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Pignoramento del TFR da parte dell’Agenzia delle Entrate e non solo.

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è spesso percepito dal lavoratore come una sorta di risparmio intangibile, destinato esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Dal punto di vista giuridico, tuttavia, questa somma rappresenta una componente differita della

retribuzione, che viene accantonata progressivamente durante il rapporto di lavoro. Proprio per questa natura retributiva, il TFR può essere oggetto di azione esecutiva da parte dei creditori, compreso l’Agente della riscossione per debiti fiscali o contributivi. Tuttavia, il legislatore ha previsto limiti particolari e più favorevoli al debitore rispetto alle regole ordinarie del pignoramento. Comprendere tali limiti è fondamentale per valutare la legittimità di un eventuale pignoramento e per sapere quali somme possano effettivamente essere aggredite. Dal punto di vista giuridico, il TFR è qualificato dalla giurisprudenza come credito di lavoro che matura progressivamente nel corso del rapporto, pur diventando esigibile solo al momento della cessazione dello stesso. Ciò significa che, anno dopo anno, il lavoratore acquisisce quote di credito già maturate, anche se non immediatamente esigibili. Per questa ragione la giurisprudenza ritiene che il TFR costituisca un credito certo (perché deriva dal rapporto di lavoro) e determinabile nel suo ammontare sulla base delle quote accantonate, quindi potenzialmente pignorabile, anche prima della cessazione del rapporto. In pratica, l’Agente della riscossione può procedere tramite pignoramento presso terzi, notificando l’atto direttamente al datore di lavoro. Quest’ultimo assume il ruolo di terzo pignorato e diventa obbligato a vincolare le somme accantonate fino alla concorrenza del credito fiscale. Questa procedura trova fondamento nelle norme sul pignoramento dei crediti del debitore verso terzi previste dal D.P.R. n. 602/1973, che disciplina l’esecuzione esattoriale.


Pignoramento TFR: la regola generale (codice di procedura civile). In via generale, i crediti derivanti dal rapporto di lavoro – tra cui stipendio e indennità di fine rapporto – sono soggetti ai limiti di pignorabilità stabiliti dall’art. 545 del Codice di procedura civile. Secondo questa norma le somme dovute a titolo di stipendio o indennità di fine rapporto possono essere pignorate nel limite massimo di un quinto (20%). Tale limite si applica nei pignoramenti ordinari promossi da creditori privati. Tuttavia, quando il creditore è l’Agente della riscossione per debiti fiscali o contributivi, entra in gioco una disciplina speciale, più favorevole al debitore. Il pignoramento promosso dall’Agente della riscossione è regolato dall’art. 72-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, norma che stabilisce limiti diversi rispetto alla regola del quinto. Questa disposizione prevede una scala progressiva di pignorabilità, introdotta per tutelare maggiormente i redditi più bassi e garantire comunque il recupero del credito erariale.  In base a tale norma, le somme dovute a titolo di retribuzione o indennità di fine rapporto possono essere pignorate nelle seguenti misure: 1/10 se l’importo è fino a 2.500 euro - 1/7 se l’importo è superiore a 2.500 euro e fino a 5.000 euro - 1/5 se l’importo supera i 5.000 euro. Si tratta quindi di una disciplina più favorevole rispetto al pignoramento ordinario, poiché consente trattenute inferiori al quinto per i redditi più bassi. Nel caso specifico del TFR, la percentuale di pignorabilità viene generalmente calcolata sull’importo complessivo maturato al momento della notifica del pignoramento. Pertanto, se il TFR maturato è inferiore o pari a 2.500 euro, la quota pignorabile è un decimo; se il TFR è tra 2.500 e 5.000 euro, la quota pignorabile è un settimo; se il TFR supera i 5.000 euro, il limite massimo resta un quinto. Questa limitazione deriva dal principio secondo cui anche nell’esecuzione esattoriale il credito di lavoro deve essere parzialmente tutelato, in quanto destinato al sostentamento del debitore.


Domanda: Il pignoramento può riguardare anche il TFR futuro? Un punto particolarmente rilevante riguarda l’oggetto del pignoramento. In linea generale, l’azione esecutiva può colpire solo i crediti già maturati al momento della notifica dell’atto di pignoramento. Di conseguenza possono essere vincolate le quote di TFR già accantonate dal datore di lavoro ma non possono essere pignorate le quote che matureranno in futuro durante il proseguimento del rapporto. La ragione di questo limite risiede nei principi generali dell’esecuzione forzata: il credito oggetto di pignoramento deve essere determinato o determinabile e già esistente. Un pignoramento esteso alle quote future comporterebbe infatti l’aggressione di crediti ancora non maturati, una compressione eccessiva dei diritti del lavoratore e possibili interferenze con altri istituti previsti dalla legge, come l’anticipazione del TFR.


