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Licenziamento disciplinare. Il valore probatorio del certificato medico nel: note a Cassazione, sent. n. 8738/2026

L’ordinanza n. 8738 del 2026 della Corte di Cassazione si inserisce in un filone

giurisprudenziale ormai consolidato in tema di riparto dell’onere probatorio e di valutazione delle prove nel licenziamento disciplinare, offrendo un’importante precisazione sul valore del certificato medico e sui limiti del sindacato giudiziale in ambito tecnico-sanitario. La vicenda trae origine dal licenziamento di un lavoratore accusato dal datore di lavoro di aver simulato uno stato morboso al fine di sottrarsi allo svolgimento di determinate mansioni. A sostegno della decisione espulsiva, l’azienda aveva valorizzato una serie di elementi indiziari, tra cui il mancato acquisto dei farmaci prescritti e la circostanza che la certificazione fosse stata rilasciata da un medico di medicina generale e non da uno specialista. In sede di merito, la Corte d’Appello aveva ritenuto tali elementi sufficienti a fondare il giudizio di inattendibilità della malattia e, conseguentemente, la legittimità del licenziamento. La pronuncia è stata invece cassata dalla Suprema Corte, che ha censurato il percorso argomentativo del giudice di merito per violazione delle regole in materia di prova e per indebita svalutazione di un documento dotato di specifica rilevanza giuridica. Il punto di partenza dell’analisi è rappresentato dall’art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, secondo cui l’onere della prova circa la legittimità del licenziamento grava sul datore di lavoro. Tale principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, implica che il datore debba dimostrare in modo rigoroso la sussistenza dell’inadempimento contestato. In particolare, la Corte ha richiamato un orientamento consolidato (Cass. n. 3395/1991; Cass. n. 9590/2001; Cass. n. 13188/2003), secondo cui, nei licenziamenti disciplinari, l’onere probatorio deve investire la prova di una condotta tale da integrare una “grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro”, con specifico riguardo alla lesione del vincolo fiduciario. Tale accertamento deve essere condotto tenendo conto della natura del rapporto, delle mansioni svolte, del grado di affidamento richiesto e delle circostanze concrete del fatto. Ne deriva che non è sufficiente il ricorso a meri sospetti o a ricostruzioni congetturali: il datore di lavoro non può limitarsi a prospettare ipotesi alternative, ma deve fornire prova piena dell’inadempimento.


Il valore probatorio del certificato medico. Il profilo centrale affrontato dall’ordinanza in esame concerne la qualificazione giuridica del certificato medico. La Corte di Cassazione ribadisce che tale documento non può essere considerato alla stregua di un elemento neutro o liberamente apprezzabile senza limiti, ma costituisce un atto dotato di specifica rilevanza probatoria. Il certificato medico, infatti, è espressione di un’attività professionale regolata e comporta l’assunzione di responsabilità in capo al sanitario, sia sul piano civile sia sotto il profilo deontologico e, nei casi più gravi, penale. Proprio in ragione di tale responsabilità, esso rappresenta una attestazione qualificata dello stato di salute del lavoratore. La Corte precisa che la valutazione giudiziale non può tradursi in una sostanziale sostituzione del giudice alle competenze tecnico-scientifiche del medico. In altri termini, il giudice non può disconoscere una diagnosi sulla base di criteri di “comune esperienza” o di valutazioni intuitive, soprattutto quando si tratta di patologie — come quelle di natura psichica o psicosomatica — che non presentano necessariamente manifestazioni esteriori evidenti. Ulteriore snodo argomentativo riguarda l’utilizzo delle presunzioni semplici, disciplinate dall’art. 2729 c.c. La Corte ricorda che tali strumenti probatori sono certamente ammessi, ma devono rispondere ai requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nel caso di specie, gli elementi valorizzati dal datore di lavoro — quali il mancato acquisto dei farmaci o la tipologia di medico certificatore — sono stati ritenuti privi di tali requisiti, in quanto suscettibili di spiegazioni alternative e non idonei, se considerati isolatamente o cumulativamente, a dimostrare l’inesistenza dello stato patologico. La decisione chiarisce, dunque, che non è consentito costruire un giudizio di simulazione della malattia mediante un assemblaggio di indizi deboli e tra loro non coerenti.


La necessità di una contro valutazione medico-legale. Uno dei passaggi più significativi della pronuncia riguarda l’affermazione secondo cui il certificato medico può essere superato solo mediante una valutazione tecnica di pari livello. In presenza di una certificazione attestante una patologia — nel caso concreto, una sindrome ansioso-depressiva — il suo superamento richiede un accertamento medico-legale idoneo a metterne in discussione il fondamento scientifico. La Corte sottolinea che, in assenza di una tale contro valutazione, la decisione del giudice di merito che disattenda la certificazione si pone in contrasto con le regole del processo e con i principi che governano la prova tecnica. Ne consegue che il datore di lavoro, ove intenda contestare l’effettività della malattia, deve attivare gli strumenti previsti dall’ordinamento, quali le visite fiscali o le consulenze tecniche d’ufficio.  La pronuncia si inserisce in un quadro sistematico che vede nel diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 Cost., un valore primario dell’ordinamento. La protezione del lavoratore in stato di malattia non può essere compressa attraverso interpretazioni che, di fatto, svalutino gli strumenti certificativi predisposti dall’ordinamento sanitario. Al contempo, la decisione non esclude la possibilità di contrastare eventuali abusi, ma ribadisce che ciò deve avvenire nel rispetto delle garanzie procedurali e probatorie previste dalla legge.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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