Infortunio e comporto. L’origine professionale non esclude il licenziamento se manca la colpa datoriale (Cass.11136/2023)
- azionesindacalefvg
- 7 gen
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La pronuncia della Corte di Cassazione, ordinanza n. 11136 del 27 aprile 2023, ricostruisce e riafferma un principio giuridico decisivo nel rapporto tra tutela della salute del lavoratore e diritto datoriale all’organizzazione: l’eventuale origine professionale di una malattia o di un infortunio non determina automaticamente l’esclusione dal computo del periodo di conservazione del posto (il cd. «comporto»). Perché l’assenza non sia conteggiata ai fini del licenziamento è necessario dimostrare la responsabilità del datore di lavoro, e non soltanto il nesso causale tra lavoro ed evento patologico. Quadro normativo di riferimento🡪 Infortunio e comporto. L’art. 2110 c.c. disciplina la conservazione del posto in caso di

infortunio, malattia, gravidanza e puerperio: il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo prescritto dalla legge, dagli usi o secondo equità; superato tale periodo, il datore può recedere dal rapporto di lavoro. L’art. 2087 c.c. impone al datore l'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori e costituisce la fonte dell’obbligazione di sicurezza in capo all’imprenditore.
Principio affermato dalla Cassazione. La Corte ribadisce che le assenze derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale rientrano, in linea di principio, nella nozione generale di “malattia o infortunio” prevista dall’art. 2110 c.c. e sono quindi normalmente computabili ai fini del comporto. L’esclusione dal computo non è automatica: occorre che l’infortunio o la malattia non siano imputabili al lavoratore ma siano causati da un inadempimento del datore al suo obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c.
Distinzione giuridica fondamentale: nesso causale vs. responsabilità datoriale Nesso causale semplice (occasione di lavoro): il fatto che una malattia o un infortunio si siano verificati “in occasione del lavoro” o in conseguenza dell’attività lavorativa non è di per sé sufficiente per escludere il computo dell’assenza nel comporto. Responsabilità ex art. 2087 c.c.: perché l’assenza sia esclusa deve emergere una responsabilità del datore di lavoro, cioè una violazione degli obblighi di protezione che l’art. 2087 impone. In altre parole, serve un inadempimento imputabile all’imprenditore (colpa o omissione rispetto a standard tecnici e normativi) che sia causalmente rilevante rispetto al danno.
Natura della responsabilità datoriale. La pronuncia precisa che l’art. 2087 c.c. non configura una responsabilità oggettiva: il datore non è responsabile automaticamente per ogni evento dannoso occorso sul luogo di lavoro. La responsabilità richiede la prova di una violazione degli obblighi di prevenzione e protezione, valutata secondo la legge, le norme tecniche e le conoscenze di settore applicabili al caso concreto. Se l’imprenditore ha adottato tutte le cautele possibili secondo l’arte e la scienza lavoristica disponibili, la sua responsabilità non può ritenersi integrata.
Onere della prova — schema operativo La Corte traccia una ripartizione dell’onere probatorio, rilevante nella controversia sul licenziamento per superamento del comporto: Incombente sul lavoratore (fase iniziale) provare l’esistenza del danno alla salute (infortunio/malattia); dimostrare la nocività dell’ambiente o la violazione specifica di regole di sicurezza; **allegare e provare il nesso causale tra ambiente di lavoro/violazione e il danno subito. In sostanza il lavoratore deve fornire elementi concreti che colleghino l’evento al contesto lavorativo e indicare quale condotta o omissione abbia generato il rischio. Successiva inversione dell’onere (se il lavoratore fornisce la prova antecedente) grava sul datore l’onere di dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza, ossia di aver adottato tutte le misure necessarie e adeguate a prevenire l’evento.
Conseguenze pratiche per le parti. Per il lavoratore: il riconoscimento dell’origine professionale da parte di organismi (es. INAIL) o la mera attestazione medica non sono di per sé sufficienti a garantire la conservazione del posto oltre il comporto. È necessaria una strategia probatoria che individui fatti e circostanze specifiche idonee a dimostrare la violazione datoriale. Per il datore di lavoro: la sentenza offre una tutela se l’azienda è in grado di provare di aver osservato le norme e adottato le misure di prevenzione ragionevolmente richieste. Tuttavia, la conformità formale non esime dall’obbligo di valutare e adottare le soluzioni tecniche più adeguate alla situazione concreta: la Corte valuta anche la prova dell’adeguatezza delle misure adottate rispetto allo stato della tecnica e delle conoscenze disponibili.
Implicazioni per gestione del contenzioso e della compliance aziendale. In sede giudiziaria i profili probatori sono centrali: l’esito dipenderà non solo dalla prova dell’evento, ma dalla capacità probatoria di individuare condotte concrete e misure omesse o adottate.
In sede aziendale, oltre alla conformità normativa, è opportuno documentare le valutazioni di rischio, le misure tecniche e organizzative adottate e ogni attività di formazione e controllo, in modo da poter dimostrare l’adempimento degli obblighi ex art. 2087 c.c.
Sintesi conclusiva. Secondo l’interpretazione consolidata ribadita dall’ordinanza n. 11136/2023: l’infortunio o la malattia professionale, di regola, concorrono al computo del periodo di comporto; l’esclusione dal computo è possibile solo se viene provata la responsabilità del datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c.; l’art. 2087 non instaura una responsabilità oggettiva, ma richiede la prova di un inadempimento rispetto a precetti normativi o alle cautele esigibili secondo la scienza tecnica; l’onere probatorio iniziale grava sul lavoratore e soltanto una volta allegati e provati i fatti essenziali si inverte, facendo sorgere l’onere in capo al datore di dimostrare le cautele adottate
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