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Congedi parentali; una guida per i lavoratori dipendenti e la risposta a Emanuela (figlio con handicap grave) 

La disciplina dei congedi parentali è contenuta principalmente nel Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), oggetto di numerose modifiche negli ultimi anni. A decorrere dal 1° gennaio

2026, il limite massimo di età del figlio entro il quale è possibile fruire del congedo parentale è elevato a 14 anni. L’estensione riguarda i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato e si applica, alle medesime condizioni, anche in caso di adozione nazionale, internazionale e affidamento. L’intervento si inserisce nel quadro costituzionale di tutela della famiglia (artt. 29, 30 e 31 Cost.) e mira a rafforzare la conciliazione tra responsabilità genitoriali e attività lavorativa, soprattutto in una fase delicata quale la preadolescenza e adolescenza. Osserviamo i diversi passaggi:


Maternità obbligatoria e divieto di licenziamento. Restano immutate le regole sull’astensione obbligatoria per maternità. Ai sensi degli articoli 16 e seguenti del d.lgs. 151/2001, è vietato adibire al lavoro la donna nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto. È tuttavia consentita la cosiddetta “flessibilità” del congedo: la lavoratrice può optare per l’astensione esclusiva dopo il parto (cinque mesi interamente successivi alla nascita), a condizione che un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato e il medico competente aziendale attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino opera il divieto di licenziamento (art. 54 d.lgs. 151/2001), salvo casi tassativi (cessazione dell’attività, esito negativo della prova, colpa grave). Il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo, con diritto alla reintegrazione e al risarcimento secondo la disciplina applicabile. Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative.


Congedo di paternità obbligatorio. Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio, fruibili tra i due mesi precedenti e i cinque mesi successivi alla nascita del figlio (art. 27-bis d.lgs. 151/2001). Il congedo è indennizzato al 100% della retribuzione, è fruibile anche in via non continuativa, non è frazionabile a ore ed è autonomo rispetto al congedo di maternità della madre.

Coppie di donne e genitorialità intenzionale. Con sentenza n. 115/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non riconosceva il congedo obbligatorio anche alla madre intenzionale in una coppia di donne legalmente riconosciuta, ampliando così la platea dei soggetti beneficiari in coerenza con i principi di uguaglianza e tutela del minore.


Congedo di paternità alternativo. Il congedo alternativo spetta al padre per l’intero periodo di maternità non fruito dalla madre nei casi di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio e affidamento esclusivo al padre. In tali circostanze, il padre subentra integralmente nella titolarità del congedo di maternità.


Congedi parentali facoltativi: durata e limiti fino a 14 anni. La novità principale riguarda l’innalzamento dell’età massima del figlio per la fruizione del congedo parentale: dal 2026 il diritto può essere esercitato fino al compimento del quattordicesimo anno. La disciplina ordinaria (artt. 32 e ss. d.lgs. 151/2001) prevede: madre: massimo 6 mesi; padre: massimo 6 mesi, elevabili a 7 se si astiene per almeno 3 mesi; limite complessivo per entrambi i genitori: 10 mesi, elevabili a 11 se il padre utilizza almeno 3 mesi. Il congedo può essere fruito in modalità continuativa, frazionata a giorni e frazionata a ore (se previsto dalla contrattazione collettiva o secondo le modalità definite dall’INPS). L’estensione a 14 anni consente di utilizzare eventuali periodi residui non ancora fruiti entro il precedente limite di età.


Trattamento economico: indennità al 30% e maggiorazione all’80%. Il trattamento economico varia in base all’età del figlio e alla durata complessiva fruita. Regime ordinario

Per i periodi di congedo parentale spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, entro determinati limiti temporali stabiliti dalla legge. Tre mesi di congedo sono riconosciuti a ciascun genitore in modo non trasferibile all’altro. Maggiorazione all’80%. Le recenti leggi di bilancio hanno previsto, in via strutturale, l’elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione per un periodo massimo di tre mesi complessivi tra i genitori, se fruiti entro il sesto anno di vita del figlio. Oltre tale soglia temporale o superato il periodo agevolato, l’indennità torna alla misura ordinaria del 30%, salvo condizioni di reddito che consentano ulteriori tutele. Le modalità operative, i requisiti e i criteri di calcolo sono disciplinati dalle circolari e dai messaggi del INPS.


