l potere d’ammonimento del Questore in materia di atti vessatori o minacciosi verso i dipendenti. Impara a difenderti
- azionesindacalefvg
- 23 ott 2025
- Tempo di lettura: 4 min
L’istituto dell’ammonimento per atti vessatori continua a evolversi e a imporsi come uno strumento di prevenzione a tutela delle vittime di comportamenti molesti, insistenti o minacciosi, in assenza di una querela formale. L’orientamento giurisprudenziale amministrativo più recente – con pronunce significative del TAR Marche (n. 620/2024), del TAR Bolzano (n. 168/2024) e del TAR Umbria (n. 439/2024) – conferma la natura cautelare e

non sanzionatoria di tale misura, delineandone con chiarezza presupposti, limiti e implicazioni pratiche. Non si tratta di un giudizio di responsabilità penale, né di un accertamento in senso stretto dei fatti: l’ammonimento del Questore si fonda su una valutazione prognostica di pericolosità, volta a prevenire l’ulteriore degenerazione di condotte già percepite come disturbanti o lesive dalla persona offesa. L’elemento centrale non è la prova in senso tecnico, ma l’indizio attendibile, ovvero un insieme di fatti sintomatici, desunti da comportamenti, parole o atteggiamenti che, secondo l’esperienza, generano un fondato timore o uno stato di ansia nella vittima. Il parametro è quindi soggettivo (lo stato emotivo della persona) ma ancorato a una valutazione oggettiva della loro attendibilità e idoneità a suscitare tale reazione. Il Questore esercita un potere ampiamente discrezionale, per molti aspetti quasi insindacabile, salvo che la misura adottata risulti manifestamente irragionevole, sproporzionata o priva di qualsivoglia fondamento. La sua decisione si sottrae, quindi, a un sindacato pieno del giudice amministrativo, richiedendo solo una verifica minima della non arbitrarietà dell’atto. Questa impostazione pone una questione delicata sul piano delle garanzie difensive e del contraddittorio, trattandosi di un provvedimento che – pur non essendo sanzionatorio – può avere effetti significativi sulla sfera personale e lavorativa del soggetto destinatario. L’architettura normativa e giurisprudenziale disegna l’ammonimento come uno strumento di legalità flessibile ma non arbitrario. L'efficacia preventiva è indubbia: l’ammonimento, una volta notificato, fa sì che eventuali condotte persecutorie successive integrino il reato di stalking anche in assenza di querela. Tuttavia, si impone una riflessione attenta: il pericolo insito nell’abbassamento della soglia probatoria richiede da parte del Questore una valutazione rigorosa, sobria e aderente a parametri oggettivi, per evitare che conflitti di altra natura (lavorativa, personale, sociale) vengano impropriamente incanalati nell’alveo degli atti persecutori.
Per il sindacalista di Azione Sindacale, diventa essenziale assistere la persona offesa nella predisposizione di un’istanza adeguatamente motivata, completa e supportata da elementi concreti (e-mail, messaggi, testimonianze, referti, etc.) in grado di rendere l’indizio univocamente interpretabile come segnale di un’escalation potenzialmente pericolosa.
A seguire una bozza strutturata di istanza di ammonimento ex art. 612-bis c.p., completa di riferimenti normativi, intestazione formale e sezioni modulari che puoi adattare al caso specifico.
AL SIG. QUESTORE DELLA PROVINCIA DI UDINE
ISTANZA DI AMMONIMENTO EX ART. 612-BIS, COMMA 3, C.P.
Oggetto: Richiesta di ammonimento nei confronti del Capo del Personale della società Alfa Spa. – Condotte moleste e minacciose in ambito lavorativo
Le sottoscritte:
[NOME COGNOME], nata a [luogo] il [data], residente in [indirizzo], C.F. [codice fiscale],
[NOME COGNOME], nata a [luogo] il [data], residente in [indirizzo], C.F. [codice fiscale],
espongono quanto segue.
1. Premessa dei fatti. Le istanti sono impiegate amministrative presso la società Alfa Spa, regolarmente assunte con contratto di lavoro subordinato e inquadrate nella categoria [specificare livello CCNL, se noto]. Nel corso degli ultimi mesi, in particolare a partire da [mese e anno], le stesse sono state più volte oggetto di pressioni indebite e minacce esplicite da parte del capo del personale, Sig. Gino Rompino, il quale, approfittando della propria posizione apicale, ha intimato loro – e ad altri dipendenti – di svolgere mansioni di pulizia e sanificazione presso una struttura ricettiva gestita dalla società, in assenza del personale addetto a tali mansioni.
Dette mansioni risultano formalmente e sostanzialmente non riconducibili alle competenze professionali o alle previsioni contrattuali delle istanti.
2. Contenuto delle minacce e stato di timore
Le richieste del capo del personale si sono accompagnate a ripetute minacce di demansionamento e trasferimento immediato, in luoghi non meglio precisati, qualora non si fossero prestate, in via coatta, allo svolgimento dei compiti suddetti.
Tali minacce sono state pronunciate in presenza di altri colleghi, con tono intimidatorio e aggressivo, e hanno determinato nelle istanti un perdurante stato di ansia, timore e disagio psicologico, come documentato anche da [eventuali certificati medici, segnalazioni al medico competente, etc.]. Si evidenzia come tali condotte abbiano avuto carattere reiterato e molesto, idoneo a integrare il presupposto soggettivo previsto dall’art. 612-bis c.p., nella forma dell’induzione in uno stato di ansia e paura, senza che vi sia stata, ad oggi, presentazione di querela presso l’autorità giudiziaria.
(Ai sensi dell’art. 612-bis, co. 3, c.p., in presenza di condotte riconducibili agli atti persecutori di cui al comma 1, e in assenza di querela da parte della persona offesa, la vittima può rivolgersi al Questore affinché rivolga formale ammonimento all’autore della condotta. La giurisprudenza amministrativa più recente (T.A.R. Marche n. 620/2024, T.A.R. Bolzano n. 168/2024, T.A.R. Umbria n. 439/2024) ha chiarito che: Non è richiesta la prova piena della condotta, ma è sufficiente un quadro indiziario attendibile, purché supportato da elementi di fatto coerenti con massime di esperienza; L’ammonimento ha natura cautelare e preventiva, e può essere adottato anche in presenza di una percezione soggettiva di paura e ansia, razionalmente giustificata).
Alla luce di ciò, si ritiene che il comportamento del Capo del Personale sia idoneo a giustificare l’adozione della misura di ammonimento, al fine di interrompere una situazione di conflitto che potrebbe ulteriormente degenerare, con effetti negativi sulla salute psico-fisica delle dipendenti e sulla serenità dell’ambiente lavorativo.
Tutto ciò premesso, le istanti CHIEDONO che la S.V., accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 612-bis, comma 3, c.p., voglia procedere all’ammonimento formale del Sig. Gino Rompino per i comportamenti sopra descritti, e comunque voglia valutare l’idoneità degli stessi a generare stati di ansia e timore nelle vittime, con finalità dissuasiva e preventiva. Si resta a disposizione per fornire ulteriore documentazione e per eventuale audizione delle parti offese.
Distinti saluti.[Luogo e data]
Allegati (esempi da includere):
Contratto di lavoro delle istanti;
Eventuali comunicazioni scritte (email, messaggi, lettere);
Certificati medici o relazioni psicologiche (se presenti);
Dichiarazioni testimoniali di colleghi o terzi;
Eventuale relazione sindacale o RLS (se intervenuto);
Lettera del datore di lavoro contenente minacce o richieste estranee al contratto.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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