Il licenziamento disciplinare deve rispettare il principio di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione irrogata
- azionesindacalefvg
- 25 mag
- Tempo di lettura: 2 min
Nel licenziamento disciplinare, la valutazione della condotta del lavoratore non può limitarsi al solo fatto materiale, ma deve necessariamente estendersi a tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle soggettive. Tra queste, assume rilievo centrale la condizione psichica del lavoratore al momento del comportamento contestato. Questo principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza 11 marzo 2026, n. 5440, la quale si inserisce nel solco di un orientamento consolidato in materia di

proporzionalità della sanzione disciplinare. Nel nostro ordinamento, il licenziamento disciplinare deve rispettare il principio di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione irrogata, come desumibile dall’art. 2106 del codice civile e dall’art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori). Il giudice, chiamato a valutare la legittimità del licenziamento, non può limitarsi a verificare l’esistenza del fatto contestato, ma deve accertare la gravità oggettiva della condotta, l’elemento soggettivo (dolo o colpa), le circostanze concrete in cui il fatto si è verificato, la posizione e le mansioni del lavoratore e l’eventuale reiterazione di comportamenti analoghi. Secondo la pronuncia della Cassazione, tra gli elementi soggettivi da considerare rientra anche la condizione psichica del lavoratore. Il giudice deve verificare se, al momento del fatto, fossero presenti situazioni idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere o, comunque, sulla piena consapevolezza del comportamento. Ciò significa che eventuali stati di disagio psichico, stress o patologie possono incidere sulla valutazione della colpa, tali condizioni possono ridurre il grado di rimproverabilità della condotta e, di conseguenza, possono rendere sproporzionata la sanzione espulsiva. La Corte sottolinea che il giudizio disciplinare non può prescindere da una valutazione completa della persona del lavoratore, in linea con i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro (artt. 1175 e 1375 c.c.). L’omessa considerazione della condizione psichica del lavoratore può determinare l’illegittimità del licenziamento, qualora tale elemento risulti rilevante ai fini della valutazione complessiva della condotta. In particolare, il giudice deve accertare: se la condizione psichica fosse conosciuta o conoscibile dal datore di lavoro; se essa abbia inciso concretamente sul comportamento contestato e se, alla luce di tale condizione, il licenziamento risulti una misura eccessiva rispetto ad altre sanzioni conservative.
Conclusioni. La sentenza in esame conferma un principio di grande rilievo per i lavoratori subordinati: il licenziamento disciplinare non può essere valutato in modo automatico o astratto, ma richiede un’analisi concreta e personalizzata. La condizione psichica del lavoratore, quando incide sulla capacità di autodeterminazione, diventa un elemento imprescindibile nel giudizio di proporzionalità. La sua mancata considerazione può compromettere la validità del provvedimento espulsivo, a tutela della dignità e della persona del lavoratore.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
puoi chiamarci: Linea mobile 351-6688108
contattarci via e-mail: azionesindacale.fvg@gmail.com




Commenti