top of page

Il ruolo del medico competente nella sorveglianza sanitaria: obblighi, criticità e tutele del lavoratore Parte 1

Nel panorama della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il medico competente rappresenta una figura cardine, investita di compiti precisi e rilevanti responsabilità. La sua attività si inserisce nell’ambito della sorveglianza sanitaria, uno dei pilastri del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), e ha come obiettivo principale la prevenzione delle patologie lavoro-correlate e la verifica dell’idoneità del lavoratore a svolgere determinate mansioni. Tuttavia, nella prassi, non sono rari i casi in cui l’attività del medico competente si riduce a un mero adempimento formale, privo della

dovuta attenzione clinica, documentale e relazionale. Questo articolo si propone di chiarire quali siano gli obblighi giuridici e deontologici del medico competente, cosa debba essere effettivamente garantito al lavoratore in occasione della visita, quali tutele siano previste in caso di comportamenti omissivi o superficiali e quale sia la responsabilità dell’azienda.


Chi è il medico competente: definizione e inquadramento normativo. L’art. 2, comma 1, lett. h) del D.lgs. 81/2008 definisce il medico competente come “il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria”.

La figura non è quindi autonoma, ma collabora strettamente con il datore di lavoro nell'ambito della prevenzione, con l’obbligo di mantenere indipendenza clinica e imparzialità nel proprio giudizio medico. L’attività è regolata principalmente dagli articoli 25 e 41 del Testo Unico.


Obblighi del medico competente a) Obblighi generali (art. 25 D.lgs. 81/2008). Il medico competente deve: collaborare alla valutazione dei rischi, istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, partecipare alla programmazione delle misure per la tutela della salute, informare ogni lavoratore sul significato degli accertamenti cui è sottoposto, formulare e consegnare al lavoratore e al datore di lavoro un giudizio di idoneità alla mansione specifica.


Visite mediche: modalità e contenuti (art. 41). Le visite mediche effettuate dal medico competente possono essere: preventive, per verificare l'idoneità prima dell’assunzione o del cambio mansione; periodiche, con cadenza stabilita in base ai rischi; su richiesta del lavoratore, se correlata ai rischi professionali; in occasione del cambio di mansione o della cessazione del rapporto di lavoro. In tutti i casi, la visita non può ridursi ad un semplice colloquio verbale. Il medico è tenuto a: raccogliere un’anamnesi accurata, eseguire un esame clinico obiettivo, anche minimo (pressione arteriosa, auscultazione, esame obiettivo generale), esaminare la documentazione sanitaria eventualmente presentata dal lavoratore, valutare lo stato di salute in relazione ai rischi lavorativi specifici. (approfondimento nella parte seconda- 2) 


Il giudizio di idoneità: contenuti e rilascio. Il risultato della visita deve essere formalizzato in un giudizio scritto, che può avere le seguenti formulazioni: Idoneo, Idoneo con prescrizioni o limitazioni, Temporaneamente non idoneo, Non idoneo in modo permanente. La legge non prevede che il medico competente indichi nel giudizio la diagnosi medica (che rientra nella sfera del segreto professionale – non va comunicata al datore di lavoro), ma è necessario che il giudizio sia motivato e consegnato in copia al lavoratore. Spesso i lavoratori riferiscono di non ricevere copia del giudizio, oppure di non comprenderne le motivazioni (in questa ipotesi si ostacola l’eventuale esercizio del diritto di ricorso).


Il diritto di ricorso del lavoratore. L’art. 41, comma 9, del D.lgs. 81/2008 stabilisce che il lavoratore, entro 30 giorni dalla data di ricezione del giudizio di idoneità, può presentare ricorso alla Commissione Medica dell’ASL territorialmente competente. Tuttavia, se il lavoratore non riceve il giudizio o ne ignora le motivazioni, diventa estremamente difficile – se non impossibile – impugnare efficacemente la valutazione, a causa della mancata trasparenza e tracciabilità dell’atto sanitario.


Condotte negligenti e possibili violazioni.  Si configurano come condotte potenzialmente sanzionabili: la mancata visita clinica (il medico si limita a chiedere al lavoratore “come si sente", senza alcun accertamento); il rifiuto di esaminare la documentazione sanitaria prodotta dal lavoratore; l’omissione della consegna del giudizio scritto; la redazione di giudizi stereotipati privi di valutazioni individuali; **l’assenza di motivazioni adeguate nelle idoneità con prescrizioni. Queste condotte possono dar luogo a: violazioni deontologiche (segnalabili all’Ordine dei Medici), illeciti amministrativi (di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro), responsabilità civile o penale, in caso di eventi lesivi conseguenti all’omissione di una corretta valutazione sanitaria. (approfondimento nella parte terza - 3) 


 Responsabilità dell’azienda datrice di lavoro. Il datore di lavoro ha l’obbligo di: **nominare un medico competente idoneo e abilitato, vigilare sull’effettiva esecuzione della sorveglianza sanitaria, adottare provvedimenti sulla base del giudizio di idoneità. Ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore è responsabile dell’integrità fisica e psicologica del lavoratore. Pertanto, qualora il medico competente operi in modo negligente, e l’azienda non intervenga o si avvalga consapevolmente di una sorveglianza sanitaria inefficace, può configurarsi una responsabilità anche in capo all’azienda stessa.


Come può difendersi il lavoratore. Il lavoratore può tutelarsi attraverso: Richiesta scritta del giudizio al medico competente o al datore di lavoro; Ricorso alla Commissione Medica dell’ASL entro 30 giorni (anche se, come detto, occorre un giudizio formale per procedere);**Segnalazione all’Ispettorato del Lavoro, qualora ritenga che la sorveglianza sanitaria non venga svolta in modo conforme; Reclamo all’Ordine dei Medici, per violazioni deontologiche; Tutela giudiziale, in sede civile o penale, qualora dall’omissione derivino danni alla salute.


Conclusioni L’attività del medico competente non può essere interpretata come un mero adempimento formale o burocratico. Al contrario, si tratta di un’attività professionale altamente specializzata, che richiede rigore clinico, aggiornamento scientifico, capacità di valutazione dei rischi, rispetto della dignità del lavoratore e piena trasparenza degli atti sanitari. Ogni condotta che svilisce questa funzione espone il lavoratore a rischi non solo fisici, ma anche giuridici, riducendo l’effettività delle tutele previste dall’ordinamento. Solo attraverso il rispetto sostanziale e non meramente formale degli obblighi del medico competente, è possibile garantire una reale prevenzione e una tutela effettiva della salute nei luoghi di lavoro. Una sorveglianza sanitaria svolta in modo superficiale o elusivo non è solo giuridicamente censurabile, ma rappresenta anche una minaccia concreta alla salute individuale e collettiva negli ambienti di lavoro.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


  • puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940  

o contattarci via e-mail: azionesindacale.fvg@gmail.com


Commenti


Non puoi più commentare questo post. Contatta il proprietario del sito per avere più informazioni.
bottom of page