La malattia dei figli e le assenze giustificate dal lavoro
- azionesindacalefvg
- 30 giu 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 9 lug 2025
Niente stipendio ma anche niente visite fiscali

La materia dei permessi per malattia del figlio oltre alle previsioni di legge trova quasi sempre una regolazione nel contratto collettivo (di primo e/o di secondo livello). La contrattazione collettiva, va osservato, può prevedere solo disposizioni di maggior favore rispetto alla norma di legge
Secondo l’articolo 47 del Decreto Legislativo n. 151/2001, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. In tal caso il permesso può durare fino alla guarigione, ossia per tutta la durata della malattia. Per i figli di età compresa tra i tre e gli otto anni, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno.
L’articolo 48 del medesimo Decreto Legislativo stabilisce che i periodi di congedo per la malattia del figlio non sono retribuiti. In particolare: fino a tre anni di età del figlio il congedo per malattia non è retribuito, ma è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici; tra i tre e gli otto anni di età del figlio il congedo non è retribuito e non è prevista la contribuzione figurativa.
C’è da sottolineare che alcuni CCNL prevedono che i permessi per malattia del figlio comportano una proporzionale riduzione delle ferie.
Come chiedere i permessi per malattia del figlio? La certificazione di malattia deve essere trasmessa all’INPS in via telematica direttamente dal medico curante del SSN. Il lavoratore deve comunicare direttamente al medico, all’atto della compilazione della certificazione di malattia, le generalità del genitore che ha scelto di usufruirne. La certificazione è, poi, inoltrata immediatamente dall’INPS al datore di lavoro interessato.
Rapporto tra permessi per malattia e congedo parentale. La fruizione dei permessi per malattia del bambino, insorta durante il congedo parentale (art. 32 D.lgs. 151/2001), può sospenderne il godimento consentendo la sostituzione del titolo dell’assenza. La legge, infatti, non prevede alcun divieto di cumulo tra i due istituti. A tal fine occorre che l’interessato presenti domanda di sospensione del congedo e che sussistano i requisiti prescritti per l’accesso all’uno e all’altro istituto (Risp. Interpello Min. Lav. 28 agosto 2006 prot. n. 25/I/0003004).
Nessuna visita fiscale in caso di assenza per malattia del figlio. La nozione di malattia del bambino non coincide con quella di malattia del lavoratore durante l’esecuzione del contratto poiché comprende non solo la fase patologica vera e propria, ma anche quella successiva di convalescenza (Cass. 4 aprile 1997 n. 2953). Ciò comporta che né l’INPS, né l’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) sono tenuti ad effettuare controlli sull’effettivo stato di malattia del bambino. Non è, quindi, prevista la visita fiscale.
Niente stipendio ma anche niente visite fiscali
La materia dei permessi per malattia del figlio oltre alle previsioni di legge trova quasi sempre una regolazione nel contratto collettivo (di primo e/o di secondo livello). La contrattazione collettiva, va osservato, può prevedere solo disposizioni di maggior favore rispetto alla norma di legge
Secondo l’articolo 47 del Decreto Legislativo n. 151/2001, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. In tal caso il permesso può durare fino alla guarigione, ossia per tutta la durata della malattia. Per i figli di età compresa tra i tre e gli otto anni, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno.
L’articolo 48 del medesimo Decreto Legislativo stabilisce che i periodi di congedo per la malattia del figlio non sono retribuiti. In particolare: fino a tre anni di età del figlio il congedo per malattia non è retribuito, ma è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici; tra i tre e gli otto anni di età del figlio il congedo non è retribuito e non è prevista la contribuzione figurativa.
C’è da sottolineare che alcuni CCNL prevedono che i permessi per malattia del figlio comportano una proporzionale riduzione delle ferie.
Come chiedere i permessi per malattia del figlio? La certificazione di malattia deve essere trasmessa all’INPS in via telematica direttamente dal medico curante del SSN. Il lavoratore deve comunicare direttamente al medico, all’atto della compilazione della certificazione di malattia, le generalità del genitore che ha scelto di usufruirne. La certificazione è, poi, inoltrata immediatamente dall’INPS al datore di lavoro interessato.
Rapporto tra permessi per malattia e congedo parentale. La fruizione dei permessi per malattia del bambino, insorta durante il congedo parentale (art. 32 D.lgs. 151/2001), può sospenderne il godimento consentendo la sostituzione del titolo dell’assenza. La legge, infatti, non prevede alcun divieto di cumulo tra i due istituti. A tal fine occorre che l’interessato presenti domanda di sospensione del congedo e che sussistano i requisiti prescritti per l’accesso all’uno e all’altro istituto (Risp. Interpello Min. Lav. 28 agosto 2006 prot. n. 25/I/0003004).
Nessuna visita fiscale in caso di assenza per malattia del figlio. La nozione di malattia del bambino non coincide con quella di malattia del lavoratore durante l’esecuzione del contratto poiché comprende non solo la fase patologica vera e propria, ma anche quella successiva di convalescenza (Cass. 4 aprile 1997 n. 2953). Ciò comporta che né l’INPS, né l’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) sono tenuti ad effettuare controlli sull’effettivo stato di malattia del bambino. Non è, quindi, prevista la visita fiscale.




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