L’ammonimento del Questore per stalking: Natura giuridica, presupposti e conseguenze della misura preventiva
- azionesindacalefvg
- 1 dic 2025
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L’ammonimento del Questore rappresenta una delle più significative misure di prevenzione amministrativa introdotte nel nostro ordinamento a tutela delle vittime di comportamenti persecutori. Previsto dall’art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38, lo strumento si colloca nel quadro delle misure di contrasto al fenomeno dello stalking (art. 612-bis c.p.) e mira a interrompere condotte moleste e persecutorie prima che assumano rilievo penale. La ratio legis è eminentemente cautelare e dissuasiva: l’obiettivo non è sanzionare un reato già consumato, ma impedire che comportamenti socialmente pericolosi degenerino in condotte penalmente rilevanti. Come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 3229/2023, l’ammonimento non ha

natura punitiva ma preventiva: esso costituisce un “avvertimento formale” che invita il presunto autore a cessare ogni condotta potenzialmente persecutoria, tutelando in via anticipata la libertà e la serenità della vittima.
Natura giuridica e ambito applicativo. L’ammonimento per stalking è una misura di prevenzione atipica di natura amministrativa, adottata dal Questore nell’ambito delle sue competenze di pubblica sicurezza (art. 1 T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 773).Non si tratta di una sanzione penale né di un provvedimento disciplinare, ma di un atto amministrativo fondato su una valutazione prognostica di pericolo per l’incolumità o la tranquillità della persona offesa. Come ricordato dal T.A.R. Piemonte – Torino, sent. n. 290/2012, il Questore esercita un ampio potere discrezionale, che deve però rispettare i principi di logicità, ragionevolezza e proporzionalità. La discrezionalità non può tradursi in arbitrio: l’amministrazione deve dimostrare di aver compiuto un’istruttoria adeguata e di aver motivato la decisione in base a un giudizio di verosimiglianza e attualità del rischio. La procedura di ammonimento si caratterizza per un livello probatorio attenuato rispetto al processo penale. Non è necessario dimostrare la commissione del reato di atti persecutori “oltre ogni ragionevole dubbio”; è sufficiente che sussista un quadro indiziario solido e plausibile circa la condotta molesta, tale da rendere ragionevolmente probabile un pericolo concreto e imminente per la vittima. In tal senso si è espresso il T.R.G.A. Trentino Alto Adige – Trento, sent. n. 82/2022, secondo cui l’ammonimento si fonda su una valutazione ex ante della situazione, basata su elementi oggettivi e su un racconto attendibile della persona offesa.
Gli elementi tipici di prova comprendono: Le dichiarazioni della vittima, quando risultino coerenti, dettagliate e riscontrate, assumono rilievo determinante, poiché gli atti persecutori si svolgono spesso in contesti privati e non pubblici. Gli elementi di riscontro oggettivo, quali messaggi, e-mail, chiamate, registrazioni audio o video, fotografie di appostamenti, testimonianze di terzi, e documentazione medica attestante stati d’ansia o disturbi da stress.
La valutazione deve essere globale e non atomistica: i singoli episodi vanno esaminati nella loro sequenza, intensità e reiterazione, al fine di verificare la sussistenza di un disegno persecutorio continuativo (Cons. Stato, sent. n. 3229/2023). È sufficiente che la minaccia o molestia sia idonea a ingenerare un pericolo concreto di lesione della libertà personale o morale della vittima, anche in assenza di un effettivo mutamento delle sue abitudini di vita.
Il procedimento amministrativo: fasi e garanzie. La procedura di ammonimento segue le regole generali del procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241), ma con adattamenti legati alla natura urgente e cautelare della misura.L’art. 8 del D.L. n. 11/2009 stabilisce che: La persona offesa presenta istanza al Questore competente per territorio, descrivendo le condotte moleste subite; Il Questore avvia un’istruttoria, acquisendo informazioni dagli organi di polizia e sentendo persone informate sui fatti; Il presunto autore può essere convocato per essere sentito, ma – in casi di particolare urgenza – il Questore può omettere la comunicazione di avvio del procedimento per tutelare la vittima. Il Consiglio di Stato (sent. n. 10211/2022) ha confermato la legittimità di tale deroga al principio di partecipazione procedimentale, in quanto giustificata dall’esigenza di assicurare tempestività ed effettività alla tutela preventiva. Se il soggetto viene formalmente convocato, egli conserva il diritto di presentare memorie difensive e documentazione, che il Questore è tenuto a valutare. L’ammonimento viene notificato con invito orale e verbale scritto, e produce effetti immediati. Attenzione🡪 L’ammonimento del Questore non è un mero richiamo morale: comporta conseguenze giuridiche concrete e incisive. Tra le principali: Ammonimento orale: il Questore convoca la persona ammonita, la invita formalmente a cessare le condotte e redige apposito verbale. Revoca delle licenze di armi: ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., l’ammonimento determina automaticamente la revoca o la sospensione delle licenze di porto e detenzione di armi e munizioni, per implicita inaffidabilità del soggetto. **Segnalazione a servizi di recupero: il soggetto ammonito può essere indirizzato a centri o programmi psicologici e comportamentali per autori di violenza. Sul piano penale, le conseguenze si aggravano in caso di reiterazione della condotta: se l’autore, dopo essere stato ammonito, commette il reato di stalking (art. 612-bis c.p.), la pena è aumentata e il reato diventa procedibile d’ufficio.La Corte di Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 40304/2024, ha confermato che l’ammonimento integra un’aggravante specifica e trasforma il reato da procedibile a querela a procedibile d’ufficio, rafforzando così la capacità repressiva dello Stato.
Autonomia e indipendenza rispetto al procedimento penale. Uno degli aspetti centrali chiariti dalla giurisprudenza amministrativa è l’autonomia tra l’ammonimento amministrativo e il procedimento penale per stalking. Il primo ha finalità preventiva, il secondo repressiva.Pertanto, la successiva archiviazione della denuncia penale o l’assoluzione dell’imputato non comportano automaticamente l’illegittimità dell’ammonimento. Come ha ribadito il Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 2394/2023, l’ammonimento può restare valido anche in presenza di un proscioglimento in sede penale, poiché le due valutazioni si fondano su diversi standard probatori: il giudizio amministrativo richiede la verosimiglianza del pericolo; quello penale esige la certezza della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
Le nostre conclusioni. L’ammonimento per stalking rappresenta oggi un istituto di prevenzione efficace e coerente con il principio di tutela anticipata dei diritti fondamentali sancito dagli artt. 2, 3 e 13 Cost., nonché con le direttive europee in materia di protezione delle vittime (Direttiva UE 2012/29). Tuttavia, il potere discrezionale del Questore deve essere esercitato entro limiti rigorosi di proporzionalità e motivazione, per evitare che la misura si trasformi in uno strumento punitivo privo delle garanzie del giusto procedimento.
Sul piano operativo, la giurisprudenza ha progressivamente tracciato un equilibrio: da un lato, la necessità di assicurare tutela tempestiva alla vittima, anche in presenza di meri indizi gravi e concordanti; dall’altro, l’esigenza di preservare i diritti di difesa e di partecipazione del soggetto ammonito. In questa prospettiva, l’ammonimento del Questore si conferma una misura di prevenzione amministrativa “ponte”, collocata tra la fase del mero sospetto e quella della repressione penale, con funzione di de-escalation dei conflitti relazionali e tutela anticipata della persona.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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