La decorrenza della prescrizione per il danno da usura psico-fisica. La miglior tutela si estende anche ai diritti risarcitori
- azionesindacalefvg
- 11 dic 2025
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Nota a Corte d’appello di Milano, 20 ottobre 2025

La sentenza della Corte d’appello di Milano del 20 ottobre 2025 affronta un tema di significativa rilevanza in materia di prescrizione dei diritti del lavoratore, estendendo l’orientamento giurisprudenziale che ne sospende la decorrenza durante il rapporto di lavoro anche ai diritti di natura risarcitoria, e non soltanto a quelli retributivi. La decisione consolida una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2948, n. 4, c.c. e dell’art. 2935 c.c., in combinato disposto con le tutele contro il licenziamento introdotte dalla Legge n. 92/2012 (c.d. “riforma Fornero”). Il caso concreto. Un lavoratore del settore ferroviario aveva agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno da usura psico-fisica conseguente al mancato godimento dei riposi settimanali, danno ricondotto a una lesione dell’integrità psicofisica derivante da una gestione organizzativa del lavoro eccedente i limiti di tollerabilità ex art. 2087 c.c. Il datore di lavoro, condannato in primo grado, proponeva appello eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento, sostenendo che, trattandosi di credito di natura non retributiva, la sospensione della prescrizione durante il rapporto di lavoro non potesse trovare applicazione, valendo essa soltanto per i crediti retributivi e in presenza di un rapporto privo di “stabilità reale”. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione, affermando che la decorrenza del termine prescrizionale deve essere sospesa fino alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla natura (retributiva o risarcitoria) del diritto azionato. La Corte milanese fonda la propria decisione su una interpretazione estensiva del principio del “metus” (paura) da licenziamento, elaborato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione in materia di prescrizione dei crediti lavorativi. In particolare, viene richiamata la ratio della sospensione: la necessità di garantire al lavoratore una tutela effettiva, non condizionata dal timore di ritorsioni o dal rischio di licenziamento in caso di azione giudiziaria durante il rapporto. La Corte afferma che tale timore è indipendente dalla natura del diritto fatto valere, poiché il rischio di ritorsione datoriale si estende a qualsiasi rivendicazione che possa compromettere l’equilibrio del rapporto di lavoro, anche se attinente a profili di responsabilità civile del datore ex art. 2087 c.c.
I precedenti giurisprudenziali. Il ragionamento della Corte d’appello si inserisce nel solco tracciato da una consolidata giurisprudenza:🡪 Corte cost. n. 63/1966: ha escluso la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi nel corso del rapporto quando questo non è assistito da stabilità reale, in ragione del timore del lavoratore di far valere i propri diritti. Cass., Sez. lav., n. 26246/2022 e Cass. n. 20659/2020: hanno ribadito che, anche nel regime post-Fornero, la prescrizione dei crediti di lavoro decorre solo dalla cessazione del rapporto, stante la perdurante insicurezza del posto di lavoro. Cass. n. 10955/2021: ha precisato che il principio si applica anche ai crediti di natura non strettamente retributiva ma connessi al rapporto di lavoro, come indennità o risarcimenti derivanti da condotte datoriali illegittime. Cass. n. 26595/2018: ha esteso la sospensione della prescrizione ai danni differenziali e morali derivanti da infortunio sul lavoro, riconoscendo che il “metus” del licenziamento costituisce un fattore ostativo alla libera azione del lavoratore. In questo contesto, la sentenza della Corte d’appello di Milano del 2025 rappresenta un ulteriore consolidamento di tale orientamento, specificamente riferito al danno da usura psico-fisica e alla mancata fruizione dei riposi, fattispecie sempre più frequente nel contesto dei lavori a turnazione e dei servizi essenziali. L’arresto in commento si distingue per l’approccio sistemico: la Corte valorizza la funzione unitaria della protezione del lavoratore e la coerenza con i principi costituzionali di cui agli artt. 32 e 36 Cost., riconoscendo che il danno alla salute derivante da eccessivo carico lavorativo non può essere trattato diversamente da un credito retributivo in termini di prescrizione. In tal modo, la pronuncia contribuisce a superare la tradizionale dicotomia tra diritti retributivi e diritti risarcitori, affermando che ciò che rileva è la sussistenza del vincolo di subordinazione e la conseguente condizione di asimmetria contrattuale che inibisce la libera azione del lavoratore. Sul piano operativo, la decisione impone ai datori di lavoro una maggiore attenzione nella gestione dei tempi di lavoro e dei riposi, poiché la non decorrenza della prescrizione durante il rapporto amplia il periodo di esposizione al rischio di contenzioso per danni da usura psico-fisica.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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