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La videosorveglianza sul lavoro. Meglio sapere quando l’occhio indiscreto è legittimo. Le tutele che ci spettano

La possibilità per il datore di lavoro di installare videocamere nei luoghi di lavoro è un tema che coinvolge due interessi contrapposti: da un lato, la tutela del patrimonio aziendale e

della sicurezza; dall’altro, il diritto fondamentale del lavoratore alla riservatezza e alla dignità. L’ordinamento italiano disciplina in modo puntuale questo equilibrio, escludendo che esigenze come la prevenzione dei furti possano, da sole, giustificare controlli liberi e indiscriminati. Il principio generale: divieto di controllo a distanza non autorizzato. Il riferimento normativo centrale è l’art. 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), che vieta l’uso di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, salvo il rispetto di specifiche condizioni. La norma non proibisce in assoluto la videosorveglianza, ma la subordina a una procedura preventiva obbligatoria. L’obiettivo è evitare che il potere organizzativo del datore di lavoro si traduca in un controllo costante e invasivo della prestazione lavorativa. Le condizioni per installare videocamere. L’installazione di impianti di videosorveglianza sul lavoro è consentita solo quando ricorrono esigenze legittime, espressamente indicate dalla legge: esigenze organizzative e produttive; sicurezza del lavoro; tutela del patrimonio aziendale. Tuttavia, anche in presenza di tali esigenze, il datore di lavoro non può procedere autonomamente. Deve seguire una delle due procedure alternative previste: Accordo sindacale con le rappresentanze aziendali (RSA o RSU); Autorizzazione amministrativa rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, in assenza di accordo. Senza uno di questi passaggi, l’impianto è illegittimo, indipendentemente dalle finalità dichiarate. Prevenzione dei furti: condizione necessaria ma non sufficiente. La tutela contro furti o danneggiamenti costituisce una motivazione legittima per richiedere l’installazione di telecamere, ma non esonera dal rispetto della procedura prevista dalla legge. Su questo punto è intervenuto più volte il Garante per la protezione dei dati personali, chiarendo che il rischio di furti non consente di aggirare le garanzie poste a tutela dei lavoratori. In particolare, nella newsletter n. 503 del 26 maggio 2023, l’Autorità ha ribadito che l’installazione senza accordo o autorizzazione integra un trattamento illecito di dati personali. Limiti al posizionamento delle telecamere. Anche quando l’impianto è autorizzato, devono essere rispettati criteri di proporzionalità e minimizzazione, previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice Privacy. In particolare: le telecamere non devono riprendere direttamente e in modo continuativo la postazione di lavoro; è vietata la sorveglianza in luoghi particolarmente sensibili (spogliatoi, servizi igienici, aree di pausa);

l’angolo di ripresa deve essere limitato alle sole aree effettivamente a rischio (es. ingressi, casse, magazzini). L’autorità amministrativa o le rappresentanze sindacali valutano proprio questi aspetti prima di concedere l’autorizzazione. Informativa ai lavoratori: un obbligo aggiuntivo. La presenza di cartelli che segnalano la videosorveglianza è obbligatoria ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali. Tuttavia, tale adempimento non sostituisce la procedura prevista dallo Statuto dei Lavoratori. In altri termini, informare i lavoratori o il pubblico non rende lecito un impianto installato senza accordo sindacale o autorizzazione. I due obblighi operano su piani distinti e devono essere entrambi rispettati.

Le conseguenze delle violazioni. L’installazione illegittima di sistemi di videosorveglianza comporta rilevanti conseguenze: sanzioni amministrative pecuniarie, anche elevate; ordine di cessazione del trattamento o rimozione dell’impianto; possibile inutilizzabilità delle registrazioni ai fini disciplinari. Il Garante per la protezione dei dati personali ha, ad esempio, sanzionato un’azienda con una multa di 50.000 euro per aver installato telecamere senza rispettare le garanzie previste dalla legge. Conclusioni. Per i lavoratori è fondamentale sapere che la legge italiana non consente un controllo indiscriminato tramite videocamere. Anche in presenza di esigenze di sicurezza o di prevenzione dei furti, il datore di lavoro è tenuto a rispettare una procedura rigorosa e a limitare l’impatto sulla sfera privata dei dipendenti. La videosorveglianza, dunque, è lecita solo quando è necessaria, autorizzata e proporzionata: in assenza di questi requisiti, rappresenta una violazione dei diritti fondamentali del lavoratore.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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