La conciliazione monocratica: strumento ispettivo di gestione dei conflitti nel lavoro subordinato
- azionesindacalefvg
- 28 ago 2025
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Nell’articolo che abbiamo, intitolato: “Stipendio in ritardo o non pagato? Ecco cosa può (e deve) fare il lavoratore per tutelarsi. Impara a difenderti”, abbiamo accennato alla conciliazione monocratica. Ebbene, proviamo ad approfondire questa importante arma di risoluzione dei conflitti di lavoro. La conciliazione monocratica, disciplinata dall’art. 11 del D.lgs. n. 124/2004, è uno strumento fondamentale per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di lavoro. Essa si distingue nettamente dalle procedure conciliative volontarie promosse dalle parti. Viene attivata d’ufficio dall’Ispettorato del Lavoro nel corso di un accertamento ispettivo o su iniziativa dello stesso lavoratore che presenta un’istanza specifica. Si tratta di una procedura ibrida, che coniuga finalità di vigilanza e di composizione del conflitto, consentendo alle parti di prevenire sanzioni e contenziosi, con rilevanti benefici in termini di efficienza, certezza del diritto e rapidità.
Utilizzo🡪 La conciliazione monocratica ha la finalità di: riconoscere e regolarizzare crediti di natura retributiva e contributiva vantati dal lavoratore; comporre conflitti individuali di lavoro (es. qualificazione del rapporto, differenze retributive, licenziamenti, orari, trasferimenti); evitare il contenzioso giudiziario, con effetti vincolanti tra le parti. Come abbiamo anticipato, può essere attivata: nell’ambito di un accertamento ispettivo, quando emergano violazioni dei diritti del lavoratore suscettibili di essere oggetto di conciliazione; su istanza del lavoratore, che può segnalare la violazione all’ITL, chiedendo l’intervento ispettivo e la convocazione del datore. La procedura viene gestita da un ispettore del lavoro con funzioni di mediatore, ma senza la presenza di un collegio o commissione. Il procedimento si articola in modo snello e pragmatico: Convocazione delle parti da parte dell’Ispettorato del Lavoro. **Esposizione delle posizioni: il lavoratore illustra le proprie rivendicazioni; il datore può accettare, rifiutare o proporre una transazione. Se le parti raggiungono un accordo, l’ispettore redige un verbale che ha efficacia di conciliazione in sede protetta (ex art. 2113, co. 4, c.c.) e valore liberatorio per i crediti rinunciati o transatti. Il verbale ha effetti vincolanti e definitivi, salva l’impugnazione per vizi del consenso. Se l’accordo non si raggiunge, l’ispettore può comunque proseguire l’accertamento ispettivo e adottare i provvedimenti sanzionatori previsti. La procedura, come abbiamo succintamente esaminato, è rapida e senza costi, il lavoratore ha un’assistenza gratuita (fornita dall’ufficio stesso) ed evita (se accolta) il contenzioso giudiziario. Anche il datore di lavoro ne trae beneficio (possibilità di evitare l’irrogazione di sanzioni e di regolarizzare spontaneamente la posizione debitoria). Il verbale conciliativo è un titolo esecutivo se contiene il riconoscimento di debiti patrimoniali.
Attenzione: Differenza rispetto alla conciliazione ordinaria, su iniziativa del lavoratore (un utile schema riassuntivo)
È importante distinguere la conciliazione monocratica da altre forme di conciliazione previste dall’ordinamento, in particolare quella prevista dall’art. 410 c.p.c., che può essere promossa dal lavoratore davanti alla Commissione di conciliazione istituita presso l’ITL.
Elemento | Conciliazione monocratica | Conciliazione volontaria (art. 410 c.p.c.) |
Avvio | D’ufficio o su segnalazione al ITL | Su istanza del lavoratore o del datore di lavoro |
Funzione | Strumento di vigilanza ispettiva e mediazione | Procedura conciliativa autonoma |
Soggetto procedente | Ispettore del lavoro | Commissione di conciliazione (collegiale) |
Presenza di accertamenti | Sì, contestuali alla procedura | No, non implica accertamenti ispettivi |
Finalità prevalente | Regolarizzazione e risoluzione immediata | Mediazione volontaria preventiva o successiva al contenzioso |
Effetti del verbale | Conciliazione in sede protetta ex art. 2113 c.c. | Idem, ma solo se conclusa davanti alla Commissione |
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