Tribunale di Napoli: sette mesi di superlavoro bastano per il risarcimento del danno da usura psico-fisica
- azionesindacalefvg
- 24 dic 2025
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Una recente sentenza del Tribunale di Napoli (n. 4811 del 16 giugno 2025) segna un punto di svolta nel diritto del lavoro italiano: anche un periodo relativamente breve di iperlavoro può integrare un danno risarcibile per usura psico-fisica, in violazione dell’art. 2087 c.c. e dei principi costituzionali di tutela della salute e della dignità del lavoratore.
Il caso: turni massacranti e dimissioni anticipate. Il giudizio trae origine dal ricorso di una guardia giurata assunta con contratto a termine da un istituto di vigilanza. In soli sette mesi di lavoro, il dipendente era stato sottoposto a turni quotidiani di 10-14 ore, spesso privi del minimo riposo giornaliero e settimanale previsto dal CCNL di categoria

(art. 70), con orari comunicati di volta in volta tramite messaggi su WhatsApp. L’uomo, stremato, si era dimesso anticipatamente. L’azienda, invece di riconoscere la condizione di sfruttamento, aveva presentato due domande riconvenzionali: una per il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale con l’auto aziendale e un’altra per le dimissioni “anticipate”. Entrambe le domande si sono rivelate controproducenti. Proprio dalle stesse allegazioni aziendali è emersa la prova del superlavoro: l’incidente si era verificato alle ore 7:15 del mattino, dopo che il lavoratore aveva terminato il turno precedente a mezzanotte, senza il minimo riposo di 11 ore previsto. Il giudice, applicando l’art. 115 c.p.c. e le regole della comune esperienza, ha ritenuto che la stanchezza accumulata costituisse concausa dell’incidente. Inoltre, la richiesta di risarcimento per le dimissioni è stata respinta per manifesta infondatezza: come chiarito dalla giurisprudenza (App. Venezia, n. 75/2023), non può imputarsi al lavoratore la responsabilità di aver abbandonato un contesto lavorativo patologico e nocivo.
La qualificazione giuridica: violazione dell’art. 2087 c.c. Il Tribunale di Napoli ha qualificato la condotta aziendale come grave inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 2087 c.c., norma di chiusura dell’ordinamento in materia di sicurezza del lavoro, che impone all’imprenditore l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore. Il superlavoro sistematico, la mancata programmazione dei riposi e l’assenza di turnazioni prevedibili integrano un ambiente di lavoro “stressogeno”, in violazione anche dell’art. 28 del d.lgs. 81/2008, che impone la valutazione e prevenzione dei rischi da stress lavoro-correlato. Il giudice ha chiarito che lo sfruttamento, quand’anche limitato nel tempo, rappresenta una lesione immediata e autonoma della dignità del lavoratore e quindi un illecito risarcibile “fin dal primo giorno in cui supera i limiti della tollerabilità e della salute”.
Danno biologico e danno da usura psico-fisica: due piani distinti. La sentenza segna un punto fermo anche sotto il profilo della tipologia del danno. Viene distinta la nozione di “danno biologico”, che richiede la prova di una patologia clinicamente accertata (ad esempio, sindromi depressive o cardiopatie da stress, supportata da perizia medico legale), dal “danno da usura psico-fisica”, che invece si configura come danno in re ipsa, ossia insito nel fatto stesso del superlavoro. Il danno da usura non richiede quindi una prova medica, ma soltanto la dimostrazione di un superamento prolungato e significativo dei limiti di orario o dei riposi (cfr. Cass. 30 maggio 2023, n. 15223; Cass. 21 luglio 2023, n. 21934). È sufficiente provare le condizioni di lavoro eccessive e l’entità dello sforamento. L’usura fisica e mentale, secondo il giudice, deriva dall’“impiego abnorme e continuativo delle energie psico-fisiche del lavoratore senza adeguato recupero” e determina un pregiudizio “automatico” per violazione del diritto costituzionale alla salute (artt. 32 e 36 Cost.).
