Licenziamento per recidiva: condizioni di legittimità e tutele del lavoratore subordinato
- azionesindacalefvg
- 27 mag
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Il tema del licenziamento per recidiva rientra nell’ambito del potere disciplinare del datore di

lavoro e richiede un’attenta applicazione delle norme di legge, della contrattazione collettiva e dei principi elaborati dalla giurisprudenza. Non esiste, infatti, alcun automatismo tra il numero di sanzioni disciplinari ricevute e il licenziamento: la legittimità del recesso deve essere valutata caso per caso, secondo criteri rigorosi. Nozione di recidiva disciplinare. Nel rapporto di lavoro subordinato, la recidiva si configura quando il lavoratore, già destinatario di una sanzione disciplinare, commette una nuova infrazione. Presupposto essenziale è che la precedente violazione sia stata contestata e sanzionata nel rispetto della procedura prevista dall’art. 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori). Solo in presenza di una sanzione validamente irrogata può attribuirsi rilievo disciplinare alla reiterazione del comportamento, che consente al datore di lavoro di applicare una sanzione più grave, fino al licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Obblighi formali: la contestazione della recidiva. La recidiva deve essere portata a conoscenza del lavoratore in modo chiaro. Nella lettera di contestazione disciplinare il datore di lavoro è tenuto a indicare il nuovo fatto addebitato e i precedenti disciplinari rilevanti, se intende utilizzarli. Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, tale indicazione è indispensabile soprattutto quando la recidiva costituisce elemento costitutivo dell’illecito disciplinare previsto dal contratto collettivo. In mancanza, il licenziamento può risultare illegittimo per violazione del diritto di difesa del lavoratore. Limiti temporali: il ruolo dei CCNL. I precedenti disciplinari non hanno efficacia illimitata. I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) stabiliscono generalmente un limite temporale — spesso pari a due anni — entro il quale le sanzioni possono essere considerate ai fini della recidiva. Decorso tale periodo, il datore di lavoro non può utilizzare le precedenti sanzioni per aggravare la posizione disciplinare del lavoratore. Questo principio garantisce che il comportamento passato non incida indefinitamente sul rapporto di lavoro. Validità dei precedenti disciplinari. Affinché la recidiva sia rilevante, le sanzioni precedenti devono essere legittime. In caso di impugnazione del licenziamento, il giudice può verificare incidentalmente la correttezza della procedura disciplinare, la veridicità dei fatti contestati e la proporzionalità delle sanzioni irrogate. Se una delle sanzioni poste a fondamento della recidiva risulta illegittima, essa non può essere considerata, con possibile invalidità del licenziamento. Assenza di automatismi: il principio di proporzionalità. Il licenziamento per recidiva non è mai automatico. Anche in presenza di più infrazioni, il giudice deve valutare la proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta complessiva del lavoratore. Ai sensi degli artt. 2104 e 2119 del codice civile, rilevano diversi elementi: la gravità oggettiva dei fatti; l’elemento soggettivo (dolo o colpa); le mansioni svolte; il danno arrecato all’azienda e il comportamento complessivo del lavoratore. La recidiva può incidere sulla valutazione della gravità, ma non sostituisce il giudizio complessivo. Tipologie di recidiva nella contrattazione collettiva. I CCNL distinguono generalmente tra: recidiva specifica: reiterazione della stessa infrazione e recidiva generica: reiterazione di infrazioni diverse già sanzionate. Molti contratti prevedono il licenziamento solo in presenza di recidiva qualificata, ad esempio dopo precedenti sospensioni disciplinari. Recidiva come elemento costitutivo o aggravante. Dal punto di vista giuridico, la recidiva può assumere due funzioni: elemento costitutivo dell’illecito, quando il CCNL collega espressamente il licenziamento alla reiterazione di una determinata condotta; **circostanza aggravante, quando viene utilizzata per valutare più severamente un comportamento già grave. Nel primo caso, la contestazione della recidiva è imprescindibile; nel secondo, rileva nell’ambito della valutazione complessiva. Il controllo del giudice. In caso di impugnazione del licenziamento, il giudice del lavoro svolge un controllo articolato che comprende: la regolarità della procedura disciplinare (art. 7 Statuto dei lavoratori); il rispetto dei limiti temporali previsti dal CCNL; la legittimità delle sanzioni precedenti; la proporzionalità del licenziamento. Il giudice non è vincolato in modo assoluto dalle previsioni del contratto collettivo, che costituiscono un parametro di riferimento ma non esauriscono la valutazione. La funzione del licenziamento e il vincolo fiduciario. Il licenziamento disciplinare non ha funzione meramente punitiva, ma è finalizzato a tutelare il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. La recidiva assume rilievo in quanto può evidenziare una persistente inadempienza agli obblighi di diligenza e correttezza. La legittimità del recesso si fonda, quindi, sulla verifica se la reiterazione delle condotte renda impossibile la prosecuzione del rapporto, anche in via temporanea. Conclusioni. Per il lavoratore subordinato è fondamentale sapere che non esiste un numero fisso di sanzioni che determina automaticamente il licenziamento; la recidiva deve essere contestata in modo chiaro e tempestivo; i precedenti disciplinari hanno una validità limitata nel tempo; è possibile contestare la legittimità delle sanzioni precedenti; il giudice valuta sempre la proporzionalità complessiva del licenziamento. In presenza di un licenziamento per recidiva, è quindi essenziale verificare attentamente il rispetto di tutti questi presupposti, poiché eventuali vizi possono determinarne l’illegittimità.
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