turni. La compatibilità dipende dal tipo di rapporto, dalla sua durata, dall'eventuale obbligo di disponibilità, dal reddito prodotto o previsto e dagli adempimenti nei confronti dell'INPS. Perciò Valerio non dovrebbe limitarsi a chiedere alla società di ristorazione «quante ore farò?». Prima di accettare sarebbe opportuno conoscere almeno: se il contratto prevede o meno l'obbligo di disponibilità; se è prevista l'indennità di disponibilità; quale durata contrattuale viene indicata; quale reddito annuo è ragionevolmente previsto; quali saranno le concrete modalità di chiamata e le giornate di lavoro. Solo con questi dati è possibile stabilire con sufficiente sicurezza quale disciplina della Naspi applicare.




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