La terapia non si ferma, il sostegno sì: durata massima del comporto.
- azionesindacalefvg
- 26 ago 2025
- Tempo di lettura: 6 min
Esaminiamo una situazione che ci è stata segnalata da un nostro lettore. Gino, chiamiamolo così, è un lavoratore amministrativo, settore metalmeccanico, che lavora in una piccola azienda del Pordenonese insieme ad altri 9 colleghi. Gino è da tempo assente dal lavoro, per un problema oncologico associato a terapie salvavita (invalido al 100%); una situazione delicata che coinvolge aspetti contrattuali, previdenziali, sanitari ed economici. Indaghiamo il problema per rispondere al nostro Gino, a cui auguriamo una pronta e completa guarigione.

Contratto a tempo determinato – Settore metalmeccanico. Nel settore metalmeccanico, i lavoratori a tempo determinato hanno diritto alla malattia, ma con alcune differenze rispetto ai contratti a tempo indeterminato, soprattutto in merito a: Durata massima del comporto (cioè il periodo in cui si conserva il posto di lavoro durante l’assenza per malattia) Eventuali indennità Trattamento economico. Per quanto riguarda il periodo di comporto nel caso di malattie oncologiche si applicano delle tutele rafforzate (anche se nella fattispecie del contratto a termine il comporto è limitato alla durata del contratto stesso e superato quel termine l’azienda può non corrispondere più la retribuzione ordinaria). Tuttavia, anche in questo caso, l’interpretazione della legge 104/1992 e la giurisprudenza della Cassazione, hanno riconosciuto che in caso di gravi patologie, il periodo di comporto può non essere applicabile rigidamente, soprattutto se l’assenza è dovuta a terapie salvavita. Succede che il lavoratore che ci interpella denunci, comprensibilmente sconsolato, che la sua busta paga da qualche mese è a zero euro. Ci sono diverse ipotesi per cui la busta paga potrebbe risultare a zero ma qui ci interessano due in particolare: fine del diritto all’indennità INPS di malattia: la malattia retribuita tramite INPS ha anch’essa un limite (di solito 180 giorni in un anno solare). Attenzione in questo caso🡪 L’INPS paga lo stipendio fino ad una malattia che si mantiene entro i 180 giorni l'anno ma se io faccio 150 giorni di malattia in un anno e 150 nell'anno successivo, l'INPS pagherà tutti i 150 giorni dell’anno x-1 e tutti i restanti 150 giorni dell’anno x (in più resteranno a disposizioni altre 30 giorni fino al 31/12 dell’anno x … e via discorrendo per l’anno x+1) ** L’azienda ha sospeso la retribuzione dopo il comporto: se, superato il periodo di comporto, il contratto è ancora formalmente attivo (non risolto), ma la persona è assente, questa non matura retribuzione. È quindi possibile che un dipendente riceva una busta paga a zero euro se ha superato il comporto e non ha più diritto all’indennità INPS di malattia.
Cosa fare per capire come stanno realmente le cose? Per un esame approfondito è necessario prendere un appuntamento con il patronato di riferimento di Azione Sindacale (azionesindacale.fvg@gmail.com) ma facciamo ancora alcune doverose annotazioni. Intanto nel CCNL metalmeccanico il comporto può durare fino a 6 mesi per i lavoratori con meno di 3 anni di anzianità e 12 mesi se oltre i 3 anni. La Corte di Cassazione ha più volte riconosciuto che: "In caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita (come chemioterapia, dialisi, radioterapia, ecc.), i giorni di assenza per effettuare queste cure non devono essere computati nel comporto, anche se formalmente coperti da certificato di malattia."(Cass. n. 1063/2022 - Cass. n. 23880/2018 - Cass. n. 22235/2016). Questa interpretazione si fonda sull’articolo 38 della nostra Costituzione (diritto alla salute 🡪Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato) e l’articolo Art. 2087 del codice civile (tutela delle condizioni di lavoro salute 🡪 L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalita' morale dei prestatori di lavoro).
Fate attenzione. È giusto ribadire che la sospensione del comporto riguarda il rapporto di lavoro: Il datore non può licenziare per superamento del comporto se il lavoratore è sottoposto a terapie salvavita. Il posto di lavoro resta conservato ma i 180 giorni INPS riguardano il limite massimo oltre cui l’indennità economica non viene più erogata in un anno solare. Questa soglia non si sospende, neanche con le terapie salvavita.
