Lavaggio e manutenzione delle divise aziendali considerate come dispositivi di protezione individuale (DPI)
- azionesindacalefvg
- 20 gen
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Considerazioni sindacali

Normativa di riferimento Art. 2087 c.c. Norma di chiusura dell’ordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, che impone al datore l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e psicologica del lavoratore, anche oltre gli obblighi specifici previsti da leggi e regolamenti. D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) Art. 74 ss.: definizione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Art. 77, comma 4, lett. a): il datore di lavoro deve provvedere alla manutenzione, riparazione, sostituzione e pulizia dei DPI. Art. 18, comma 1, lett. d): obbligo del datore di adottare misure adeguate e fornire strumenti idonei alla tutela della salute. Normativa alimentare (HACCP – Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004) Imponendo requisiti igienico-sanitari per gli operatori del settore alimentare, tali norme prevedono che gli addetti indossino indumenti puliti e idonei a evitare contaminazioni.
Quadro giurisprudenziale consolidato Principio fondamentale🡪 gli indumenti con funzione protettiva sono DPI. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, indipendentemente dal nome (“divisa”, “abbigliamento da lavoro”), un indumento è DPI quando: evita il contatto con agenti biologici o chimici (Cass. 11023/2018); impedisce contaminazioni alimentari (orientamento costante in materia HACCP); protegge da sporco, grassi, oli, detergenti aggressivi; assicura igiene in contesti lavorativi esposti al rischio di contaminazione.
Obbligo di lavaggio e manutenzione grava sempre sul datore. Secondo Cassazione costante (ex plurimis Cass. 8620/2015; 11023/2018; ult. pronunce 2023–2024), l’azienda deve: fornire i DPI e mantenerli in stato di efficienza e igiene; quindi provvedere direttamente al lavaggio. Il costo non può essere addossato al lavoratore, né contrattualmente né per prassi aziendale. La mancata manutenzione dei DPI integra violazione degli obblighi contrattuali di sicurezza, con possibili profili di: responsabilità civile contrattuale; risarcimento danno patrimoniale (costi sostenuti per i lavaggi); risarcimento danno non patrimoniale (se vi è esposizione a rischi per la salute). Nel caso si apre un contenzioso (con ammissione piena della prova testimoniale) secondo gli Ermellini il giudice deve verificare: natura effettiva delle mansioni; esposizione a rischi; frequenza necessaria dei lavaggi. Il rigetto senza istruttoria è stato definito giuridicamente illegittimo.
Applicabilità al settore della ristorazione. La divisa nel settore alimentare ha funzione protettiva. Nella ristorazione (bar, cucina, manipolazione alimenti) la divisa (obbligatoria):
evita contaminazioni verso gli alimenti (obbligo HACCP); protegge il lavoratore da oli bollenti, schizzi, vapori, detergenti; garantisce igiene in ambienti umidi e caldo-umidi; evita contatti diretti con sostanze potenzialmente nocive. Risultato🡪 la divisa ha una funzione di protezione sanitaria → quindi è giuridicamente qualificabile DPI. Se la divisa è DPI: il datore deve provvedere al lavaggio (art. 77 d.lgs. 81/08); è vietato trasferire il costo al lavoratore; il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese già sostenute; l’azienda che non provvede può essere responsabile per violazione dell’art. 2087 c.c. Attenzione🡪 Anche il personale di sala è spesso coinvolto in attività a rischio: trasporto cibi, contatto con alimenti, detersivi, frequentazione degli ambienti cucina. Molte sentenze qualificano i grembiuli e gli indumenti igienico-sanitari come DPI di classe minima; un tanto significa che la distinzione tra cucina e bar/sala non esclude affatto la natura protettiva della divisa.
Il nostro parere Le divise obbligatorie della ristorazione costituiscono DPI quando svolgono una funzione protettiva o igienico-sanitaria, come avviene quasi sempre nei contesti in cui sono presenti alimenti, vapori, grassi, oli o detergenti. In tali casi il datore è tenuto per legge a garantirne: fornitura; manutenzione; lavaggio regolare e gratuito. L’azienda non può trasferire i costi ai lavoratori, né espressamente né attraverso prassi consolidate. Il lavoratore ha diritto a: rimborso delle spese sostenute per i lavaggi negli ultimi 5 anni (prescrizione quinquennale); eventuale risarcimento del danno per violazione dell’art. 2087 c.c., se dimostra rischio igienico-sanitario. In sede sindacale o aziendale, questo parere può essere utilizzato per chiedere l’attivazione di un servizio di lavanderia aziendale; la predisposizione di un protocollo DPI; il rimborso immediato delle spese pregresse.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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