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Una guida al congedo parentale per i lavoratori dipendenti, insieme alle risposte di Azione Sindacale ai suoi lettori 

Il congedo parentale è un istituto normativo previsto dal Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 1 51 (Testo Unico sulla maternità e paternità) che consente a mamme e papà di assentarsi dal lavoro per dedicarsi alla cura dei figli (accudirli e seguirli nella crescita). È una tutela prevista per entrambi i genitori, inclusi i casi di adozione o affidamento, ed è concepita per supportare l’assistenza quotidiana della prole, al di là della sola esigenza di salute.



Chi può richiederlo. Hanno diritto al congedo parentale la  madre lavoratrice dipendente, a partire dalla fine del periodo di congedo di maternità obbligatorio; il padre lavoratore dipendente, dalla data di nascita del figlio o dalla fine del periodo di congedo di paternità obbligatoria; entrambi i genitori, anche contemporaneamente, secondo necessità; il genitore solo, in caso di affidamento esclusivo o decesso dell’altro genitore;  i genitori adottivi o affidatari, entro i termini di fruizione previsti per l’ingresso del minore in famiglia. Il diritto è riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti (sia privati che pubblici); per le altre categorie di lavoratori (autonomi o iscritti alla Gestione separata INPS) esistono tutele diverse con limiti specifici non oggetto di questa guida.


Limite di età del figlio e novità 2026 Una delle novità più rilevanti introdotte con la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, art. 1, comma 219) è l’estensione del limite di età entro cui i lavoratori dipendenti possono usufruire del congedo parentale. Il congedo parentale può essere fruito fino al compimento del 14° anno di età del figlio. La modifica si applica dal 1° gennaio 2026. Per i periodi di congedo fruiti fino al 31 dicembre 2025, resta valido il precedente limite di 12 anni.  Nel caso di genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale può essere fruito entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, purché non oltre la maggiore età. Importante🡪  l’estensione fino a 14 anni riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti. Per le altre categorie lavorative restano i limiti di età tradizionali (es. 12 anni per iscritti alla Gestione separata).


Durata complessiva e limiti individuali. La disciplina vigente prevede i seguenti limiti di durata:


Genitore

Durata massima individuale

Durata complessiva tra genitori

Madre

6 mesi

10 mesi

Padre

6 mesi (7 mesi se utilizza almeno 3 mesi)

10 mesi

Genitore solo

11 mesi


La durata complessiva è conteggiata sommando i periodi fruiti da entrambi i genitori, e può raggiungere 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi di congedo. Questi limiti restano invariati rispetto alla disciplina pre-2026.


La modalità di fruizione. Il congedo parentale può essere fruito continuativamente (periodo unico), frazionato a giorni e ad ore, se previsto dal contratto collettivo o in mancanza, secondo la legge (in genere in misura equivalente alla metà dell’orario medio giornaliero).


Il preavviso di comunicazione al datore di lavoro. La segnalazione al datore di lavoro è prevista in almeno 5 giorni per la fruizione giornaliera o mensile e in almeno 2 giorni per la fruizione ad ore o in situazioni di urgenza.


Retribuzione e indennità. Il trattamento economico durante il congedo parentale per i lavoratori dipendenti è disciplinato dall’art. 34 del D.lgs. 151/2001 e prevede una retribuzione parziale a carico dell’INPS. Le recenti modifiche normative, in particolare la Legge di Bilancio 2025, hanno rafforzato l’indennità per i primi mesi. (vedi la tabella a seguire)

Periodo di congedo

Percentuale di retribuzione

Limite di età

Note

1°, 2° e 3° mese (complessivi tra i genitori)

80% della retribuzione

Entro il 6° anno di vita del bambino

Questa indennità maggiorata è l’ultima novità normativa ed è fruibile in alternativa tra i genitori.

Ulteriori 6 mesi (per un totale di 9 mesi indennizzabili)

30% della retribuzione

Fino al 14° anno di vita del figlio

Si applica ai mesi non coperti dalla maggiorazione, a prescindere dal reddito.

Restanti 2 mesi (per arrivare al massimo di 10/11 mesi)

Non indennizzati

Fino al 14° anno di vita del ragazzo

L’indennità al 30% è prevista solo se il reddito individuale è inferiore a specifici limiti (Art. 34, comma 3, T.U.).


Attenzione🡪 contributi figurativi. Tutti i periodi indennizzati sono coperti da contribuzione figurativa, valida ai fini pensionistici


Non facciamo confusione🡪 Il congedo parentale è distinto dal congedo di paternità obbligatorio, che è un diritto autonomo e non si somma ai mesi del congedo parentale. Il congedo di paternità dura 10 giorni lavorativi retribuiti al 100% e deve essere fruito entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (può essere utilizzato prima o dopo il congedo parentale;


La domanda di congedo parentale. La domanda di congedo parentale deve essere presentata telematicamente all’INPS, tramite il portale online o tramite patronato e comunicata al datore di lavoro, con congruo preavviso, indicando il periodo di fruizione e le modalità scelte. Il datore di lavoro non può rifiutare il congedo, essendo un diritto soggettivo, ma può richiedere una pianificazione compatibile con l’organizzazione aziendale.


Rispondiamo alle domande dei nostri lettori.  Serve una motivazione specifica nel formulare la domanda di congedo parentale? No. Il lavoratore non deve indicare una motivazione dettagliata, ma deve rispettare le finalità del congedo (cura e assistenza del figlio). Non serve alcuna certificazione medica o giustificativo. Il congedo può essere fruito anche ad ore? Si, se previsto dal contratto collettivo o in base alla legge (in questo caso nella misura pari alla metà dell’orario giornaliero medio). Il datore di lavoro può rifiutare la richiesta di congedo? No. Il congedo parentale è un diritto soggettivo del lavoratore. Il datore di lavoro non può negarlo se la domanda è presentata nei tempi previsti (almeno 5 giorni prima, o 2 giorni in casi urgenti). Si può chiedere il congedo parentale per più figli contemporaneamente? Sì, se i figli rientrano nei limiti di età (fino a 12 anni ciascuno, o 14 se i genitori sono lavoratori dipendenti). È possibile lavorare durante il congedo parentale? No. Durante il congedo parentale non è consentito svolgere attività lavorativa, né presso il proprio datore di lavoro né per altri. Farlo può configurare un abuso del diritto e portare al licenziamento per giusta causa. Il periodo di congedo influisce su ferie, tredicesima o TFR? In generale sì: I periodi non retribuiti non maturano ferie né mensilità aggiuntive, ma sono coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. Si può chiedere il congedo parentale anche per figli disabili? Sì, ma in questi casi è possibile valutare anche il congedo straordinario per disabilità grave (art. 42, comma 5), più lungo e retribuito al 100% fino a due anni. Quest’ultimo istituto è previsto dall’articolo 42 comma 5 del Decreto Legislativo 151/2001 e i contributi sono coperti figurativamente. 


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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