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La Naspi tra disoccupazione involontaria e risoluzione consensuale. I limiti applicativi e gli orientamenti della Corte di Cassazione 

La questione dell’accesso all’indennità di disoccupazione (Naspi) in presenza di una

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro continua a rappresentare un terreno di particolare rilevanza. La recente pronuncia della Corte di Cassazione, resa con ordinanza 24 marzo 2026, n. 6988, si inserisce in tale dibattito chiarendo, con approccio rigoroso, i confini entro i quali il lavoratore può beneficiare della tutela previdenziale in caso di cessazione del rapporto. Il punto di partenza dell’analisi è rappresentato dall’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 22/2015, che disciplina l’accesso alla Naspi subordinandolo alla sussistenza dello stato di disoccupazione involontaria. Tale requisito costituisce il fondamento dell’intero sistema di sostegno al reddito e risponde alla ratio di tutelare il lavoratore contro eventi non imputabili alla sua volontà. La norma individua, tuttavia, alcune ipotesi derogatorie in cui il legislatore ha ritenuto di equiparare situazioni formalmente volontarie a quelle involontarie. In particolare, la Naspi è riconosciuta nei casi di: dimissioni per giusta causa; risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria prevista dall’art. 7 della legge n. 604/1966; **altre ipotesi specifiche previste dalla legge, quali talune situazioni connesse alla tutela della maternità.  Tali eccezioni, proprio in quanto derogatorie rispetto al principio generale, sono tradizionalmente interpretate in senso restrittivo. Nel caso sottoposto al vaglio della Corte, una lavoratrice aveva cessato il rapporto di lavoro mediante un accordo di risoluzione consensuale sottoscritto in sede sindacale, accompagnato da un incentivo economico e da una clausola transattiva ai sensi dell’art. 1965 c.c. Nonostante l’INPS avesse inizialmente erogato la Naspi, l’Istituto aveva successivamente richiesto la restituzione delle somme, ritenendo insussistente il requisito della disoccupazione involontaria. I giudici di merito avevano accolto la domanda della lavoratrice, valorizzando il contesto di riorganizzazione aziendale e ritenendo che la scelta della dipendente fosse, in qualche misura, condizionata dalla situazione dell’impresa. La Corte d’appello aveva, inoltre, fatto ricorso all’analogia per estendere alla fattispecie le tutele previste per la conciliazione ex art. 7 legge n. 604/1966. La Corte di Cassazione ha, tuttavia, cassato tale decisione, affermando un principio di diritto di particolare rilievo sistematico: l’elenco delle ipotesi che consentono l’accesso alla Naspi in presenza di una cessazione consensuale del rapporto ha natura tassativa e non è suscettibile di applicazione analogica. Uno dei passaggi centrali della pronuncia riguarda il corretto utilizzo dello strumento analogico, disciplinato dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. La Suprema Corte ribadisce che l’analogia è ammissibile solo in presenza di una lacuna normativa. Nel caso di specie, invece, il legislatore ha regolato in modo puntuale le ipotesi rilevanti ai fini dell’accesso alla prestazione. La disciplina della Naspi viene qualificata come eccezionale, in quanto deroga al principio generale secondo cui la cessazione volontaria del rapporto di lavoro non legittima l’accesso a prestazioni pubbliche di sostegno al reddito. Ne consegue che le relative disposizioni non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti. Tale impostazione si pone in linea con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le norme che introducono benefici previdenziali sono di stretta interpretazione quando incidono su requisiti soggettivi e oggettivi di accesso alla prestazione.


La distinzione tra risoluzione consensuale “qualificata” e accordo meramente negoziale. Un ulteriore profilo chiarito dalla Corte concerne la distinzione tra: risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito di una procedura “qualificata”, caratterizzata da un’iniziativa datoriale formalizzata (come nel caso della procedura ex art. 7 legge n. 604/1966); accordo meramente negoziale tra le parti, anche se assistito da organizzazioni sindacali.  Nel primo caso, la cessazione del rapporto si inserisce in un procedimento che presuppone la volontà del datore di lavoro di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Tale elemento consente di qualificare la disoccupazione come sostanzialmente involontaria. Nel secondo caso, invece, l’estinzione del rapporto deriva esclusivamente da un accordo tra le parti, privo di un previo atto datoriale che manifesti l’intenzione di recedere unilateralmente. In questa ipotesi, secondo la Cassazione, difetta il requisito della involontarietà. La mera circostanza che l’accordo sia stato raggiunto in sede sindacale non è sufficiente a mutarne la natura, poiché tale sede garantisce la genuinità del consenso e la validità delle rinunce, ma non incide sulla qualificazione della cessazione ai fini previdenziali. La pronuncia attribuisce rilievo decisivo alla presenza di un’iniziativa datoriale formalizzata. Solo laddove sia dimostrabile che il datore di lavoro abbia avviato una procedura di licenziamento – o comunque manifestato in modo inequivoco la volontà di recedere – la successiva risoluzione consensuale può essere ricondotta a una situazione di disoccupazione involontaria. In assenza di tale elemento, la cessazione del rapporto resta qualificabile come effetto di una scelta condivisa, con conseguente esclusione del diritto alla Naspi. Questa impostazione appare coerente anche con la funzione della prestazione, che non è quella di accompagnare qualsiasi uscita dal mercato del lavoro, ma di fornire tutela nei casi in cui il lavoratore subisca la perdita dell’occupazione. Un corollario rilevante della decisione riguarda il profilo restitutorio. Qualora la Naspi sia stata erogata in assenza dei presupposti di legge, l’INPS è legittimato a richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, in materia previdenziale, l’indebito è soggetto a regole specifiche, ma resta ferma, in linea generale, l’obbligazione restitutoria quando manchi il titolo giustificativo della prestazione. Concludendo: La pronuncia in esame si segnala per la chiarezza con cui delimita l’ambito applicativo della Naspi in presenza di risoluzioni consensuali. Il principio affermato – secondo cui solo le ipotesi espressamente previste dal legislatore consentono di superare il requisito della disoccupazione involontaria – rafforza un orientamento improntato a rigore interpretativo. Sul piano pratico, la decisione impone particolare cautela ai lavoratori e a chi li assiste nella gestione delle uscite concordate. La scelta di ricorrere a una risoluzione consensuale, anche se formalizzata in sede sindacale e accompagnata da incentivi economici, può comportare la perdita del diritto alla Naspi se non si inserisce nelle procedure tipizzate dalla legge. In definitiva, emerge con forza la centralità del dato formale e procedurale: non è sufficiente il contesto sostanziale di crisi o riorganizzazione aziendale, ma è necessario che la cessazione del rapporto si collochi entro uno dei percorsi normativamente previsti. Solo in tal modo il sistema di tutela del reddito può operare in coerenza con la propria funzione e con i limiti stabiliti dal legislatore.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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