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Infortunio (mortale) sul lavoro. Il danno biologico terminale e il danno morale terminale spettanti alla vittima prima del decesso

1 giorno fa
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Quando un infortunio sul lavoro provoca la morte del lavoratore, la disciplina del risarcimento del danno varia in relazione alle modalità con cui si verifica il decesso. Occorre infatti distinguere il caso in cui la morte sopraggiunga immediatamente dall'ipotesi in cui il lavoratore sopravviva per un certo periodo di tempo dopo l'evento lesivo. Nel secondo caso, il lavoratore può maturare, prima della morte, autonomi diritti risarcitori che entrano a far parte del suo patrimonio e che, successivamente, vengono trasmessi agli eredi iure hereditatis. La Corte di Cassazione ha progressivamente delineato i confini di tali forme di tutela, distinguendo il danno biologico terminale dal danno morale terminale, noto anche come danno catastrofale o danno da lucida agonia. Si tratta di due pregiudizi differenti, fondati su presupposti diversi, che possono tuttavia essere riconosciuti contemporaneamente quando ne ricorrano le condizioni.


Il quadro normativo negli infortuni sul lavoro. In caso di infortunio lavorativo con esito mortale, il diritto al risarcimento trova il proprio fondamento negli artt. 2043, 2056, 2059 e 1223 del codice civile, oltre che nei principi costituzionali sanciti dall'art. 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute. La responsabilità può derivare dalla condotta colposa del datore di lavoro, dalla violazione degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica o, più in generale, dalla mancata adozione delle misure necessarie a proteggere l'incolumità del dipendente. Il risarcimento riguarda il danno effettivamente subito dal lavoratore nel periodo compreso tra l'infortunio e il decesso, purché tale pregiudizio sia entrato nel suo patrimonio prima della morte.


Il danno biologico terminale nell'infortunio mortale. Il danno biologico terminale consiste nella lesione dell'integrità psicofisica subita dal lavoratore dal momento dell'infortunio fino al decesso. Ad esempio, un dipendente rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta da un'impalcatura, di un incidente con un macchinario o di altro evento traumatico sul luogo di lavoro può aver subito una compromissione della propria salute per il periodo in cui è rimasto in vita prima della morte. Tale voce di danno tutela il bene salute e presuppone che tra l'infortunio e il decesso sia trascorso un intervallo temporale sufficiente a configurare una vera e propria menomazione dell'integrità psicofisica. La Corte di Cassazione ha chiarito che non esiste un termine minimo stabilito dalla legge affinché possa sorgere il diritto al risarcimento. Non è quindi necessario che il lavoratore sopravviva per ventiquattro ore o per un determinato numero di giorni. Ciò che rileva è la concreta esistenza di una lesione alla salute protrattasi nel tempo, valutata caso per caso dal giudice sulla base delle circostanze dell'infortunio. Il danno biologico terminale non richiede che il lavoratore abbia avuto consapevolezza della propria condizione. La tutela riguarda infatti la compromissione dell'integrità psicofisica in quanto tale e non la percezione soggettiva della sofferenza. Di conseguenza, il risarcimento può spettare anche quando il lavoratore, dopo l'infortunio, sia rimasto in coma o in stato di incoscienza fino al momento della morte, purché sia dimostrato che la lesione alla salute sia durata per un periodo apprezzabile. La liquidazione del danno biologico terminale. La Cassazione considera il danno biologico terminale una particolare forma di invalidità temporanea assoluta, caratterizzata però dall'eccezionale gravità della situazione. La liquidazione non può quindi limitarsi a una semplice applicazione matematica dei valori previsti per la normale invalidità temporanea. Il giudice deve procedere a una valutazione personalizzata, considerando: la gravità dell'infortunio; l'intensità della compromissione fisica; la durata della sopravvivenza e la circostanza che la lesione abbia condotto inevitabilmente alla morte. Le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano possono costituire un parametro orientativo, purché adattato alle caratteristiche concrete del caso.


