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Congedo parentale 2026, esteso fino ai 14 anni dei figli (chiarimenti INPS)

Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore una rilevante riforma del congedo parentale 2026, introdotta dall’art. 1, comma 219, della legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026) e attuata attraverso la modifica degli articoli 32, 34 e 36 del D.lgs. n. 151/2001, Testo unico sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità. Le nuove disposizioni sono state

puntualmente illustrate dall’INPS con il messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, che ne ha definito l’ambito soggettivo, temporale ed operativo. La riforma si caratterizza per un significativo ampliamento dell’arco temporale entro cui è possibile fruire del congedo parentale, ma si applica esclusivamente ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, restando invariata la disciplina per le altre categorie. La principale novità consiste nell’innalzamento del limite massimo di fruizione del congedo parentale: per i genitori lavoratori dipendenti, il diritto può ora essere esercitato fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio, anziché entro i dodici anni come previsto dalla disciplina previgente. Il congedo parentale può essere fruito, per la madre, solo dopo la conclusione del periodo di congedo di maternità obbligatoria, mentre per il padre il diritto è esercitabile sin dalla nascita.  In caso di adozione o affidamento, il congedo parentale può essere fruito entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, fermo restando il limite della maggiore età. 


Restano immutati i limiti quantitativi già previsti dal D.lgs. n. 151/2001: ciascun genitore ha diritto a un massimo di sei mesi di congedo parentale; il limite complessivo di coppia è pari a dieci mesi, elevabili a undici mesi qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi; il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato, anche su base giornaliera o oraria, secondo la disciplina contrattuale applicabile; è ammessa la fruizione contemporanea del congedo da parte di entrambi i genitori.


Attenzione🡪 Il messaggio INPS n. 251/2026 chiarisce in modo espresso che l’estensione fino ai 14 anni riguarda esclusivamente i lavoratori subordinati, del settore pubblico e privato. Restano invece confermati i limiti precedenti per le altre categorie. Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS il congedo parentale continua a essere fruibile entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Per i lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale resta limitato al primo anno di vita del figlio, ovvero a un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. L’intervento normativo, quindi, non ha portata universalistica, ma rafforza la tutela solo per chi è titolare di un rapporto di lavoro subordinato.


Le nuove regole si applicano ai periodi di congedo parentale fruiti a partire dal 1° gennaio 2026. Per i periodi di astensione utilizzati fino al 31 dicembre 2025, continua invece ad applicarsi il precedente limite dei 12 anni. Ne consegue che, dal 2026, i lavoratori dipendenti con figli che non abbiano ancora compiuto 14 anni possono legittimamente richiedere il congedo parentale secondo i nuovi margini temporali, anche se il figlio ha già superato il dodicesimo anno di età.

Trattamento economico del congedo parentale. Sul piano economico, la riforma non modifica la struttura dell’indennità, che resta regolata dall’art. 34 del D.lgs. n. 151/2001: nove mesi complessivi (tra entrambi i genitori) sono indennizzati al 30% della retribuzione media giornaliera; il decimo e l’undicesimo mese non sono indennizzati, salvo che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione (pari, per l’anno di riferimento, a 611,85 euro mensili). È inoltre confermata la possibilità, introdotta a decorrere dal 2025, di beneficiare — in presenza dei requisiti previsti dalla legge — di una maggiorazione dell’indennità dal 30% all’80% della retribuzione per un massimo di tre mesi dei nove indennizzati. L’espressione: “In presenza dei requisiti previsti dalla legge” significa che🡪 il periodo di congedo deve essere fruito nel periodo temporale stabilito dalla legge (cioè entro il limite anagrafico previsto per l’indennità maggiorata); il mese deve essere effettivamente coperto da contribuzione figurativa come congedo parentale e la domanda deve essere presentata correttamente all’INPS. Se anche una sola condizione manca, quel mese resta indennizzato al 30%.

Modalità di presentazione della domanda. A seguito delle modifiche normative, l’INPS ha aggiornato la procedura telematica “Domande di maternità e paternità”.Dall’8 gennaio 2026, i lavoratori dipendenti possono presentare la domanda di congedo parentale esclusivamente in modalità telematica, utilizzando i nuovi limiti temporali. L’Istituto ha inoltre precisato che qualora, tra il 1° e l’8 gennaio 2026, non sia stato possibile presentare la domanda per ragioni tecniche, sarà comunque consentito inoltrarla successivamente, anche per periodi di congedo già fruiti in quel lasso temporale. Le  sedi territoriali INPS dovranno tenere conto dell’oggettiva impossibilità tecnica di presentazione preventiva della richiesta.


Specchietto riepilogativo – Benefici per madre e padre lavoratori dipendenti


Profilo

Madre lavoratrice dipendente

Padre lavoratore dipendente

Termine massimo di fruizione

Entro i 14 anni del figlio (dalla fine del congedo di maternità)

Entro i 14 anni del figlio (dalla nascita)

Durata massima individuale

6 mesi

6 mesi

Limite complessivo di coppia

10 mesi (11 se il padre usa almeno 3 mesi)

10 mesi (11 se usa almeno 3 mesi)

Indennità standard

30% della retribuzione per 9 mesi complessivi

30% della retribuzione per 9 mesi complessivi

Maggiorazione possibile

Fino all’80% per max 3 mesi (se requisiti)

Fino all’80% per max 3 mesi (se requisiti)

Fruizione contemporanea

Modalità di domanda

Solo telematica INPS

Solo telematica INPS


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


congedo parentale udine - sindacato udine

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