La compensazione “atecnica” nel rapporto di lavoro e la legittimità delle trattenute in busta paga. Non farti fregare
- azionesindacalefvg
- 7 ott 2025
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Nel contesto del rapporto di lavoro subordinato, accade frequentemente che, alla cessazione del contratto, il lavoratore non percepisca integralmente le competenze maturate (TFR, ferie residue, ratei, ecc.) a causa di trattenute operate unilateralmente dal datore di lavoro. Sorge pertanto la questione, ampiamente dibattuta sia in dottrina che in

giurisprudenza, circa la legittimità di tali trattenute in assenza di un’espressa autorizzazione del lavoratore o di un provvedimento giudiziale. L’istituto di riferimento è quello della compensazione, declinato – dalla prassi giuslavoristica – nella forma della cosiddetta “compensazione atecnica”, concetto di origine giurisprudenziale che si distingue dalla compensazione "propria" prevista dal Codice Civile.
Compensazione propria e compensazione atecnica: inquadramento sistematico. L’art. 1241 c.c. disciplina la compensazione legale (propria) quale modo di estinzione delle obbligazioni reciproche tra due soggetti, a condizione che i rispettivi crediti siano certi, liquidi ed esigibili. Tale istituto presuppone che i debiti tra le parti derivino da rapporti distinti, anche se reciprocamente opposti. Diversamente, la giurisprudenza ha elaborato il concetto di compensazione atecnica per rispondere alle specificità del rapporto di lavoro. Secondo tale costruzione, vi è compensazione atecnica quando i contrapposti crediti e debiti nascono da un unico rapporto giuridico (ad es. il contratto di lavoro) e risultano direttamente interconnessi. In tal caso, non si configura una compensazione in senso tecnico-giuridico, ma un mero accertamento contabile del dare e dell’avere tra le parti. A chiarirlo è stata, tra le altre, la Cass. civ., sez. lav., sent. n. 26365/2024, che ha qualificato la compensazione atecnica come un'operazione non soggetta ai vincoli formali della compensazione propria.
Il caso: trattenuta dal TFR per indennità di mancato preavviso. La recente sentenza n. 5476/2025 del Tribunale di Napoli fornisce un esempio paradigmatico di applicazione del principio della compensazione atecnica. Nel caso in esame, un lavoratore si era dimesso in tronco, senza rispettare il periodo di preavviso contrattuale, generando così un debito per indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c. Contestualmente, vantava un credito per TFR e altre competenze di fine rapporto. Il datore di lavoro ha trattenuto unilateralmente dal TFR l'importo corrispondente all’indennità dovuta, versando al lavoratore la sola differenza. Il giudice ha ritenuto legittima tale trattenuta, in quanto derivante da un unico rapporto giuridico e fondata su crediti certi e determinabili, concludendo per la sussistenza di una compensazione atecnica automatica.
Altri casi di legittima trattenuta per compensazione atecnica. Oltre al caso dell’indennità sostitutiva del preavviso, la compensazione atecnica può operare anche in altre ipotesi, purché sussistano le condizioni minime di certezza del credito e di riconducibilità all’unico rapporto di lavoro. Tra i casi più ricorrenti: **Recupero di somme indebitamente corrisposte: qualora il datore abbia versato, per errore, retribuzioni superiori al dovuto, può procedere al recupero mediante trattenute successive, in proporzione e nel rispetto dei limiti di pignorabilità della retribuzione (art. 545 c.p.c.). Danni a beni aziendali: in presenza di un danno imputabile a dolo o colpa grave del dipendente (es. danneggiamento di veicoli o strumenti aziendali), documentato e quantificato, è ammissibile una trattenuta, ferma restando la necessità di dimostrare la responsabilità del lavoratore.
Il ruolo del giudice. In sede contenziosa, il giudice non è chiamato ad autorizzare la compensazione, ma a verificare: la sussistenza dei presupposti oggettivi per la compensazione atecnica (unicità del rapporto, certezza e liquidità dei crediti contrapposti); la correttezza del calcolo operato dal datore di lavoro; ** l’eventuale differenza residua da liquidare in favore di una delle parti. Tale accertamento può avvenire anche d’ufficio, senza necessità di un'apposita domanda riconvenzionale o di eccezione formale di compensazione da parte del datore (cfr. Cass. n. 26365/2024 cit.).
Attenzione, però, non è sempre domenica per l’azienda. Domandiamoci: Quando il credito del datore di lavoro è contestato dal lavoratore, si può ancora parlare di compensazione atecnica? La risposta è No: la compensazione atecnica non è ammessa in presenza di un credito contestato, non certo o non liquidato. La compensazione atecnica – come affermato costantemente dalla giurisprudenza – è ammissibile solo in presenza di crediti reciproci, certi, determinati e direttamente collegati al medesimo rapporto contrattuale di lavoro. Pertanto, se il credito vantato dal datore di lavoro è oggetto di contestazione da parte del lavoratore, non si può ritenere che ricorrano i presupposti per una compensazione automatica. In assenza di una valutazione giurisdizionale, il datore non può operare trattenute unilaterali. Facciamo un esempio: Il datore di lavoro imputa al lavoratore un danno causato a un cliente per un errore nell’esecuzione di una commessa. Il lavoratore contesta la responsabilità, sostenendo che l’evento dannoso è dipeso da carenze organizzative (es. mancanza di formazione, errata attribuzione delle mansioni, pressione sui tempi di esecuzione, ecc.). In questa ipotesi, la responsabilità del lavoratore è tutt’altro che certa. Manca un accertamento formale – giudiziale o stragiudiziale – che qualifichi il lavoratore come autore del danno e lo obblighi al risarcimento. In tal caso: Non sussistono le condizioni per la compensazione atecnica; qualsiasi trattenuta unilaterale in busta paga sarebbe illegittima; il lavoratore potrebbe agire in giudizio per ottenere il rimborso delle somme trattenute, oltre agli interessi e, eventualmente, al risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione, in varie pronunce, ha chiarito che: «La compensazione, anche nella forma atecnica, presuppone l’esistenza di controcrediti certi, liquidi ed esigibili. In caso contrario, la trattenuta unilaterale è inammissibile» (Cass. civ., sez. lav., n. 15958/2017). «È illegittima la trattenuta unilaterale di somme dalla retribuzione del lavoratore a titolo di risarcimento del danno senza l'accertamento giudiziale della responsabilità» (Cass. civ., sez. lav., n. 9214/2015). «La responsabilità per danni a beni aziendali va dimostrata, e non può presumersi in capo al lavoratore» (Cass. civ., sez. lav., n. 5523/2016). In sintesi:
Situazione | Compensazione atecnica lecita? | Note |
Indennità mancato preavviso vs. TFR | Sì | Se il preavviso è effettivamente non dato |
Somme pagate per errore | Sì | Solo se l'errore è documentato |
Danno a bene aziendale con responsabilità contestata | No | Serve accertamento giudiziale |
Contestazione della responsabilità da parte del lavoratore | No | Trattenuta illegittima |
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