top of page

La malattia non può diventare ‘scarso rendimento’ finché il periodo di comporto non viene superato”

La Cassazione ribadisce un consolidato principio: “La malattia prevale sulle esigenze produttive finché non viene superato il periodo di comporto”. Nel panorama dei conflitti lavoristici, il rapporto tra diritto alla salute del dipendente e continuità produttiva dell’impresa rimane uno dei campi più sensibili e controversi. È proprio in questo perimetro che la Corte di Cassazione è tornata a intervenire, rafforzando ulteriormente il presidio

normativo posto dall’art. 2110 c.c. (In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.  Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.   Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio).  Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha confermato che il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo e motivato da uno “scarso rendimento” asseritamente riconducibile alle assenze per malattia è radicalmente nullo se disposto prima del superamento del periodo di comporto. Non rileva, pertanto, la diversa etichetta formale apposta al recesso: ciò che conta è il nesso causale diretto tra il licenziamento e le assenze per ragioni di salute. La pronuncia — che conferma la decisione della Corte d’Appello di Milano — “gerarchizza” con nettezza le norme del sistema, riaffermando la prevalenza della disciplina speciale dell’art. 2110 c.c. sulle regole generali in tema di licenziamento individuale.


Il caso concreto: Ottocento e otto giorni di assenza in sei anni.  La controversia nasce dall’impugnazione proposta da un lavoratore che era stato licenziato con una motivazione incentrata non sul superamento del comporto, bensì sulla “non proficuità della prestazione lavorativa resa”. La società evidenziava un quadro di assenze imponente: 808 giorni in un arco temporale di sei anni. In primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto l’illegittimità del recesso, ma si era limitato a disporre la risoluzione del rapporto con indennità pari a 15 mensilità. La Corte d’Appello di Milano, riformando integralmente tale impostazione, ha invece annullato il licenziamento e ordinato la reintegra del dipendente, con corresponsione delle retribuzioni dalla data del recesso fino all’effettivo rientro.


La linea difensiva dell’azienda: separare comporto e motivo oggettivo. Nel ricorso per Cassazione, l’azienda ha contestato l’applicazione dell’art. 2110 c.c., prospettando un’impostazione binaria: da un lato, il licenziamento per superamento del comporto, fondato sull’accertamento quantitativo del periodo di assenza; dall’altro, un distinto licenziamento per giustificato motivo oggettivo, basato non sulla durata dell’assenza ma sull’incidenza organizzativa del “modo, tempo e durata” delle assenze stesse, ritenute tali da rendere la prestazione “non utile o comunque inutilizzabile”. Secondo questa tesi, l’“inutilità” della prestazione derivante dalle frequenti assenze avrebbe dovuto giustificare il recesso anche senza superamento del comporto, invocando l’art. 3 della legge n. 604/1966 (Il licenziamento per giustificato motivo   con   preavviso   è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa).  e, in chiave costituzionale, l’art. 41 Cost. sul libero esercizio dell’iniziativa economica (L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali).

La decisione della Cassazione: la disciplina speciale dell’art. 2110 c.c. chiude ogni scorciatoia. La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso: non è possibile, secondo i giudici, svincolare il licenziamento dalle regole dell’art. 2110 c.c. quando la ragione effettiva del recesso coincide con l’incidenza delle assenze per malattia. La norma del codice civile ha natura speciale ed è pensata per impedire al datore di lavoro di risolvere unilateralmente il rapporto fino al superamento del periodo di comporto. Tale limite può essere definito dalla legge, dal contratto collettivo o, in mancanza, dal giudice secondo criteri equitativi. Finché non viene superato, il lavoratore è assistito da una tutela piena e preservata da ogni licenziamento collegato alla malattia. È dunque irrilevante la diversa etichettatura del recesso. Se il motivo è, nella sostanza, la malattia, opera la barriera dell’art. 2110 c.c.


Interessi contrapposti: produzione e salute, e il ruolo del comporto come punto di equilibrio. La Corte offre una lettura sistematica degli interessi contrapposti: da un lato, l’impresa che mira legittimamente a mantenere un organico produttivo ed efficiente; dall’altro, il lavoratore che deve poter usufruire di un periodo congruo per curarsi senza rischiare la perdita del posto. Il bilanciamento, secondo l’ordinamento, non è rimesso alla discrezionalità del datore, ma è codificato proprio nel periodo di comporto. Solo il suo superamento consente il recesso legittimo. Prima di tale soglia, qualunque valutazione di “scarso rendimento” riconducibile alle assenze è inammissibile. Le esigenze organizzative — per quanto concrete — non possono prevalere su una tutela espressamente prevista come imperativa dal legislatore.


La nullità del licenziamento: violazione di norma imperativa. Il richiamo della Cassazione alle Sezioni Unite chiude il cerchio: un licenziamento intimato per ragioni legate alla malattia, ma adottato prima del superamento del comporto, è radicalmente nullo. La nullità discende dalla violazione dell’art. 2110, comma 2, c.c., che costituisce norma imperativa. Non si tratta quindi di un semplice vizio di legittimità, bensì di una invalidità che travolge l’atto sin dall’origine e rende applicabile la tutela reintegratoria piena.

Nemmeno la lunga durata delle assenze — come nel caso dei 808 giorni — può legittimare il recesso se la soglia del comporto non è stata superata.



Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


  • puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940  

o contattarci via e-mail: azionesindacale.fvg@gmail.com


Commenti


bottom of page