L’informazione di garanzia (avviso di garanzia): natura giuridica, implicazioni procedurali e riflessi sul rapporto di lavoro subordinato
- azionesindacalefvg
- 13 dic 2025
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L’“avviso di garanzia”, correttamente denominato informazione di garanzia, costituisce un atto processuale disciplinato dall’articolo 369 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.), avente una funzione eminentemente garantista. Esso non rappresenta né una condanna né una formale imputazione, ma un adempimento volto a salvaguardare il diritto di difesa dell’indagato sin dalle fasi iniziali dell’attività investigativa. L’atto viene emesso dal Pubblico

Ministero (P.M.) ogniqualvolta si renda necessario compiere un “atto garantito”, ossia un’attività istruttoria cui il difensore dell’indagato ha diritto di assistere. L’obbligo di notifica è quindi di natura procedurale e non discrezionale. La recente riforma introdotta con la Legge n. 114 del 2024 ha ribadito tale funzione di garanzia, rafforzando la centralità della tutela difensiva nelle indagini preliminari e confermando l’obbligo di informare l’indagato circa i propri diritti, inclusa la facoltà di nomina di un difensore di fiducia. L’atto di garanzia (art. 369 c.p.p.) deve contenere: una descrizione sommaria del fatto oggetto di indagine; l’indicazione delle disposizioni di legge ritenute violate; la data e il luogo in cui il fatto si sarebbe verificato; l’invito a nominare un difensore di fiducia; la comunicazione della facoltà di accesso alle iscrizioni nel registro delle notizie di reato; l’avviso relativo ai programmi di giustizia riparativa eventualmente attivabili. Tali elementi garantiscono la conoscibilità dell’addebito provvisorio e consentono all’indagato di attivare tempestivamente i propri strumenti difensivi. Gli atti che presuppongono la notifica dell’avviso. L’avviso di garanzia deve essere notificato prima del compimento dei seguenti atti “a partecipazione necessaria”: interrogatorio dell’indagato; ispezioni, perquisizioni e sequestri probatori; accertamenti tecnici irripetibili, quali analisi o rilievi scientifici non ripetibili in futuro. La ratio di tale obbligo è assicurare la presenza del difensore in ogni fase in cui la mancata partecipazione potrebbe pregiudicare il diritto di difesa. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari. È essenziale non confondere l’informazione di garanzia con l’avviso ex art. 415-bis c.p.p..Il primo interviene durante la fase investigativa, mentre il secondo viene notificato al termine delle indagini, informando l’indagato che il P.M. sta valutando l’eventuale esercizio dell’azione penale. Quest’ultimo atto, oltre a segnare un momento di particolare rilievo difensivo, apre un termine di 20 giorni entro il quale l’indagato può: depositare memorie e documenti; presentare richieste di atti di indagine integrativi; chiedere di essere interrogato. L’assenza dell’avviso di garanzia non costituisce vizio procedurale qualora non siano stati compiuti atti che lo richiedano (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 15219/2022). Nomina del difensore e patrocinio a spese dello Stato. La difesa tecnica è obbligatoria in ogni fase del procedimento penale (art. 96 ss. c.p.p.).Qualora l’indagato non provveda a nominare un difensore di fiducia, l’autorità giudiziaria designa un difensore d’ufficio, il quale deve comunque essere remunerato dal proprio assistito, salvo accesso al patrocinio a spese dello Stato. La notifica della nomina d’ufficio, prevista dall’art. 369-bis c.p.p., include anche l’indicazione dei diritti informativi e delle modalità di richiesta del gratuito patrocinio.
Rilevanza dell’avviso di garanzia nel contesto del rapporto di lavoro. L’avviso di garanzia non produce, di per sé, alcun effetto automatico sul rapporto di lavoro subordinato.
Trattandosi di un atto meramente informativo, esso non attesta alcuna responsabilità penale né implica un giudizio di colpevolezza. La sua funzione è esclusivamente quella di mettere l’indagato in condizione di esercitare i propri diritti difensivi. Un lavoratore dipendente che riceve un avviso di garanzia è obbligato a comunicarlo al datore di lavoro? No, non vi è alcun obbligo generale di comunicazione. L’avviso di garanzia ha natura strettamente personale e rientra nella sfera della riservatezza dell’indagato (art. 2 e 13 Cost.; art. 8 CEDU). Il lavoratore non è tenuto a informare il datore di lavoro, salvo che: il fatto oggetto di indagine incida direttamente sul rapporto di lavoro (ad es. reati commessi in servizio o connessi all’attività lavorativa); ciò sia espressamente previsto dal CCNL (Es. nel CCNL del Credito esiste un obbligo contrattuale di comunicazione al datore di lavoro solo se l’informazione di garanzia o simile riguarda fatti commessi nell’esercizio delle funzioni aziendali. No, non vi è un obbligo generalizzato di comunicazione al datore di lavoro se l’avviso riguarda fatti estranei all’attività lavorativa o che non si riferiscono all’esercizio delle funzioni aziendali), dal contratto individuale, dal codice etico aziendale o da regolamenti interni (come nel pubblico impiego o nei settori con particolari requisiti fiduciari o di onorabilità). Nei restanti casi, la mancata comunicazione non può costituire fonte di addebito disciplinare, né giustificare provvedimenti datoriali, in assenza di nesso concreto tra l’indagine penale e la prestazione lavorativa.




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