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La conciliazione monocratica: strumento ispettivo di gestione dei conflitti nel lavoro subordinato


Nell’articolo che abbiamo, intitolato: “Stipendio in ritardo o non pagato? Ecco cosa può (e deve) fare il lavoratore per tutelarsi. Impara a difenderti”, abbiamo accennato alla conciliazione monocratica. Ebbene, proviamo ad approfondire questa importante arma di risoluzione dei conflitti di lavoro.  La conciliazione monocratica, disciplinata dall’art. 11 del D.lgs. n. 124/2004, è uno strumento fondamentale per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di lavoro. Essa si distingue nettamente dalle procedure conciliative volontarie promosse dalle parti. Viene attivata d’ufficio dall’Ispettorato del Lavoro nel corso di un accertamento ispettivo o su iniziativa dello stesso lavoratore che presenta un’istanza specifica. Si tratta di una procedura ibrida, che coniuga finalità di vigilanza e di composizione del conflitto, consentendo alle parti di prevenire sanzioni e contenziosi, con rilevanti benefici in termini di efficienza, certezza del diritto e rapidità.

Utilizzo🡪 La conciliazione monocratica ha la finalità di: riconoscere e regolarizzare crediti di natura retributiva e contributiva vantati dal lavoratore; comporre conflitti individuali di lavoro (es. qualificazione del rapporto, differenze retributive, licenziamenti, orari, trasferimenti); evitare il contenzioso giudiziario, con effetti vincolanti tra le parti. Come abbiamo anticipato, può essere attivata: nell’ambito di un accertamento ispettivo, quando emergano violazioni dei diritti del lavoratore suscettibili di essere oggetto di conciliazione; su istanza del lavoratore, che può segnalare la violazione all’ITL, chiedendo l’intervento ispettivo e la convocazione del datore. La procedura viene gestita da un ispettore del lavoro con funzioni di mediatore, ma senza la presenza di un collegio o commissione. Il procedimento si articola in modo snello e pragmatico: Convocazione delle parti da parte dell’Ispettorato del Lavoro. **Esposizione delle posizioni: il lavoratore illustra le proprie rivendicazioni; il datore può accettare, rifiutare o proporre una transazione. Se le parti raggiungono un accordo, l’ispettore redige un verbale che ha efficacia di conciliazione in sede protetta (ex art. 2113, co. 4, c.c.) e valore liberatorio per i crediti rinunciati o transatti. Il verbale ha effetti vincolanti e definitivi, salva l’impugnazione per vizi del consenso. Se l’accordo non si raggiunge, l’ispettore può comunque proseguire l’accertamento ispettivo e adottare i provvedimenti sanzionatori previsti. La procedura, come abbiamo succintamente esaminato, è rapida e senza costi, il lavoratore ha un’assistenza gratuita (fornita dall’ufficio stesso) ed evita (se accolta) il contenzioso giudiziario. Anche il datore di lavoro ne trae beneficio (possibilità di evitare l’irrogazione di sanzioni e di regolarizzare spontaneamente la posizione debitoria). Il verbale conciliativo è un titolo esecutivo se contiene il riconoscimento di debiti patrimoniali.

Attenzione: Differenza rispetto alla conciliazione ordinaria, su iniziativa del lavoratore (un utile schema riassuntivo)


È importante distinguere la conciliazione monocratica da altre forme di conciliazione previste dall’ordinamento, in particolare quella prevista dall’art. 410 c.p.c., che può essere promossa dal lavoratore davanti alla Commissione di conciliazione istituita presso l’ITL.


Elemento

Conciliazione monocratica

Conciliazione volontaria (art. 410 c.p.c.)

Avvio

D’ufficio o su segnalazione al ITL

Su istanza del lavoratore o del datore di lavoro

Funzione

Strumento di vigilanza ispettiva e mediazione

Procedura conciliativa autonoma

Soggetto procedente

Ispettore del lavoro

Commissione di conciliazione (collegiale)

Presenza di accertamenti

Sì, contestuali alla procedura

No, non implica accertamenti ispettivi

Finalità prevalente

Regolarizzazione e risoluzione immediata

Mediazione volontaria preventiva o successiva al contenzioso

Effetti del verbale

Conciliazione in sede protetta ex art. 2113 c.c.

Idem, ma solo se conclusa davanti alla Commissione


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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