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“La diffida accertativa come strumento per i crediti derivanti dal contratto individuale: un nuovo orizzonte

Cassazione civile, ordinanza n. 20830/2025 – Estensione dell’ambito oggettivo del provvedimento ispettivo oltre le fonti collettive


Premessa: la funzione della diffida accertativa. La diffida accertativa per crediti patrimoniali da lavoro, prevista dall’art. 12 del D.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, rappresenta uno degli strumenti di maggiore incisività riconosciuti agli organi di vigilanza in materia di lavoro per la tutela immediata ed extragiudiziale dei diritti economici del lavoratore. Tale strumento consente all’Ispettorato del lavoro – una volta accertata la sussistenza di un credito certo,

liquido ed esigibile – di intimare al datore di lavoro il pagamento delle somme dovute, evitando, in molti casi, il ricorso alla via giudiziale. La prassi e la giurisprudenza avevano a lungo circoscritto l’ambito oggettivo della diffida accertativa ai crediti derivanti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Tuttavia, la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 20830/2025 ha segnato un rilevante cambio di prospettiva, estendendo la portata della diffida anche ai crediti derivanti dal contratto individuale di lavoro.


Il caso e il principio affermato dalla Cassazione. Con ordinanza n. 20830 del 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affrontato un ricorso proposto da un datore di lavoro avverso un provvedimento di diffida accertativa emesso dall’Ispettorato territoriale, volto a ottenere il pagamento di differenze retributive pattuite tra le parti nel contratto individuale, ma non erogate. Il datore eccepiva che la diffida accertativa non potesse fondarsi su accordi individuali, sostenendo che l’art. 12 del D.lgs. 124/2004 si riferirebbe esclusivamente a crediti “certi, liquidi ed esigibili” ma fondati su norme di legge o di contrattazione collettiva. Secondo la parte datoriale, i patti individuali richiederebbero un accertamento giudiziale di merito, precluso all’organo ispettivo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando un principio tanto chiaro quanto innovativo: **«Il credito patrimoniale da lavoro può fondarsi anche su previsioni negoziali contenute nel contratto individuale sottoscritto tra le parti, purché l’obbligazione sia certa, liquida ed esigibile. La diffida accertativa può legittimamente riferirsi anche a tali fattispecie.»


Le coordinate normative: art. 12 D.lgs. 124/2004. La norma cardine è l’articolo 12 del D.lgs. 124/2004, il quale così dispone: «Qualora nel corso dell’attività di vigilanza emergano crediti patrimoniali esigibili da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, il personale ispettivo può adottare un provvedimento di diffida accertativa per il pagamento delle somme dovute.» Il testo non circoscrive le fonti del credito e si limita a richiedere che il credito sia patrimoniale, esigibile e rilevato nel corso di un accertamento ispettivo. La giurisprudenza più risalente tendeva a ritenere che la fonte del credito dovesse essere «eteronoma» – quindi derivante da legge o da contratto collettivo –, ma la pronuncia in commento rompe questo paradigma, valorizzando la forza obbligatoria del contratto individuale ai sensi degli artt. 1321 ss. c.c. e 2103 c.c.


L’estensione dell’ambito oggettivo: riflessi operativi. La posizione della Cassazione si fonda su un approccio sostanzialistico, che tiene conto della funzione della diffida accertativa quale strumento di tutela effettiva e rapida del credito del lavoratore, a prescindere dalla sua fonte. In tal senso, purché il credito sia: Certamente individuato, sulla base di documenti o dichiarazioni coerenti; Liquido, ossia quantificabile in modo preciso; Esigibile, quindi non subordinato a condizione o termine; l’organo ispettivo può emettere legittimamente la diffida anche se il credito discende da un accordo pattizio individuale.


Esempi operativi: Differenze retributive rispetto al minimo contrattuale promesse in sede di assunzione; Indennità o bonus promessi con lettere individuali o patti aggiuntivi; **Incrementi retributivi legati a performance, se documentati in modo inequivoco.


Rapporti con l’autonomia collettiva e limiti alla discrezionalità ispettiva. Il riconoscimento dell’efficacia negoziale del contratto individuale, anche ai fini ispettivi, non comporta una supremazia dell’autonomia individuale su quella collettiva. Restano fermi i limiti derivanti dal sistema delle fonti: Il contratto individuale non può derogare in pejus ai trattamenti minimi stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi applicabili. Tuttavia, è perfettamente legittimo il superminimo individuale, ovvero il miglioramento del trattamento economico rispetto al minimo contrattuale: ed è proprio tale miglioramento che può essere tutelato con diffida accertativa, se non erogato.


Considerazione finale. La pronuncia in esame appare coerente con l’evoluzione della funzione ispettiva in chiave di tutela effettiva e tempestiva dei diritti retributivi, evitando che il lavoratore debba necessariamente intraprendere un contesto giudiziario – spesso oneroso e lento – per ottenere quanto già promessogli contrattualmente



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