La Naspi anticipata in un’unica soluzione, per tentare la fortuna con i propri mezzi. Il finanziamento dell’autoimprenditorialità.
- azionesindacalefvg
- 19 gen
- Tempo di lettura: 3 min
Il nostro ordinamento prevede la possibilità, per il lavoratore disoccupato, di chiedere la

liquidazione Naspi anticipata in un'unica soluzione al fine di finanziare un progetto di autoimprenditorialità. Tale istituto, espressamente ammesso e favorito dal legislatore, risponde alla logica di sostegno all’autoimpiego, con l’obiettivo di favorire la transizione verso forme di lavoro autonomo e ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato. La funzione dell’anticipazione si distingue radicalmente da quella dell’erogazione mensile: mentre quest’ultima ha natura assistenziale e mira a garantire continuità reddituale durante la disoccupazione, la liquidazione in un’unica soluzione opera come incentivo economico per l’avvio di iniziative imprenditoriali o professionali (Cass., Sez. Lavoro, n. 8422/2025). Ne deriva che si tratta di un investimento pubblico orientato alla creazione di nuova occupazione autonoma, e non di un sostegno riconducibile a uno stato di bisogno. L’esercizio di tale opzione comporta la rinuncia alla contribuzione figurativa nonché all’eventuale Assegno per il Nucleo Familiare per il periodo residuo di fruizione dell’indennità (D.lgs. 22/2015).
Attività ammissibili per ottenere la liquidazione anticipata. L’INPS, con circolare n. 174/2017, ha tipizzato le attività che consentono l’accesso all’anticipazione integrale della Naspi. È possibile usufruirne nei seguenti casi: Avvio di attività libero-professionale con apertura di partita IVA. Costituzione di impresa individuale, sia commerciale, sia artigiana, sia agricola. Sottoscrizione di capitale sociale in una cooperativa, purché con qualifica di socio lavoratore. Costituzione o ingresso in società di persone (S.n.c., S.a.s.). **Costituzione o ingresso in società di capitali (ad esempio S.r.l.), a condizione che il lavoratore partecipi in modo attivo all’impresa e che il relativo reddito sia qualificato come reddito d’impresa. Sono viceversa escluse le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), non configurandosi come attività imprenditoriali. Ugualmente, non è ammissibile la richiesta quando il soggetto intende limitarsi a un apporto di capitale senza prestazione lavorativa.
Termini e modalità di presentazione della domanda. La domanda deve essere inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica e entro 30 giorni, termine perentorio che varia a seconda del contesto: In caso di nuova attività, i 30 giorni decorrono dalla data di effettivo avvio. Se l’attività autonoma era già esistente durante il precedente rapporto di lavoro subordinato, il termine decorre dalla presentazione della domanda di Naspi. La nozione di inizio attività coincide, per giurisprudenza e prassi amministrativa, con la data di trasmissione della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, e non con la mera apertura della partita IVA (Corte d’Appello di Bari, sez. Lavoro, n. 439/2023).
Obbligo di comunicazione del reddito presunto: esclusioni. A differenza del percettore di Naspi mensile che svolge contestualmente attività autonoma, il beneficiario dell’anticipazione non è tenuto a comunicare all’INPS il reddito presunto. Ciò in quanto la liquidazione in un’unica soluzione esaurisce ogni ulteriore attività di ricalcolo o riduzione dell’indennità (Trib. Perugia, sez. Lavoro, n. 53/2021).
Avvio di lavoro subordinato dopo la liquidazione: disciplina e correttivi giurisprudenziali. L’art. 8, comma 4, del D.lgs. 22/2015 prevede l’obbligo di restituzione integrale dell’importo ricevuto qualora il beneficiario instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico corrispondente alla durata della Naspi residua. Tale disciplina ha subito un temperamento a seguito della sentenza n. 90/2024 della Corte Costituzionale, che ha introdotto un criterio di proporzionalità. L’obbligo di restituzione integrale è stato ritenuto incostituzionale nei casi in cui l’attività imprenditoriale cessi per cause sopravvenute non imputabili al lavoratore (ad esempio calamità naturali, eventi eccezionali, crisi imprevedibili). In tali ipotesi, la restituzione è limitata alla quota di Naspi corrispondente al periodo residuo in cui il soggetto torna alla subordinazione.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940
o contattarci via e-mail: azionesindacale.fvg@gmail.com




Commenti