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Necessaria una valutazione dei rischi effettiva, in relazione ai lavoratori in somministrazione.

Per dare corso alla nostra riflessione, partiamo dal quadro legislativo di riferimento:  Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Salute e Sicurezza); Art. 17, comma 1, lett. a): obbligo non delegabile del datore di lavoro di effettuare la valutazione di tutti i rischi; Art. 28: la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute, inclusi quelli connessi alla tipologia contrattuale, all’organizzazione del lavoro e alle mansioni effettivamente svolte; Art. 28, comma 2: il DVR deve avere data certa. Il Testo Unico non consente valutazioni astratte o meramente descrittive dell’organizzazione aziendale, ma richiede un’analisi concreta, riferita alle specifiche mansioni, ai contesti operativi reali e alle condizioni soggettive dei lavoratori impiegati.  Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (disciplina della somministrazione di lavoro). Art. 33, comma 1: l’utilizzatore è responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori somministrati durante la missione. **Art. 35, comma 4: l’utilizzatore deve informare il somministratore sui rischi specifici dell’attività lavorativa. La norma attribuisce quindi centralità assoluta all’utilizzatore quanto alla valutazione dei rischi effettivamente presenti nel luogo e nelle modalità di svolgimento della prestazione.



La specificità della valutazione dei rischi per i lavoratori in somministrazione. Non è sufficiente “applicare” ai lavoratori in somministrazione il DVR predisposto per il personale stabile. Questo perché la valutazione dei rischi deve essere dinamica e contestualizzata (art. 28 d.lgs. 81/2008) e il lavoratore somministrato presenta una condizione strutturale di maggiore esposizione al rischio, riconosciuta anche a livello normativo. Tra i profili di rischio (art.28) che devono essere valutati espressamente ci sono la ridotta familiarità con l’ambiente di lavoro, la minore conoscenza delle prassi aziendali, l’insufficienza dell’addestramento iniziale, l’inserimento rapido in cicli produttivi già avviati e l’ esposizione ai rischi interferenziali. Questi elementi non sono automaticamente assorbiti da un DVR generico aziendale, ma richiedono un’analisi specifica.


Il Documento di Valutazione dei Rischi e il requisito della “data certa”. Secondo il dettato dell’art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2008, il DVR deve essere redatto prima dell’inserimento dei lavoratori e deve avere la data certa, requisito essenziale di validità. Un DVR redatto successivamente, aggiornato solo formalmente o privo di data certa è giuridicamente inidoneo a fondare legittimamente l’impiego di lavoratori, inclusi quelli in somministrazione.


Conseguenze dell’assenza di una valutazione effettiva e specifica a) Sul piano della sicurezza🡪 L’inosservanza degli obblighi di valutazione dei rischi comporta responsabilità penale del datore di lavoro/utilizzatore (artt. 55 e ss. d.lgs. 81/2008) e responsabilità civile per eventuali danni subiti dal lavoratore. b) Sul piano del rapporto di lavoro (somministrazione illegittima). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mancanza di un DVR idoneo e specifico incide sulla legittimità stessa del ricorso alla somministrazione; l’utilizzo di lavoratori in assenza delle condizioni di sicurezza prescritte dalla legge viola i presupposti normativi della somministrazione. In tali ipotesi, trovano applicazione le conseguenze previste dall’ordinamento per la somministrazione illegittima, tra cui la possibilità di costituzione del rapporto di lavoro direttamente in capo all’utilizzatore, secondo i presupposti e le modalità stabilite dalla legge e dalla giurisprudenza. Questo orientamento è coerente con la funzione preventiva e non meramente formale del DVR.


Collegamento con la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezione Lavoro). Le recenti pronunce della Corte di cassazione si collocano in una linea interpretativa ormai stabile, secondo cui la sicurezza sul lavoro è condizione di legittimità dell’organizzazione produttiva, l’assenza di una valutazione dei rischi effettiva e “personalizzata” non è un vizio sanabile ex post e il lavoratore temporaneo non può essere considerato “neutro” rispetto alla valutazione dei rischi.


ConcludendoLa valutazione dei rischi deve essere effettiva, specifica, preventiva e documentata con data certa; non è sufficiente un DVR generico aziendale; per i lavoratori in somministrazione è necessaria un’attenzione rafforzata, in ragione della loro maggiore vulnerabilità strutturale; l’assenza di un DVR idoneo rende illegittimo il ricorso alla somministrazione, con conseguenze sul piano del rapporto di lavoro.



Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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