Imposizione della lingua barbara nelle negoziazioni del CAE e condotta antisindacale (Cass. 31/10/2025, n. 28790)
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A noi, l’inglese, predatore dell’umanità e pernicioso amico dell’Italia, non è mai piaciuto. A seguire, il succo dell’ordinanza n.28790 della Corte di Cassazione

La questione riguarda la condotta antisindacale posta in essere da una società multinazionale operante nel settore cartario, che aveva imposto che le riunioni della Delegazione Speciale di Negoziazione (DSN) — l’organo previsto dalla direttiva 2009/38/CE per la costituzione dei Comitati Aziendali Europei (CAE) — si svolgessero esclusivamente in lingua inglese, senza fornire alcun servizio di traduzione simultanea né strumenti idonei a garantire la piena comprensione e partecipazione ai delegati sindacali provenienti dai diversi Paesi. L'imposizione di un’unica lingua, senza traduzione, integra una violazione dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970), secondo cui costituisce condotta antisindacale ogni comportamento datoriale idoneo a limitare o ostacolare l’esercizio dell’attività sindacale o del diritto di rappresentanza. Nel caso di specie, la condotta datoriale risultava lesiva per quattro ragioni fondamentali: Comprometteva la capacità negoziale della parte sindacale, impedendole di comprendere compiutamente le proposte aziendali e di formulare posizioni informate. Limitava l’effettiva partecipazione dei membri della DSN, i quali devono poter intervenire senza discriminazioni linguistiche. ** Alterava il corretto equilibrio tra le parti nel percorso di costituzione del CAE, organo volto a garantire un’informazione e consultazione transnazionale realmente effettive.
**Contravveniva allo spirito (si fa per dire) della normativa europea, che richiede procedure trasparenti, inclusive e idonee a consentire un confronto reale tra rappresentanti dei lavoratori e datore di lavoro multinazionale.
Il percorso processuale. La Corte d’appello di Firenze, riformando parzialmente la decisione del Tribunale di Lucca (giudice del lavoro competente ex art. 28 St. lav.), aveva riconosciuto il carattere antisindacale della richiesta datoriale di svolgere le riunioni esclusivamente in inglese e senza servizi linguistici. Secondo la Corte, tale impostazione creava una barriera comunicativa non giustificata, idonea a svuotare di contenuto la funzione stessa della DSN. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando — presumibilmente — una violazione di legge o un vizio di motivazione in relazione alla qualificazione della condotta. La decisione della Suprema Corte (Cass. 31 ottobre 2025, n. 28790)🡪 Con l’ordinanza n. 28790/2025, la Corte di Cassazione respinge il ricorso dell’azienda, confermando integralmente la valutazione dei giudici di merito. La Cassazione afferma che: La barriera linguistica creata unilateralmente dal datore di lavoro costituisce una limitazione ingiustificata e obiettivamente idonea a comprimere l’esercizio dell’attività sindacale; nel contesto della negoziazione transnazionale prevista per la costituzione del CAE, il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire condizioni effettive di partecipazione, incluse le misure necessarie a superare ostacoli linguistici che pregiudicherebbero la parità delle parti; l'assenza di traduzione simultanea o strumenti equivalenti non può essere surrogata dall’asserzione che l’inglese sia lingua aziendale o comune: ciò non elimina l’impatto discriminatorio verso i membri della delegazione che non la dominano a livello negoziale. Ne consegue che la scelta unilaterale della lingua, senza predisposizione degli strumenti necessari alla comprensione, costituisce condotta antisindacale piena e grave, da rimuovere ai sensi dell’art. 28 St. lav.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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