top of page

Quando il pignoramento del TFR può risultare illegittimo e contestabile. Segue la nostra risposta a Carla. 

Il tema oggetto di questa analisi è tutt’altro che infrequente. In questi casi (pignoramento illegittimo) il debitore può proporre opposizione davanti al giudice competente, chiedendo la riduzione o l’annullamento dell’atto esecutivo. Le ipotesi più frequenti riguardano errori nei limiti di pignorabilità, irregolarità della procedura o vizi del titolo esecutivo. Vediamo, insieme, alcuni casi.


Superamento dei limiti di pignorabilità. Una delle cause più frequenti di illegittimità riguarda

l’applicazione di percentuali superiori a quelle consentite dalla legge. Il pignoramento del TFR e dei crediti da lavoro in generale, è soggetto ai limiti stabiliti dall’articolo 545 del Codice di procedura civile. Quando il creditore è l’Agente della riscossione si applica inoltre la disciplina speciale prevista dall’articolo 72-ter del D.P.R. 602/1973. Se l’atto di pignoramento richiede una trattenuta superiore ai limiti legali, il debitore può impugnarlo perché contrario alla normativa sulla tutela dei crediti da lavoro.


Pignoramento di somme non ancora maturate. Un altro caso problematico riguarda il tentativo di pignorare quote di TFR non ancora maturate. In linea generale, il pignoramento può colpire solo crediti esistenti al momento della notifica, anche se non immediatamente esigibili. Se l’atto di pignoramento vincola anche le quote future che matureranno negli anni successivi, la procedura può essere contestata perché il credito non possiede ancora i requisiti di certezza, liquidità e determinabilità. In tali casi il giudice può limitare il pignoramento alle sole somme già accantonate.


Mancanza o invalidità del titolo esecutivo. Ogni procedura esecutiva deve basarsi su un titolo esecutivo valido. Nel caso dei debiti fiscali, il titolo può essere costituito da cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo e/o altri atti previsti dalla normativa tributaria. Se il titolo è inesistente, nullo o prescritto, il debitore può contestare l’esecuzione tramite opposizione. La procedura di pignoramento è infatti subordinata alle regole generali dell’esecuzione forzata previste dall’articolo 474 del Codice di procedura civile.


Vizi nella notifica degli atti. Un pignoramento può essere illegittimo anche quando la notifica degli atti esecutivi è irregolare.  Ad esempio, una cartella di pagamento mai notificata, una notifica effettuata a un indirizzo errato o la violazione delle modalità previste dalla legge. Se la notifica è invalida, l’atto esecutivo può essere annullato perché il debitore non ha avuto la possibilità di difendersi.


Cumulo illegittimo di pignoramenti. Un’ulteriore situazione critica si verifica quando più pignoramenti incidono sullo stesso credito di lavoro. La legge stabilisce che il cumulo delle trattenute non può superare determinati limiti complessivi e devono essere rispettate le priorità tra crediti alimentari, fiscali e ordinari. Se la somma delle trattenute supera i limiti consentiti, il lavoratore può chiedere la riduzione del pignoramento.


Errori nell’individuazione del credito. Può accadere che il pignoramento venga notificato al datore di lavoro quando il TFR è già stato pagato, oppure che venga indicato un importo errato. In queste ipotesi il terzo pignorato deve dichiarare se esiste effettivamente il credito e quale sia il suo importo. Se il credito non esiste o è diverso da quello indicato, il pignoramento può risultare inefficace o parzialmente nullo.


Quando è possibile opporsi. Il debitore può reagire con diversi strumenti processuali, tra cui: opposizione all’esecuzione, disciplinata dall’articolo 615 del Codice di procedura civile e opposizione agli atti esecutivi, prevista dal successivo articolo 617. La scelta dello strumento dipende dal tipo di vizio contestato (ad esempio illegittimità del titolo oppure irregolarità formali della procedura). Questo argomento sarà ripreso in un prossimo articolo 


Conclusivamente, la risposta alla nostra lettrice Carla che ci chiede: Come funzione il pignoramento quando cambio lavoro? Beh, ovviamente, il pignoramento dello stipendio non si annulla se cambi lavoro (il debito non sparisce).  Il provvedimento, però, si interromperà temporaneamente, essendo applicato dal vecchio datore di lavoro. Evidentemente quando il creditore scoprirà l’esistenza del nuovo datore di lavoro, provvederà ad azionare un nuovo pignoramento presso terzi. Per scoprirti, il creditore potrà accedere a diverse banche dati con l’autorizzazione del tribunale (potrà chiedere al magistrato di usare la procedura dell’art. 492-bis del Codice di Procedura Civile). Il giudice autorizzerà la ricerca telematica dei beni del debitore. A quel punto l’ufficiale giudiziario potrà interrogare alcune banche dati pubbliche, tra cui l’INPS → per vedere dove vengono versati i contributi (quindi il datore di lavoro), le banche dati dell’Agenzia delle Entrate per i dati fiscali e i rapporti economici, Il Pubblico Registro Automobilistico per verificare veicoli intestati e altri archivi finanziari e altre banche dati pubbliche. Se poi il creditore è il Fisco e il debito è con Agenzia delle Entrate-Riscossione, la ricerca sarà molto più semplice perché l’Amministrazione (senza passare in Tribunale) ha l’accesso diretto alle banche dati fiscali e può vedere immediatamente   i contratti di lavoro e i rispettivi contributi.  Alcuni creditori usano anche le agenzie investigative, i controlli su LinkedIn e sui social. Molte persone cambiano lavoro pensando, improvvidamente, di bypassare il pignoramento. Purtroppo per loro, l’unico modo per fermare la procedura è o quello di pagare il debito, o quello di fare un saldo e stralcio, oppure, dove possibile, quello di attivare le procedure di sovraindebitamento


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

Commenti


bottom of page