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Il Patto di Non Concorrenza: Requisiti, Limiti e Profili Giurisprudenziali


Il patto di non concorrenza è un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore con il quale quest’ultimo si impegna, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività che possano risultare concorrenziali rispetto a quelle dell’ex datore. Tale impegno estende nel tempo gli obblighi di fedeltà previsti dall’art. 2105 del Codice Civile (Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio)Ai sensi dell’art. 2125 c.c., il patto è valido solo se presenta, a pena di nullità, i seguenti elementi: Forma scritta; Definizione precisa dell’oggetto (cioè le attività vietate); Durata determinata (massimo 3 anni, estensibile a 5 per i dirigenti); Ambito territoriale delimitato; **Corrispettivo congruo a favore del lavoratore. Non è necessario che il patto sia inserito nel contratto di lavoro stesso: può essere concordato separatamente.


Ambito Territoriale e Oggetto del Divieto. Il vincolo territoriale deve essere chiaro e non modificabile unilateralmente dal datore. È nulla, ad esempio, la clausola che consente al datore di ridefinire liberamente la sede di lavoro o l’area geografica del divieto (Cass. n. 13050/2025; Cass. n. 11765/2025). L’oggetto del patto deve essere specifico: deve indicare con chiarezza le attività precluse. Non si limita solo alle mansioni svolte, ma può estendersi ad attività potenzialmente concorrenziali anche se diverse da quelle già esercitate. Tuttavia, il patto è nullo se limita eccessivamente le possibilità professionali del lavoratore, compromettendo la sua capacità di generare reddito (Cass. n. 13283/2003; Cass. n. 7835/2006; Cass. n. 9790/2020).


Corrispettivo: Entità e Modalità di Pagamento. Il corrispettivo deve essere adeguato al sacrificio richiesto al lavoratore. Il giudizio sulla congruità tiene conto di: Retribuzione complessiva; Durata e ampiezza del divieto; **Qualifica e professionalità del lavoratore. Un corrispettivo irrisorio, unito a un vincolo esteso, rende il patto nullo (Cass. n. 33424/2022; Cass. nn. 9256 e 9258/2025).


Modalità di pagamento. Durante il rapporto di lavoro: ammesso se il pagamento è una vera anticipazione del corrispettivo e non ha natura retributiva (Trib. Milano, 21 marzo 2024);

Alla cessazione del rapporto: prassi più diffusa. È possibile dilazionare il pagamento anche durante il periodo di efficacia del patto; Il corrispettivo è soggetto a prescrizione quinquennale (Cass. n. 10680/2024).


Clausole Accessorie: Penale, Recesso e Opzione. Spesso al patto si associa una clausola penale (art. 1382 c.c.) che stabilisce un importo a titolo di risarcimento in caso di violazione. La somma deve essere proporzionata e non può sostituire in toto il risarcimento del danno effettivo (Trib. Milano, 5 dicembre 2024).


Diritto di recesso. È nulla la clausola che consente al datore di recedere unilateralmente dal patto al termine del rapporto di lavoro, impedendo così al lavoratore di valutare con certezza la sua posizione (Cass. n. 15952/2004; Cass. n. 10535/2020).


Diritto di opzione. Diverso è il caso del diritto di opzione (art. 1331 c.c.), che consente al datore di decidere entro un termine stabilito dopo la cessazione del rapporto se attivare o meno il patto. Questo meccanismo è legittimo se: Il patto è collegato alla tutela di know-how o formazione specialistica ricevuta; Il diritto è esercitato entro un termine definito (es. 30 giorni lavorativi); **È prevista la corresponsione di un compenso adeguato (Cass. n. 25462/2017). Invece, è illegittima la clausola che subordina l'opzione alla semplice formazione ricevuta dal lavoratore durante il contratto, poiché tale formazione è già parte della prestazione lavorativa (Cass. n. 8715/2017).


Clausole Distinte: Patto di Non Concorrenza e Storno Clienti. Il divieto di storno clienti è una clausola autonoma e distinta dal patto di non concorrenza. Patto di non concorrenza. Impedisce all’ex dipendente di svolgere attività lavorative concorrenti con il datore di lavoro dopo la cessazione del rapporto. La tutela si riferisce a intere categorie di attività o a settori di mercato, anche se svolti per altri soggetti (concorrenti diretti o potenziali). La clausola di storno della clientela mira a vietare una condotta specifica: l’atto di sottrarre clienti al precedente datore di lavoro, spesso tramite contatti diretti o indiretti (anche nel contesto di nuova occupazione). La tutela riguarda la relazione commerciale preesistente e non l’attività in sé. La clausola di storno non è disciplinata da una norma specifica, quindi è frutto dell’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.). Non richiede forma scritta né corrispettivo, ma deve comunque rispettare i limiti generali di liceità, buona fede e proporzionalità.

La Cassazione ha chiarito che le due clausole: “vietano due comportamenti differenti, con finalità e tutele diverse” (Cass. n. 22247/2021)


Trattamento Fiscale e Contributivo.  Il trattamento varia a seconda del momento in cui viene erogato il corrispettivo: Durante il rapporto: è considerato retribuzione a tutti gli effetti, imponibile fiscalmente e contributivamente, e rientra nel TFR; Dopo la cessazione: è soggetto a tassazione separata, ma non contribuisce ai fini previdenziali. Per lavoratori non residenti, il corrispettivo è tassato solo nel Paese di residenza, secondo le convenzioni contro le doppie imposizioni (Agenzia Entrate, interpello n. 111/2025).



Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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