"L’opzione del lavoratore per l’indennità sostitutiva della reintegra: natura, presupposti ed effetti"
- azionesindacalefvg
- 18 nov 2025
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Quando un giudice dichiara l’illegittimità del licenziamento e dispone la reintegrazione del lavoratore, quest’ultimo ha facoltà, nei casi previsti dalla legge, di rifiutare il rientro in azienda e optare invece per un’indennità sostitutiva forfettaria pari a 15 mensilità. Si tratta di un rimedio alternativo alla reintegra che consente al lavoratore di chiudere definitivamente il rapporto, ottenendo un risarcimento economico non soggetto a tassazione o contribuzione.
Questa facoltà è comunemente definita “opzione per l’indennità sostitutiva della reintegra”. L’istituto è disciplinato da due normative differenti, a seconda della data di assunzione del lavoratore (specchietto a seguire)
Lavoratore assunto... | Regime applicabile | Norma di riferimento |
Prima del 7 marzo 2015 | Regime art. 18, L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori, riforma Fornero) | Art. 18, comma 3, L. 300/1970 |
Dal 7 marzo 2015 in poi | Regime delle tutele crescenti | Art. 2, comma 3 e art. 3, comma 2, D.lgs. 23/2015 |
Attenzione🡪 La possibilità è riservata solo al lavoratore, non può essere imposta dal datore di lavoro e può essere esercitata solo nei casi in cui il giudice dispone la reintegrazione nel posto di lavoro. Ecco le ipotesi previste dalla legge: A) Per lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 (art. 18, Statuto dei lavoratori – vecchio regime) Licenziamento nullo o discriminatorio; Licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa con insussistenza del fatto contestato; Licenziamento sproporzionato rispetto al fatto accertato, sanzionabile in via conservativa secondo il CCNL (cd. reintegra attenuata). In tutti e tre i casi, il lavoratore può optare per l’indennità in alternativa alla reintegra. B) Per lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 (d.lgs. 23/2015 – regime delle tutele crescenti). Licenziamento nullo o discriminatorio (art. 2) **Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo con insussistenza del fatto contestato (art. 3, co. 2) Anche in questi casi, il giudice può disporre la reintegra nel posto di lavoro, e il lavoratore può optare per l’indennità sostitutiva.
Vediamo adesso le caratteristiche dell’indennità sostitutiva nello specchietto a seguire
Caratteristica | Descrizione |
Importo fisso | Pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il TFR |
Somma netta | Non soggetta a contribuzione previdenziale né imponibile IRPEF |
Non soggetta a prova di danno | È forfettaria: non serve dimostrare un danno patrimoniale |
Alternativa alla reintegra | Il lavoratore non potrà rientrare in azienda dopo aver esercitato l’opzione |
Esclusiva del lavoratore | Solo il lavoratore può esercitare questa opzione, mai il datore |
Effetto liberatorio | Il pagamento estingue ogni obbligo di reintegra da parte del datore |
Come si esercita l’opzione. L’opzione deve essere esercitata entro 30 giorni dal momento in cui il datore comunica l’intenzione di eseguire la sentenza di reintegra, oppure la sentenza diventa esecutiva (se manca comunicazione). È consigliabile una forma scritta (raccomandata, PEC o email aziendale certificata). La manifestazione deve essere inequivocabile. Gli effetti🡪 Il lavoratore percepisce l’indennità sostitutiva in luogo della reintegra e il rapporto di lavoro non si ricostituisce.
Quando conviene optare per l’indennità: Se i rapporti col datore di lavoro sono, com’è prevedibile, irrimediabilmente compromessi Se non vi è interesse a rientrare in azienda (es. per ragioni personali, logistiche, ambientali) Se si ha già un’altra occupazione o si vuole cambiare settore Se si preferisce una soluzione definitiva e monetaria
Da sapere🡪 L’indennità non è soggetta a tassazione né a contribuzione INPS → è una voce netta, non concorre alla formazione del TFR o di altri istituti di fine rapporto e non è impugnabile una volta accettata (salvo vizi del consenso).




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