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La Corte Costituzionale riconosce il congedo straordinario a convivente di fatto per assistere il partner disabile.

La recente sentenza n. 197/2025 della Corte Costituzionale segna un importante passo nella costruzione di un sistema di tutele lavoristiche e di welfare maggiormente coerente con la realtà sociale contemporanea, riconoscendo il diritto al congedo straordinario a convivente di fatto che presta assistenza a un partner in condizione di disabilità grave. Il

congedo straordinario retribuito per l’assistenza ai familiari con disabilità grave è disciplinato dall’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), che riconosce ai lavoratori dipendenti il diritto di fruire di un’assenza dal lavoro fino a due anni complessivi per assistere un familiare convivente con disabilità grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tradizionalmente tale beneficio era riconosciuto solo per specifiche categorie familiari – coniuge convivente, genitori, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi – secondo un ordine di priorità, escludendo i conviventi more uxorio (famiglie di fatto) nella formulazione previgente alla riforma del 2022. Con il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, l’articolo 42 è stato riformulato per includere esplicitamente il convivente di fatto tra i soggetti legittimati al beneficio, in posizione equiparata al coniuge convivente, in linea con la definizione di convivenza contenuta nella Legge 20 maggio 2016, n. 76 (cd. “Legge Cirinnà”). 


La questione sottoposta alla Corte costituzionale. La Corte Costituzionale è intervenuta su una questione sollevata dalla Corte di Cassazione in sede di giudizio (ordinanza interlocutoria n. 30785 del 2 dicembre 2024), relativa all’applicabilità dell’art. 42, comma 5, nella versione anteriore alla riforma del 2022, nel caso di un contenzioso instaurato prima dell’entrata in vigore della novella normativa. In particolare, la Corte di Cassazione aveva ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non includeva i conviventi di fatto tra i beneficiari del congedo, potendo ciò configurare una limitazione irragionevole e discriminatoria alla tutela delle persone con disabilità grave e dei loro assistenti conviventi. Con la sentenza n. 197/2025, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non prevedeva l’accesso al congedo straordinario in favore dei conviventi di fatto, in violazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione. Articolo 2 Cost. – riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, come la libertà e la dignità personale, nell’ambito delle formazioni sociali senza distinzione di status formale. Articolo 3 Cost. – assicura l’uguaglianza sostanziale tra i cittadini, imponendo allo Stato di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione alla vita sociale e lavorativa Articolo 32 Cost. – tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, integrando la nozione di salute con quella di benessere psico-fisico globale.   La Corte ha rilevato che la protezione della salute psico-fisica e della socialità del disabile non può essere disgiunta dal riconoscimento pieno degli strumenti che consentono un’assistenza stabile e continuativa nel contesto domestico. Negare il congedo al convivente di fatto – figura spesso centrale nella cura quotidiana – risultava contraddittorio rispetto all’obiettivo stesso della norma censurata


La dimensione giuridica della convivenza di fatto. La convivenza more uxorio è riconosciuta come formazione sociale ai sensi dell’art. 2 Cost., e dotata di rilevanza giuridica anche alla luce della Legge n. 76/2016, che ha disciplinato e valorizzato questo istituto attribuendo rilevanza ai doveri di assistenza morale e materiale tra conviventi. Da un punto di vista costituzionale, la mancata equiparazione tra coniuge e convivente di fatto nella fruizione di un beneficio finalizzato a garantire la tutela della salute della persona con disabilità grave configurava una disparità ingiustificata non compatibile con il valore costituzionale dell’uguaglianza sostanziale.  La portata della sentenza è generale e va oltre il caso specifico: la Corte ha affermato che il diritto al congedo straordinario deve essere riconosciuto anche per i periodi anteriori al 2022, qualora risulti che il convivente di fatto abbia effettivamente prestato assistenza alla persona disabile in condizioni di necessità di sostegno intensivo, nel quadro normativo previgente. Resta fermo, tuttavia, che il riconoscimento retroattivo del beneficio richiede un accertamento rigoroso della convivenza di fatto e dell’effettiva prestazione assistenziale, affinché non si creino profili di abuso del beneficio.  Per i lavoratori dipendenti, la sentenza consolida il diritto al congedo straordinario non solo per il coniuge convivente, ma anche per il convivente di fatto che assiste un partner con disabilità grave. È fondamentale che il requisito della convivenza stabile sia adeguatamente documentato – ad esempio tramite certificazione anagrafica di convivenza – insieme all’accertamento sanitario ai sensi della Legge 104/1992. I datori di lavoro, pubblici e privati, devono adeguare le procedure interne di gestione delle richieste di congedo straordinario, riconoscendo ai conviventi di fatto gli stessi diritti spettanti ai coniugi conviventi, e vigilare sulla corretta istruttoria delle istanze. Dal punto di vista dell’INPS, l’ente previdenziale competente dovrà valutare le istanze anche con riguardo ai periodi pre-2022 alla luce dei criteri delineati dalla Consulta, dando atto dell’effettiva convivenza e assistenza prestata. 


Conclusioni: uguaglianza sostanziale e tutela della persona fragile. La sentenza n. 197/2025 rappresenta una applicazione concreta dei principi costituzionali più nobili: tutela della salute, uguaglianza sostanziale, rimozione di discriminazioni ingiustificate e riconoscimento giuridico delle nuove forme di convivenza. La persona con disabilità grave non può subire una limitazione delle tutele in funzione della forma giuridica del legame affettivo del caregiver convivente. L’intervento della Corte Costituzionale risolve un vulnus normativo che aveva penalizzato le formazioni sociali diverse dal matrimonio, assicurando che l’ordinamento non solo riconosca ma attivamente garantisca l’effettiva fruizione delle tutele, in linea con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, e con una visione moderna del lavoro, della famiglia e della solidarietà. 


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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