Licenziamento per scarso rendimento. Quando la simulazione della malattia giustifica la risoluzione del rapporto di lavoro
- azionesindacalefvg
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Il tema del licenziamento per scarso rendimento in relazione alle assenze per malattia ha ricevuto un chiarimento giurisprudenziale di particolare rilievo con la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1161 del 20 gennaio 2026. La pronuncia sviluppa un principio importante per i lavoratori dipendenti e per le imprese: la malattia, normalmente neutra come causa di sospensione dell’obbligo lavorativo, può incidere sulla legittimità del l

icenziamento quando è simulata e finalizzata a eludere gli obblighi contrattuali. Nel diritto del lavoro il licenziamento per scarso rendimento è disciplinato dall’art. 27, lett. d) dell’Allegato A al Regio Decreto n. 148/1931. Tale fattispecie consente al datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro quando il livello di prestazione del dipendente risulti nettamente inferiore a quello mediamente richiesto, per causa a lui imputabile). Il principio fondamentale è che non basta una semplice riduzione quantitativa della resa lavorativa: deve profilarsi un inadempimento grave e colpevole del dipendente, imputabili alla sua responsabilità.
La malattia come evento neutro. L’assenza per malattia, in linea di principio, non può di per sé costituire motivo di licenziamento: è un evento legittimo che sospende l’obbligo di prestazione senza colpa del lavoratore. La Cassazione ha chiarito però che, se l’assenza non corrisponde a una reale inabilità e risulta frutto di una simulazione, essa perde la sua natura neutra e può contribuire alla configurazione dello scarso rendimento. Ciò si verifica quando l’assenza è strategicamente collocata (ad esempio a ridosso di riposi, ferie o turni gravosi), emerge un comportamento sistematico e ripetuto che non è compatibile con una reale condizione di mala salute e quando la durata e le modalità delle assenze rendono impossibile una normale pianificazione dell’attività lavorativa. In tali ipotesi, si parla comunemente di micro-assenteismo per malattia simulata, una serie di assenze brevi e frequenti che incidono gravemente sull’organizzazione aziendale. Un punto di grande rilievo è la conferma da parte della Cassazione della possibilità per il giudice di accertare la simulazione della malattia anche in via presuntiva. Non è necessario che il datore di lavoro avvii una querela di falso contro i certificati medici o produca un accertamento sanitario definitivo. I certificati medici, infatti, costituiscono dichiarazioni di scienza e non godono di valore probatorio assoluto. Il giudice può valutare la veridicità delle giustificazioni del dipendente attraverso un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti. Esempi di elementi indiziari possono essere: la concentrazione delle assenze in prossimità di riposi o ferie; la coincidenza delle assenze con i turni di lavoro più gravosi; **le comunicazioni tardive che impediscono all’azienda di organizzare sostituzioni tempestive. Questi elementi, valutati nel loro insieme, possono portare il giudice a ritenere provata la simulazione senza dover disporre accertamenti medici diretti.
Effetti sul rapporto di fiducia e sul licenziamento. La Cassazione ha confermato che la reiterazione colposa di comportamenti idonei a compromettere l’efficienza produttiva e la regolarità organizzativa costituisce violazione degli obblighi contrattuali di diligenza, correttezza e buona fede. Tale violazione, se sufficientemente grave e documentata, rompe il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente, giustificando il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (scarso rendimento). Non si tratta di punire lo stato di malattia ma di tutelare l’efficace esecuzione del contratto di lavoro. Quando la prestazione diventa sistematicamente inefficace o inutilizzabile, il datore di lavoro non è tenuto a mantenere in servizio un lavoratore la cui condotta ne compromette l’attività.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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