Non basta chiamarlo appalto. Il lavoro era alle dipendenze di Poste Italiane. La sostanza prevale sempre sulla forma
- azionesindacalefvg
- 15 lug
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Commento a cura della
redazione di “Azione Sindacale”

Una nuova pronuncia della giurisprudenza del lavoro rafforza l'orientamento contro gli appalti privi di reale autonomia organizzativa. La pronuncia arriva dal Tribunale di Pavia che ha riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con Poste Italiane nei confronti di un autista formalmente dipendente di una società appaltatrice incaricata del trasporto della corrispondenza. La sentenza, pronunciata dalla giudice Marcella Frangipani il 18 giugno 2026, affronta una questione ormai centrale nel settore degli appalti: la distinzione tra appalto genuino e appalto illecito di mera manodopera. Il ricorrente era formalmente dipendente di una società appaltatrice incaricata del trasporto della corrispondenza per Poste Italiane dal dicembre 2010. Il lavoratore sosteneva però che il suo vero datore di lavoro fosse Poste Italiane, perché l'appaltatrice svolgeva esclusivamente funzioni amministrative mentre l'organizzazione concreta del lavoro, le direttive operative e il controllo quotidiano erano esercitati direttamente dalla committente (Poste Italiane). Il Tribunale gli ha dato ragione.
La questione giuridica. L'intero giudizio ruota attorno all'articolo 29 del d.lgs. 276/2003. Secondo la normativa un appalto è lecito soltanto quando l'appaltatore: a) organizza autonomamente il servizio; b) assume il rischio d'impresa; c) esercita concretamente il potere direttivo sui propri lavoratori. Se anche uno solo di questi elementi manca, l'appalto può trasformarsi in una illecita interposizione di manodopera. La giudice richiama diffusamente la recente Cassazione n. 17627/2023, che rappresenta oggi uno dei principali riferimenti in materia.
Perché il Tribunale considera illecito l'appalto. La sentenza non si limita a verificare il contratto di appalto, ma analizza ciò che avveniva quotidianamente. Ed è proprio la realtà concreta del rapporto di lavoro a risultare decisiva. Le direttive operative arrivavano da Poste Italiane. Gli autisti lavoravano seguendo gli MPT (Moduli di Pianificazione Trasporto).
Questi documenti indicavano percorso, orari, uffici da raggiungere, attività da svolgere e tempi di consegna. Gli autisti non avevano alcun margine decisionale. Il Tribunale osserva che, anche se formalmente i moduli transitavano attraverso l'appaltatore, erano predisposti integralmente dalla committente e costituivano direttive vincolanti.
Poste Italiane esercitava il potere direttivo. Uno degli aspetti più significativi della sentenza riguarda il comportamento dei responsabili di Poste Italiane. Le testimonianze hanno dimostrato che gli autisti venivano richiamati direttamente, venivano impartite istruzioni operative, venivano contestate deviazioni dai percorsi e venivano richieste modifiche immediate alle modalità di lavoro. Il giudice ritiene che questi comportamenti costituiscano esercizio del potere direttivo proprio del datore di lavoro.
Controllo sulla sicurezza. Anche i controlli sull'utilizzo dei DPI erano effettuati quotidianamente da personale di Poste Italiane. Il capitolato prevedeva invece che tale funzione fosse svolta dall'appaltatore. La divergenza tra contratto e realtà costituisce un ulteriore indice della non genuinità dell'appalto.
Formazione svolta dalla committente. La formazione dei lavoratori sull'utilizzo delle applicazioni informatiche e delle procedure operative veniva svolta direttamente da dipendenti di Poste Italiane. Anche questo elemento dimostra il pieno inserimento dei lavoratori nell'organizzazione aziendale della committente.
Utilizzo di strumenti appartenenti a Poste Italiane. Gli autisti utilizzavano carrelli, lettori ottici e dispositivi di scansione. Tutti beni di proprietà di Poste Italiane. Non si trattava quindi di un'organizzazione autonoma dell'appaltatore.
Assenza di una vera struttura organizzativa dell'appaltatore. La società appaltatrice pagava gli stipendi, concedeva ferie e gestiva la parte amministrativa. Per tutto il resto, l'organizzazione faceva capo a Poste. Il referente dell'appaltatore risultava praticamente assente dalla sede di lavoro e non svolgeva alcun reale coordinamento operativo. Un ulteriore elemento valorizzato dal Tribunale è la sostituzione dei dipendenti di Poste andati in pensione con lavoratori dell'appaltatore, senza modificare l'organizzazione del servizio. Secondo il giudice ciò dimostra che l'appalto serviva essenzialmente a fornire personale alla committente.
Le conseguenze della decisione. Il Tribunale dichiara che il rapporto di lavoro deve considerarsi costituito direttamente con Poste Italiane sin dal 4 dicembre 2010. Ordina quindi la costituzione del rapporto di lavoro con Poste Italiane, la reintegrazione del lavoratore, il pagamento delle retribuzioni maturate dal 1° luglio 2024 fino al rientro in servizio e il riconoscimento del corretto livello contrattuale. Il lavoratore chiedeva anche il riconoscimento del tempo pieno. Su questo punto il Tribunale non accoglie integralmente la domanda. La giudice rileva infatti che il rapporto è sempre stato part-time, la successiva riduzione dell'orario non risulta validamente accettata dal lavoratore e la modifica dell'orario richiede la forma scritta. Di conseguenza viene ripristinato il precedente orario di 36,95 ore settimanali, non il tempo pieno. Il riconoscimento dell'inquadramento. Il Tribunale riconosce al lavoratore il livello E fino al dicembre 2012 e il livello D dal dicembre 2012. La motivazione è semplice: dopo due anni di effettivo svolgimento delle mansioni previste dal CCNL Poste, il lavoratore aveva diritto al passaggio al livello superiore.
Conclusioni: Questa sentenza rappresenta un importante tassello nella tutela dei lavoratori impiegati negli appalti. Il Tribunale ribadisce un principio fondamentale: la legittimità di un appalto non si misura dalla forma del contratto, ma dalla realtà dei rapporti di lavoro. Quando è il committente a organizzare l'attività, impartire le direttive, esercitare il controllo e integrare i lavoratori nel proprio ciclo produttivo, non ci si trova di fronte a un appalto genuino, bensì a un'illecita interposizione di manodopera. Si tratta di una pronuncia che rafforza l'orientamento della giurisprudenza a favore della prevalenza della sostanza sulla forma e che potrà costituire un importante precedente per le numerose controversie che interessano il settore della logistica e del recapito postale




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