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Recupero di TFR e retribuzioni in caso di datore insolvente e non fallibile. Guida operativa al Fondo di Garanzia INPS

Quando il rapporto di lavoro si conclude e il datore non adempie ai propri obblighi retributivi, il lavoratore può trovarsi in una situazione particolarmente critica (pur in presenza di un titolo esecutivo favorevole), per l’assenza di beni aggredibili. Tale difficoltà si accentua quando il datore di lavoro non è assoggetto a procedure concorsuali. L’ordinamento

italiano, in questo caso, prevede uno strumento di tutela specifico: il Fondo di garanzia gestito INPS, istituito proprio per intervenire in sostituzione del datore insolvente, nel rispetto di precise condizioni normative. Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è disciplinato dalla Legge n. 297/1982, che ne individua la funzione principale nel pagamento del TFR dovuto ai lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. Successivamente, il D.lgs. n. 80/1992, in attuazione della normativa europea, ha esteso la tutela anche ai crediti retributivi, limitatamente alle ultime tre mensilità di lavoro. In particolare, mentre il TFR è garantito integralmente, comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi,  le ultime tre mensilità sono coperte entro il limite temporale dei 12 mesi precedenti l’azione giudiziaria o la richiesta di intervento e nel rispetto di un tetto pari a tre volte il trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria.


Datore non fallibile. Quando è possibile accedere al Fondo. Non tutti i datori di lavoro possono essere assoggettati a liquidazione giudiziale (ex fallimento). Ciò accade, ad esempio, per gli imprenditori “sottosoglia” ai sensi della normativa concorsuale e per i soggetti che hanno cessato l’attività e risultano cancellati dal Registro delle imprese da oltre un anno. In tali ipotesi, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra cui sentenze n. 1178/2009 e n. 8529/2012) ha chiarito che l’accesso al Fondo è comunque possibile, purché il lavoratore dimostri in concreto l’insolvenza del datore e l’impossibilità di soddisfare il credito. Per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia in assenza di fallimento, devono sussistere congiuntamente i seguenti presupposti: Cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto sorge indipendentemente dalla causa di cessazione (licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale). Insolvenza del datore non assoggettabile a procedure concorsuali. Deve trattarsi di un datore non fallibile o comunque non sottoposto a procedura. **Accertamento del credito mediante titolo esecutivo. Il credito deve risultare da sentenza passata in giudicato, decreto ingiuntivo non opposto o esecutivo o verbale di conciliazione in sede protetta. Elemento centrale è la dimostrazione dell’incapienza del patrimonio del datore di lavoro. La Corte di Cassazione (sentenze n. 17593/2016 e n. 579/2019) ha precisato che il lavoratore deve esperire un’esecuzione forzata individuale, normalmente attraverso il pignoramento. Il requisito si considera soddisfatto quando il pignoramento ha esito negativo e l’ufficiale giudiziario redige un verbale attestante l’assenza di beni utilmente aggredibili. Non è richiesto il tentativo di tutte le forme di esecuzione, ma è necessario dimostrare un’attività concreta e diligente di ricerca dei beni.


Soggetti beneficiari. La tutela del Fondo si estende ai lavoratori subordinati, inclusi apprendisti e dirigenti industriali, ai soci lavoratori di cooperative e alle categorie speciali (es. giornalisti e lavoratori dello spettacolo). In caso di decesso del lavoratore, il diritto si trasferisce agli eredi o aventi causa. È inoltre ammesso l’intervento del Fondo anche in favore del cessionario del credito (ad esempio istituti bancari), come riconosciuto dalla giurisprudenza (Cass. n. 21143/2010), purché sia dimostrata la preventiva e diligente attivazione per il recupero nei confronti del datore. Procedura e documentazione. La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’INPS, direttamente o tramite intermediari abilitati. Per i datori non fallibili, è necessario allegare il titolo esecutivo, la documentazione attestante la cessazione del rapporto, il verbale di pignoramento negativo o equivalente prova dell’esecuzione infruttuosa, elementi attestanti la non assoggettabilità a procedure concorsuali e il conteggio analitico delle somme (TFR e retribuzioni). L’INPS, una volta verificata la completezza della domanda, provvede alla liquidazione nei termini previsti dalla normativa procedimentale. Termini di prescrizione. I diritti nei confronti del Fondo sono soggetti a prescrizione. Per il TFR🡪 5 anni dalla cessazione del rapporto (art. 2948 c.c.) e per le retribuzioni (ultime tre mensilità) 🡪 1 anno, decorrente dal momento in cui si perfezionano i presupposti per la domanda, inclusa la conclusione dell’esecuzione forzata. Il rispetto di tali termini è essenziale per non perdere definitivamente il diritto. Datore irreperibile. L’irreperibilità del datore non esonera il lavoratore dagli adempimenti richiesti. È necessario notificare gli atti giudiziari presso l’ultima sede o residenza nota, ottenere un titolo esecutivo e tentare comunque l’esecuzione forzata. Importante il verbale dell’ufficiale giudiziario che attesti l’irreperibilità o l’inesistenza di beni costituisce prova idonea per l’accesso al Fondo.


Concludendo. Il Fondo di garanzia INPS rappresenta uno strumento essenziale di tutela per i lavoratori subordinati, anche nei casi più complessi di insolvenza del datore non fallibile. Tuttavia, l’accesso alla prestazione richiede il rigoroso rispetto di presupposti sostanziali e procedurali, come chiarito dalla normativa e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Una corretta gestione delle azioni giudiziali ed esecutive, unitamente al rispetto dei termini di prescrizione, costituisce elemento decisivo per il buon esito della richiesta. Per la corretta valutazione del caso concreto e l’assistenza nella procedura, è sempre opportuno rivolgersi a soggetti qualificati.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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