Il diritto alla salute è indisponibile. Un ulteriore principio di rilievo enunciato nella sentenza riguarda la indisponibilità del diritto alla salute e al riposo. Il datore di lavoro non può giustificare il superlavoro affermando che il dipendente lo abbia accettato volontariamente per ottenere una maggiore retribuzione. L’art. 2087 c.c. tutela valori costituzionali non negoziabili: la salute non può essere “barattata” con il salario. Come ribadito dalla Cassazione (Cass. n. 12538/2019; Cass. n. 34968/2022), la presunta “volontarietà” del lavoratore nello svolgere straordinari eccessivi è spesso frutto di necessità economiche o pressioni ambientali, e non libera l’azienda dalla propria responsabilità. Il datore, per escludere la colpa, deve dimostrare di aver predisposto misure concrete per prevenire il rischio di usura, come la pianificazione dei riposi compensativi o la rotazione dei turni.
Il risarcimento: riconosciuto, ma di importo modesto. Nonostante il riconoscimento della responsabilità aziendale, il risarcimento liquidato è stato contenuto: € 1.549,79. Il giudice ha applicato un criterio equitativo già utilizzato in precedenza (Trib. Napoli, n. 7748/2024), parametrando il danno al 30% del valore orario dello straordinario moltiplicato per le ore eccedenti. Tale metodo tiene conto della breve durata del rapporto di lavoro (sette mesi), fattore che ha ridotto sensibilmente l’entità economica del risarcimento. Parte della dottrina critica questo approccio, ritenendolo inadeguato a riflettere la reale gravità del pregiudizio subito. Altri tribunali, come quello di Milano (sent. n. 3191/2024), hanno adottato criteri più aderenti alla dimensione personale del danno, utilizzando le Tabelle milanesi per l’inabilità temporanea, che valorizzano la sofferenza soggettiva e la compromissione della vita privata più che il mero calcolo economico delle ore lavorate.
Verso una nuova cultura giudiziaria: dall’idea di “mobbing” all’ambiente di lavoro nocivo. La pronuncia napoletana si inserisce in un più ampio orientamento giurisprudenziale che sposta l’attenzione dal concetto tradizionale di “mobbing” (che richiede la prova di un intento persecutorio) alla più moderna categoria dell’ambiente di lavoro stressogeno. La responsabilità datoriale, in questa prospettiva, nasce non tanto da comportamenti individuali dolosi, quanto da un deficit organizzativo dell’impresa. L’art. 2086 c.c., come modificato, impone infatti all’imprenditore di adottare “assetti organizzativi idonei a prevenire situazioni di rischio e a garantire la sicurezza e la dignità dei lavoratori”. La Cassazione (sent. n. 33639/2022; n. 3692/2023; n. 15957/2024) ha chiarito che la violazione di tali obblighi può derivare anche da condotte apparentemente lecite — come una gestione disfunzionale dei turni o un’eccessiva reperibilità — se esse, complessivamente considerate, generano uno stato di stress forzato o di logoramento psico-fisico. L’esposizione a un ambiente stressogeno diventa così un indice sintomatico di un’inadeguatezza strutturale dell’organizzazione aziendale, e dunque di un inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 2087 c.c.
Concludendo, la sentenza n. 4811/2025 del Tribunale di Napoli conferma che anche un periodo limitato di superlavoro può integrare un illecito datoriale idoneo a generare un danno da usura psico-fisica. Il messaggio è chiaro: la tutela della salute e della dignità del lavoratore non è proporzionale alla durata del rapporto, ma alla gravità della violazione. Il diritto al riposo e a condizioni di lavoro umane è indisponibile, e il datore è sempre tenuto a organizzare l’attività in modo da prevenire l’insorgere di stress e logorio. Il caso della “guardia giurata spremuta come un’arancia” rappresenta dunque non solo una condanna per un singolo episodio di sfruttamento, ma un monito generale: un’organizzazione aziendale che consuma i propri lavoratori è, a tutti gli effetti, un’organizzazione fuorilegge.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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