Ricapitolando:
Aspetto | Terapie salvavita influiscono? | Note |
Comporto (conservazione del posto) | Sì, può essere sospeso | Il lavoratore non può essere licenziato durante cure salvavita |
Indennità INPS di malattia (180 giorni/anno) | No, non si sospende | Anche in presenza di terapie oncologiche, si applica comunque il limite |
Cosa può fare il lavoratore quando l’INPS non paga più? Se si esauriscono i 180 giorni INPS, ma il lavoratore è ancora in terapia, può: Accedere a permessi e congedi previsti dalla Legge 104/1992 (se il lavoratore usufruisce dei permessi ex Legge 104/92 per sé stesso, ha diritto a permessi retribuiti e quindi per quei giorni riceverà lo stipendio coperto dall’INPS). Richiedere il riconoscimento dell’inabilità temporanea o permanente Ottenere assegno o pensione di invalidità civile, se ne ha i requisiti Chiedere un congedo straordinario (in alcuni casi, es. se familiare convivente con disabilità grave) **Chiedere aspettativa non retribuita, mantenendo comunque il posto (se possibile, anche tramite accordo con il datore)
A scanso di equivoci 🡪 I 3 giorni di permesso mensile previsti dalla Legge 104/92, art. 33 comma 3 sono completamente retribuiti dal datore di lavoro e coperti da contributi figurativi. Il comporto, come abbiamo visto, non incide sul diritto alla retribuzione dei permessi della 104, che sono separati dalle assenze per malattia. Attenzione all’errore🡪 Se il lavoratore prende permesso venerdì, lunedì e martedì viene retribuito sempre per tre giorni anche se (lavorando da lunedì a venerdì) si potrebbe pensare che vengono inclusi anche i due giorni non lavorativi. La retribuzione dei permessi 104 è a giornata lavorativa effettiva. I giorni non lavorativi (come sabato e domenica) non vengono retribuiti a meno che non siano ricompresi tra giorni di permesso o ferie e il contratto preveda un regime di tipo “semimensilizzato”
Per concludere. Se il lavoratore ha una patologia oncologica con terapie salvavita:
Potrebbe avere diritto ad assenze giustificate e non soggette a comporto;
Potrebbe anche usufruire di permessi orari per terapie salvavita secondo l’art. 26 del D.lgs. 151/2001;
Il datore di lavoro (ricordiamolo) non può procedere con licenziamento finché permane la tutela legata alle condizioni mediche e agli eventuali riconoscimenti di invalidità o inabilità temporanea.
Argomento collegato🡪 Nel caso prospettato dal nostro lettore, si può fare domanda per la pensione di inabilità (INPS). Essendo l’istante invalido civile al 100%, potrà fare domanda per la pensione di inabilità civile (ex art. 12 L. 118/71), se soddisfa questi requisiti Invalidità al 100% riconosciuta dalla commissione medica (non solo certificato medico, serve il verbale INPS) Età: tra 18 e 67 anni Cittadinanza italiana o soggiorno regolare Residenza stabile in Italia Assenza di redditi superiori ai limiti di legge (limite di reddito 2025 – aggiornabile- : circa €19.400 annui lordi (valore da confermare al momento della domanda). Se invece si parla di pensione di inabilità previdenziale (ex lavoratore –non è il caso del nostro lettore), diversa da quella civile (si rivolge a chi ha versato x contributi INPS) ecco i requisiti principali: Invalidità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (non solo la mansione precedente) Almeno 5 anni di contributi INPS, di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la domanda Cessazione di ogni attività lavorativa. Necessaria una visita medica INPS specifica per la valutazione della capacità lavorativa residua. In questo caso, si riceve una pensione mensile calcolata in base ai contributi versati (non è fissa come quella civile). Per questi dettagli vi invitiamo a prendere contatto con il nostro patronato scrivendo a: azionesindacale.fvg@gmail.com
Giusto per farsi un’idea🡪 Importo della pensione di inabilità civile (2025, indicativo). Circa € 330-340 mensili (aggiornato ogni anno) + Indennità di accompagnamento (se riconosciuta): circa € 540/mese + Esenzioni ticket, agevolazioni fiscali, ecc.
Per concludere, una cosa importante da sapere🡪 Abbiamo detto che l’indennità INPS per malattia riparte con l’inizio del nuovo anno solare. Ebbene se il lavoratore che ha esaurito i 180 giorni di malattia nell’anno trascorso, rientra per almeno un giorno al lavoro (o altro evento coperto🡪 …. ferie, aspettativa NON per malattia …) e chiude formalmente il precedente periodo di malattia, si vedrà riconosciti altri (massimo) 180 giorni indennizzabili. Attenzione però 🡪 se la malattia è continuativa e senza interruzione (es. certificato unico che va oltre il 31 dicembre), l'INPS non considera iniziato un nuovo anno ai fini del conteggio. Per “riattivare” il diritto a un nuovo periodo di malattia nel 2026, sarà necessario che ci sia una "discontinuità" amministrativa: anche un solo giorno di rientro al lavoro
Esempio
Periodo | Stato | INPS paga? |
Gen – Giu 2025 | Malattia continuativa | Sì (fino a 180 gg) |
Lug – Dic 2025 | Ancora malattia | NO (superato limite) |
1 Gen 2026 in poi | Stessa malattia, nessuna interruzione | NO (è visto come proseguimento) |
Se rientra anche solo 1 giorno entro fine 2025 | Malattia nuova nel 2026 | SÌ (nuovi 180 gg) |
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940
o contattarci via e-mail. azionesindacale.fvg@gmail.com




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