Il ruolo del datore di lavoro nel pignoramento del TFR. Quando viene notificato un pignoramento presso terzi il datore di lavoro deve dichiarare l’ammontare del TFR maturato, le somme pignorabili vengono vincolate nei limiti previsti dalla legge e il pagamento avverrà secondo le modalità stabilite nell’atto di pignoramento. Nel caso dell’esecuzione esattoriale, la normativa consente all’Agente della riscossione di ordinare direttamente al terzo di versare le somme dovute entro termini stabiliti dalla legge, senza la necessità immediata dell’intervento del giudice. Approfondiamo questo passaggio🡪 

Nel sistema generale disciplinato dall’articolo 543 del Codice di procedura civile il creditore notifica l’atto di pignoramento al debitore e al terzo (es. datore di lavoro), viene fissata un’udienza davanti al giudice dell’esecuzione, il terzo deve rendere la dichiarazione sul credito (ad esempio sull’ammontare dello stipendio o del TFR) e solo il giudice, con un’ordinanza di assegnazione, stabilisce quanto deve essere pagato al creditore. In questo schema il pagamento al creditore avviene solo dopo l’intervento del giudice. Quando, invece, il creditore è lo Stato (tramite l’Agente della riscossione), si applica una disciplina speciale, semplificata e più rapida🡪 l’Agente della riscossione notifica direttamente al terzo (ad esempio il datore di lavoro o la banca) quanto deve essere trattenuto e entro quale termine deve essere versato🡪 non è necessario ottenere prima un provvedimento del giudice. Il motivo è che il credito fiscale deriva da un titolo esecutivo già formato, come la cartella di pagamento, l’avviso di accertamento esecutivo e/o altri atti dell’amministrazione finanziaria dotati di efficacia esecutiva.  Il giudice può comunque intervenire se il terzo non esegue il pagamento richiesto, se il debitore propone opposizione all’esecuzione e se vi sono contestazioni sull’esistenza o sull’ammontare del credito. Per concludere la trattazione soffermiamoci anche su un altro aspetto poco conosciuto: la differenza tra pignoramento del TFR mentre è ancora in azienda e pignoramento del TFR già versato sul conto corrente (giuridicamente cambia molto). La differenza tra pignoramento del TFR presso il datore di lavoro e pignoramento del TFR dopo che è stato accreditato sul conto corrente è molto importante, perché cambiano sia le regole sia i limiti di pignorabilità. Quando il Trattamento di Fine Rapporto è ancora accantonato dal datore di lavoro, il credito del lavoratore è considerato credito da lavoro dipendente. In questo caso si applicano le regole previste dall’articolo 545 del Codice di procedura civile e, per i debiti fiscali, la disciplina speciale dell’articolo 72-ter del D.P.R. 602/1973. In questo caso Il pignoramento avviene presso terzi (il datore di lavoro), riguarda solo il credito di lavoro ed  è soggetto ai limiti di legge. Per l’Agente della riscossione: 1/10 se l’importo è fino a 2.500 euro, 1/7 se tra 2.500 e 5.000 euro e 1/5 se superiore a 5.000 euro. Quindi il lavoratore mantiene sempre una parte consistente del TFR maturato. La situazione cambia radicalmente quando il TFR viene pagato e accreditato sul conto corrente del lavoratoreUna volta pagato non è più giuridicamente qualificato come credito da lavoro, ma diventa normale disponibilità bancaria. In questo caso il pignoramento avviene presso la banca, e si applicano le regole del pignoramento del conto corrente. Se il creditore pignora il conto corrente la banca blocca tutte le somme presenti fino all’importo del debito e non si applicano più i limiti tipici del pignoramento dello stipendio o del TFR. In altre parole, il creditore può aggredire l’intero saldo disponibile, salvo alcune specifiche tutele previste per stipendi o pensioni accreditati. La tutela minima prevista dalla legge. La legge introduce comunque una protezione minima quando sul conto confluiscono stipendi o pensioni. In base all’articolo 545 del Codice di procedura civile, se lo stipendio o la pensione sono già accreditati sul conto prima del pignoramento, le somme sono pignorabili solo per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale. Questa tutela però non sempre si applica al TFR, perché non costituisce un accredito periodico come stipendio o pensione. Per questo motivo, nella prassi, il TFR accreditato sul conto può essere molto più esposto all’azione esecutiva. Concludendo: finché il TFR rimane presso il datore di lavoro gode delle tutele tipiche dei crediti da lavoro; una volta accreditato sul conto corrente, perde gran parte di queste protezioni e diventa più facilmente aggredibile dai creditori

Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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