Come funziona la flat-tax al 5% sugli aumenti contrattuali. Azione Sindacale risponde a Giovanni da Tolmezzo
- azionesindacalefvg
- 28 ago
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Giovanni, nostro affezionato lettore, sta per ricevere un aumento di stipendio in conseguenza del rinnovo del contratto collettivo applicato al suo rapporto di lavoro. Ci chiede, in concreto, quanto di quell’’aumento finirà nelle sue tasche. Come funziona la flat-tax al 5% sugli aumenti contrattuali? La risposta dipende anzitutto dal fatto che l’aumento possieda tutti i requisiti previsti dalla legge per essere tassato con l’imposta sostitutiva del 5%. La misura è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2026 e riguarda, per il solo anno

A chi spetta la tassazione al 5%. La regola è contenuta nell’articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. L’agevolazione riguarda gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. Sono interessati esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2025 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. L'imposta sostitutiva è applicata, in assenza di una rinuncia espressa e scritta del lavoratore, dal datore di lavoro quale sostituto d’imposta. In altri termini, se Giovanni possiede tutti questi requisiti, l’aumento contrattuale agevolabile non viene tassato secondo le aliquote ordinarie dell’Irpef, ma con l’aliquota sostitutiva del 5%.
Non basta chiamarlo “contratto nazionale”. Un aspetto particolarmente importante riguarda la provenienza dell’aumento. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha chiarito che la misura riguarda gli incrementi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Non rientrano, invece, gli aumenti stabiliti da contratti aziendali o territoriali. La precisazione è rilevante perché la semplice denominazione attribuita dalle parti a un accordo non è, da sola, sufficiente a qualificare quell’accordo come contratto collettivo nazionale. Occorre guardare alla sua effettiva natura.
Anche gli arretrati possono beneficiare del 5%. Giovanni potrebbe chiedersi che cosa accada se il rinnovo del CCNL viene sottoscritto nel periodo previsto dalla legge, ma riconosce aumenti riferiti anche a periodi precedenti. La risposta è favorevole. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che possono essere assoggettate al 5% anche le tranche di aumento corrisposte nel 2026, benché la loro decorrenza economica sia precedente o la loro erogazione sia iniziata prima. La condizione fondamentale è che si tratti di incrementi retributivi derivanti dal rinnovo del CCNL e corrisposti nel 2026. Diverso è il caso delle somme riconosciute come una tantum. Queste non costituiscono una tranche continuativa dell’incremento retributivo e restano quindi fuori dall’agevolazione.
E se l’aumento assorbe il superminimo? È una situazione frequente nella pratica. Un lavoratore può già percepire, per effetto di un accordo individuale, un superminimo, cioè una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione minima prevista dal contratto collettivo. Il successivo rinnovo del CCNL può prevedere che l’aumento venga assorbito, in tutto o in parte, da quel trattamento individuale. Anche in questo caso, secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, l’incremento previsto dal rinnovo del CCNL può beneficiare della tassazione al 5%. Ciò che conta, infatti, è l’origine dell’incremento agevolato: deve derivare dal rinnovo del contratto collettivo nazionale. Il fatto che l’aumento produca contemporaneamente l’assorbimento di un precedente superminimo non ne determina, di per sé, l’esclusione dal beneficio.
Quali voci retributive rientrano nell’agevolazione? La circolare dell’Agenzia delle entrate individua un perimetro abbastanza preciso. Sono agevolabili gli incrementi che confluiscono nella retribuzione diretta, comprese le mensilità ordinarie e le mensilità aggiuntive, come tredicesima e quattordicesima, quando l’incremento contrattuale incide su tali componenti.
Possono inoltre essere interessati gli istituti di retribuzione indiretta collegati agli stessi aumenti, come le integrazioni a carico del datore di lavoro per determinate assenze, tra cui malattia, maternità e infortunio. La circolare esclude invece, tra le altre, le somme che non rappresentano incrementi retributivi riconducibili al rinnovo del CCNL, gli scatti di anzianità, le quote di TFR e le somme una tantum. E l’indennità di cassa? Anche questo è un quesito che può interessare Giovanni. L’indennità di cassa, quando costituisce una componente della retribuzione ordinaria e l’incremento agevolabile deriva dal rinnovo del CCNL, può rientrare nel perimetro della misura secondo i criteri individuati dall’Agenzia delle entrate. Occorre, tuttavia, distinguere questa fattispecie dalle diverse indennità e maggiorazioni alle quali la stessa legge di Bilancio ha riservato una specifica imposta sostitutiva del 15%, entro determinati limiti, per lavoro notturno, festivo e a turni. Si tratta di una misura diversa da quella del 5% sugli incrementi contrattuali.
Attenzione alla data di pagamento: conta il principio di “cassa allargata” C'è poi un aspetto che potrebbe sembrare sorprendente. Per il reddito di lavoro dipendente vale il principio di cassa. L’articolo 51 del TUIR stabilisce, infatti, che il reddito comprende le somme percepite nel periodo d’imposta e considera percepite nell’anno precedente anche quelle corrisposte dal datore di lavoro entro il 12 gennaio dell’anno successivo. La conseguenza, applicata alla nuova agevolazione, è importante. Un incremento contrattuale riferito al 2026 e pagato entro il 12 gennaio 2027 può essere considerato percepito nel 2026 e, in presenza di tutti gli altri requisiti, beneficiare della tassazione agevolata. Allo stesso modo, una somma materialmente pagata nei primi giorni di gennaio 2026 può fiscalmente appartenere al 2025, se ricorrono le condizioni previste dal principio di cassa allargata. Non basta, quindi, guardare alla data indicata nel cedolino: occorre verificare quando la somma è fiscalmente considerata percepita.
La tassazione al 5% può incidere sul trattamento integrativo? Qui la questione diventa un po' più tecnica, ma il principio è semplice. Le somme assoggettate all’imposta sostitutiva non seguono, per tutti gli effetti, le ordinarie regole di formazione del reddito complessivo. Questo potrebbe creare un effetto indesiderato sul trattamento integrativo, il beneficio fiscale comunemente conosciuto come “bonus Renzi”. Per evitare che la nuova agevolazione determini una penalizzazione indiretta, l’Agenzia delle entrate ha previsto uno specifico criterio di calcolo. Gli incrementi assoggettati al 5% vengono considerati secondo regole particolari nel determinare la spettanza del trattamento integrativo: ai fini della verifica della soglia reddituale, il reddito agevolato non deve produrre l'effetto di far perdere il beneficio; esso viene invece considerato per il necessario confronto tra imposta lorda e detrazioni da lavoro dipendente. Per Giovanni, quindi, l'applicazione della flat tax non deve essere valutata isolatamente: in presenza del trattamento integrativo, bisogna considerare anche gli effetti che l’aumento produce sul suo reddito fiscale complessivo e sulle detrazioni. E allora, Giovanni, quanto incasserai davvero? La risposta può essere sintetizzata con un esempio. Supponiamo che l’aumento contrattuale agevolabile sia pari a 1.000 euro lordi.
In conclusione. Per Giovanni la nuova misura può tradursi in un aumento netto sensibilmente più elevato rispetto a quello che avrebbe ottenuto con la tassazione ordinaria, ma solo se ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge. In particolare, dovrà verificare: di essere un lavoratore dipendente del settore privato;




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