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Le discriminazioni di genere. Anche la consigliera o il consigliere di parità, possono tornarti utili. Ecco perché 

La figura che ci apprestiamo ad esaminare in questo breve articolo, trova il proprio

fondamento nel Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità), che costituisce la fonte normativa primaria in materia di contrasto alle discriminazioni di genere nei rapporti di lavoro. La consigliera di parità può essere chiamata in causa ogniqualvolta si configuri — o anche solo si sospetti — una discriminazione fondata sul sesso, sia essa diretta o indiretta, nelle fasi di accesso al lavoro, svolgimento del rapporto, progressione di carriera o cessazione dello stesso. La nozione di discriminazione è delineata dagli artt. 25 e ss. del citato decreto (Discriminazione diretta - art. 25, comma 1🡪 Si ha discriminazione diretta quando, per ragioni connesse al sesso, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga. Il nucleo della fattispecie è dunque il trattamento deteriore immediatamente collegato al genere – Es. mancata assunzione di una candidata perché donna, licenziamento motivato da gravidanza, esclusione da avanzamenti di carriera per stereotipi di genere-.


Discriminazione indiretta - art. 25, comma 2- Più complessa è la discriminazione indiretta, che ricorre quando una disposizione, criterio, prassi, atto o comportamento apparentemente neutro pone o può porre persone di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre – Es. criteri di disponibilità oraria che penalizzano in concreto un genere, storicamente le donne, requisiti fisici non essenziali per la mansione ecc. Il legislatore equipara espressamente a discriminazione le molestie: comportamenti indesiderati connessi al sesso che violano la dignità e creano un clima intimidatorio, ostile o degradante e le molestie sessuali: comportamenti indesiderati a connotazione sessuale con effetti analoghi).


Poteri e strumenti (le “armi” giuridiche).  Il legislatore attribuisce alla consigliera di parità una pluralità di poteri, che possono essere distinti in preventivi, promozionali e contenziosi: Poteri di promozione e vigilanza. La consigliera promuove azioni positive e verifica l’attuazione dei principi di parità nelle amministrazioni e nei rapporti di lavoro privati e pubblici.

Potere di intervento stragiudiziale.  Può attivarsi su segnalazione del lavoratore o anche d’ufficio, tentando una soluzione conciliativa. In tale fase può interloquire con il datore di lavoro, richiedere chiarimenti e sollecitare la rimozione della condotta discriminatoria. Legittimazione ad agire in giudizio. L’art. 36 del d.lgs. n. 198/2006 le riconosce una legittimazione attiva autonoma nei giudizi antidiscriminatori. Può agire in proprio, anche senza delega del lavoratore; intervenire in giudizi promossi dal lavoratore e promuovere azioni collettive in presenza di discriminazioni diffuse. 

Strumenti processuali incisivi. Il giudizio antidiscriminatorio è caratterizzato da strumenti rafforzati: inversione dell’onere della prova (art. 40): è sufficiente che il lavoratore fornisca elementi di fatto idonei a fondare una presunzione di discriminazione;

provvedimenti d’urgenza: il giudice può ordinare la cessazione della condotta e la rimozione degli effetti;

risarcimento del danno anche non patrimoniale.  La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che tali strumenti rispondono all’esigenza di effettività della tutela antidiscriminatoria, in linea con il diritto dell’Unione europea (cfr. Cass. civ., sez. lav., pronunce in materia di riparto dell’onere probatorio).


Attenzione🡪 È essenziale chiarire che la consigliera di parità non tutela esclusivamente le donne. Nonostante la denominazione e la ratio storica della normativa, il sistema delineato dal d.lgs. n. 198/2006 è costruito in attuazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost. e delle direttive europee, e quindi si applica a tutte le discriminazioni fondate sul sesso, anche quando la vittima è un uomo. La giurisprudenza di legittimità, in coerenza con la Corte di giustizia dell’Unione europea, ha riconosciuto che la normativa antidiscriminatoria ha carattere neutro e bilaterale, e dunque protegge ogni lavoratore indipendentemente dal genere. 


Approfondimento. I compiti della Consigliera🡪 Ecco, a seguire, le aree di intervento più significative: • Rileva le situazioni di squilibrio di genere nelle organizzazioni • Promuove progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali • Assicura la coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità • Sostiene le politiche attive del lavoro e formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione delle pari opportunità • Promuove l’attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro • Collabora con le direzioni territoriali del lavoro, con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con gli organismi di parità locali • Informa e sensibilizza i datori di lavoro (pubblici e privati) e i soggetti che operano nel mercato del lavoro e nella formazione, promuovendo anche progetti e piani di azioni positive • Agisce  in giudizio per l’accertamento delle discriminazioni e la rimozione dei loro effetti su delega del/della lavoratore/lavoratrice, o al loro fianco in giudizio.


Chi può rivolersi alla Consigliera di parità?  Lavoratrici e lavoratori: per ricevere informazioni su discriminazioni sul lavoro (accesso, carriera, corsi di formazione e aggiornamento, orario, maternità e paternità). Se ritengono di avere subito una discriminazione, possono chiedere un intervento per un tentativo di mediazione, conciliazione o un’azione in giudizio.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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