Il danno morale terminale o danno da lucida agonia. Accanto al danno biologico terminale si colloca una diversa voce risarcitoria: il danno morale terminale. Questo danno non riguarda la lesione della salute, ma la sofferenza interiore vissuta dal lavoratore che, dopo l'infortunio, abbia avuto la consapevolezza della gravità delle proprie condizioni e dell'imminenza della morte. Si tratta quindi del pregiudizio derivante dalla percezione lucida e drammatica dell'esito fatale dell'incidente. La Corte di Cassazione riconosce tale danno come componente autonoma del danno non patrimoniale, distinta dal danno biologico, poiché tutela un interesse diverso: non la salute, ma la sofferenza morale della persona. La necessità della consapevolezza della morte. A differenza del danno biologico terminale, il danno morale terminale richiede necessariamente la coscienza della vittima. Nel caso di un infortunio sul lavoro, occorre quindi dimostrare che il lavoratore abbia percepito la gravità delle proprie condizioni e abbia compreso che la morte era imminente. Se, invece, il lavoratore è rimasto privo di coscienza dal momento dell'incidente fino al decesso, questa specifica voce di danno non può essere riconosciuta. L'accertamento della lucidità costituisce una valutazione riservata al giudice di merito, che può basarsi sulla documentazione sanitaria, sulle dichiarazioni dei presenti, sulle condizioni cliniche e su ogni altro elemento probatorio. Quanto deve durare la lucida agonia? Il danno morale terminale non richiede necessariamente un lungo periodo di sopravvivenza. Anche pochi istanti possono essere sufficienti, se il lavoratore ha avuto il tempo di rendersi conto della situazione e di percepire consapevolmente l'avvicinarsi della morte. La durata della consapevolezza incide sulla quantificazione del risarcimento, ma non rappresenta un requisito minimo per l'esistenza del diritto. La liquidazione del danno morale terminale. La liquidazione avviene secondo criteri equitativi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 del codice civile. Il giudice deve valutare tutte le circostanze del caso concreto, tra cui: il grado di consapevolezza della vittima; la durata della sofferenza; la gravità dell'infortunio e le condizioni personali del lavoratore. Anche in questo caso le Tabelle del Tribunale di Milano rappresentano un possibile criterio di riferimento, fermo restando il necessario adeguamento alla specificità della vicenda.


È possibile ottenere entrambi i risarcimenti? Sì. Il danno biologico terminale e il danno morale terminale possono essere riconosciuti congiuntamente perché tutelano beni diversi.

Il primo riguarda la perdita dell'integrità psicofisica subita dal lavoratore dopo l'infortunio. Il secondo riguarda invece la sofferenza interiore derivante dalla consapevolezza della morte imminente. Il loro cumulo non comporta una duplicazione del risarcimento, poiché compensano due differenti aspetti del danno non patrimoniale.


Il diritto al risarcimento si trasmette agli eredi. Quando tali diritti maturano prima del decesso, entrano nel patrimonio del lavoratore e possono essere esercitati dagli eredi iure hereditatis. Gli eredi, in questo caso, non chiedono il risarcimento di un danno proprio, ma fanno valere il credito risarcitorio già acquisito dal loro familiare deceduto. Diversamente opera l'azione iure proprio, attraverso la quale i congiunti possono chiedere il risarcimento del danno subito personalmente per la perdita del rapporto familiare.


La morte immediata e il mancato riconoscimento del danno tanatologico. La Corte di Cassazione, con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 28989 del 2019, ha escluso la risarcibilità autonoma del cosiddetto danno tanatologico, cioè del danno derivante dalla perdita della vita considerata in sé. Pertanto, se un lavoratore muore immediatamente a causa dell'infortunio, senza un periodo intermedio di sopravvivenza, non nasce alcun diritto risarcitorio trasmissibile agli eredi. Diversamente, quando tra l'incidente e la morte intercorre un intervallo durante il quale il lavoratore subisce una lesione della salute o una sofferenza consapevole per la morte imminente, tali diritti possono entrare nel suo patrimonio ed essere successivamente fatti valere dagli eredi.


Conclusioni. Nel caso di un infortunio sul lavoro con esito mortale, la distinzione tra danno biologico terminale e danno morale terminale assume un ruolo fondamentale. Il danno biologico terminale tutela la lesione della salute subita dal lavoratore nel periodo precedente alla morte e può essere riconosciuto anche in assenza di coscienza. Il danno morale terminale tutela invece la sofferenza derivante dalla consapevole percezione dell'avvicinarsi della morte e richiede necessariamente la lucidità della vittima. Entrambi i danni, se maturati prima del decesso, si trasmettono agli eredi. Non è invece riconosciuto un autonomo risarcimento per la sola perdita della vita quando la morte sia stata immediata.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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