Figli con disabilità grave (rispondiamo a Emanuela).  Quando il minore è riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, il sistema di protezione si intensifica attraverso un intreccio di norme contenute nel Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (in particolare art. 33) e nella stessa legge 104/1992 (art. 33). Si tratta di misure alternative tra loro (salvo specifiche eccezioni) e finalizzate a garantire una presenza effettiva del genitore nei percorsi di cura e assistenza del minore. Il primo strumento è il prolungamento del congedo parentale, che si aggiunge ai periodi ordinari previsti per tutti i genitori. Il prolungamento può essere fruito fino a un massimo complessivo di tre anni ed entro il compimento del quattordicesimo anno di età del figlio. Il limite dei tre anni è complessivo tra i genitori e include anche i periodi di congedo parentale ordinario eventualmente già utilizzati. Durante il prolungamento spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione, secondo i criteri stabiliti dall’INPS. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici. Il prolungamento spetta anche in caso di adozione o affidamento, è riconosciuto indipendentemente dall’età anagrafica al momento dell’ingresso in famiglia (entro i limiti temporali previsti per le adozioni) e può essere fruito in modalità continuativa o frazionata. In alternativa al prolungamento del congedo parentale, fino al compimento del terzo anno di vita del minore con disabilità grave, ciascun genitore può fruire di due ore di permesso giornaliero retribuito (un’ora se l’orario di lavoro è inferiore a sei ore). Le ore sono interamente retribuite, sono coperte da contribuzione figurativa e possono essere fruiti alternativamente dai genitori, ma non nelle stesse ore. Questa misura è pensata per favorire l’assistenza quotidiana senza sospendere integralmente l’attività lavorativa. In alternativa al prolungamento del congedo (e, dopo i tre anni di età, quale principale strumento di tutela), ciascun genitore ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, anche frazionabili in ore. Il diritto spetta a entrambi i genitori, ma non negli stessi giorni,  è riconosciuto anche oltre il compimento del terzo anno, è coperto da contribuzione figurativa ed  è retribuito integralmente dal datore di lavoro con conguaglio INPS. La giurisprudenza ha chiarito che tali permessi devono essere utilizzati per finalità di assistenza effettiva e non possono essere distorti rispetto alla loro funzione solidaristica.


Attenzione🡪  È fondamentale comprendere che il prolungamento del congedo parentale è alternativo ai permessi orari giornalieri e ai tre giorni mensili nello stesso periodo, i genitori possono scegliere lo strumento più adeguato alle esigenze familiari, ma non cumularli contemporaneamente per il medesimo arco temporale. La scelta può essere modificata nel tempo, previa nuova richiesta all’INPS. Ricovero a tempo pieno🡪  Le agevolazioni non spettano durante il ricovero a tempo pieno del minore presso strutture ospedaliere o istituti specializzati. Fa eccezione il caso in cui i sanitari attestino la necessità della presenza del genitore, il ricovero riguardi minori in coma vigile o in situazioni di particolare gravità clinica o si tratti di ricoveri diurni o temporanei che non escludano l’assistenza familiare. La verifica è effettuata sulla base della documentazione sanitaria prodotta.  Coordinamento con il congedo straordinario biennale. Accanto agli istituti sopra descritti, resta fermo il diritto al congedo straordinario retribuito fino a due anni, disciplinato dall’art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001, spettante al genitore convivente (o ad altri familiari secondo un preciso ordine di priorità) per l’assistenza a persona con handicap grave. Si tratta di un istituto distinto rispetto al prolungamento del congedo parentale:

Prolungamento

Congedo straordinario

Fino a 3 anni complessivi

Fino a 2 anni nell’arco della vita lavorativa

Indennità al 30%

Indennità pari all’ultima retribuzione (entro massimale INPS)

Entro i 14 anni del figlio

Senza limite di età del familiare assistito

Alternativo ai permessi 104

Alternativo ai permessi durante la fruizione


Da ricordare. Per accedere ai benefici è necessario il riconoscimento formale di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 è necessario presentare domanda telematica all’INPS e coordinare la fruizione con il datore di lavoro nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla contrattazione collettiva. La materia è caratterizzata da un elevato grado di tecnicità e da continui aggiornamenti amministrativi: è quindi consigliabile verificare sempre le circolari applicative dell’INPS prima di pianificare la fruizione dei periodi di assenza.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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