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Licenziamento illegittimo nelle piccole e medie imprese Risarcimento del danno dopo la sentenza (Cost. 118/2025) 

Con la sentenza n. 118 del 21 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha introdotto un rilevante mutamento sistemico nella disciplina dei licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, incidendo sull’articolato impianto del Decreto legislativo 23/2015 (cd. Jobs Act), in particolare sul regime indennitario riservato ai lavoratori “nuovi assunti” impiegati in contesti organizzativi con meno di 15 dipendenti. Il pronunciamento, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 23/2015 nella parte in cui prevedeva un tetto

massimo rigido di sei mensilità, determina l’apertura a un sistema di tutela economica più flessibile e personalizzabile, fondato sul prudente apprezzamento del giudice e parametrato su una pluralità di elementi valutativi.  


Nel diritto del lavoro italiano, le tutele contro il licenziamento illegittimo variano in base alla dimensione dell'impresa e alla data di assunzione. Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, nelle imprese con più di 15 dipendenti si applica l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (come modificato dalla L. Fornero), che può prevedere sia la reintegrazione, sia un’indennità risarcitoria più elevata. Nelle imprese con fino a 15 dipendenti, invece, opera la tutela obbligatoria ex art. 8 L. 604/1966, che esclude la reintegra e prevede solo un’indennità economica ridotta (massimo 6 mensilità). Dunque, la dimensione aziendale incide sia sulla qualità della tutela sia sull’entità dell’indennizzo. Nelle piccole imprese, dunque, la norma stabiliva che l’indennità dovuta in caso di licenziamento ingiustificato fosse dimezzata rispetto a quella delle imprese maggiori: da 3 a 6 mensilità, contro un range ordinario da 6 a 36 mensilità (art. 3, comma 1).


La pronuncia della Corte Costituzionale: motivazioni e portata innovativa. Con la sentenza n. 118/2025, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 9, comma 1, del d.lgs. 23/2015 nella parte in cui prevedeva un massimale fisso di sei mensilità, giudicato inidoneo ad assicurare una tutela adeguata e proporzionata al lavoratore ingiustamente licenziato, in violazione degli artt. 3, 4, 35 e 36 della Costituzione.

La Corte ha richiamato, tra le altre, la propria precedente giurisprudenza (sentenze nn. 194/2018, 150/2020, 59/2021) in materia di personalizzazione dell’indennizzo, ribadendo che un meccanismo rigido e tabellare impedisce una valutazione effettiva del danno concretamente patito e viola il principio di uguaglianza sostanziale. “Un sistema risarcitorio che non consenta al giudice di apprezzare l’effettiva gravità della violazione, le condizioni soggettive del lavoratore e il vero pregiudizio subito, si pone in contrasto con i principi fondamentali del diritto del lavoro e con i valori costituzionali di tutela della persona.” (Corte Cost., sent. n. 118/2025)


Il nuovo quadro operativo: verso una personalizzazione del risarcimento anche nelle piccole imprese. In seguito alla pronuncia, l’indennità risarcitoria dovuta per il licenziamento illegittimo nelle piccole realtà (per i nuovi assunti)  non sarà più limitata a sei mensilità, ma potrà essere liquidata in misura variabile tra tre e diciotto mensilità, corrispondente a una soglia dimezzata rispetto a quella ordinaria prevista per le imprese maggiori (art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, che resta invariato).


Criteri di quantificazione dell’indennità post-sentenza. Il giudice potrà, dunque, esercitare una valutazione discrezionale, fondata su parametri quali: anzianità di servizio del lavoratore; comportamento delle parti durante il rapporto e nella fase del recesso; circostanze specifiche del licenziamento (es. vizio formale vs. insussistenza della causale); danno economico e reputazionale subito; **condizioni economiche e strutturali dell’impresa (non più intese solo come numero di dipendenti, ma anche in termini di fatturato, patrimonio, investimenti). La dimensione aziendale numerica, pur mantenendo rilievo, cede il passo a criteri economico-organizzativi più moderni, come confermato dalla prima giurisprudenza applicativa.


La sentenza del Tribunale di La Spezia (n. 241/2025): prima applicazione della pronuncia costituzionale. Il Tribunale del lavoro di La Spezia, con sentenza n. 241 del 3 ottobre 2025, ha offerto la prima applicazione concreta della sentenza 118/2025, riconoscendo a un lavoratore illegittimamente licenziato da una microimpresa un risarcimento pari a otto mensilità, oltre il tetto previgente. Il giudice ha motivato la decisione sulla base di una valutazione articolata delle circostanze del caso concreto, valorizzando:

la conflittualità relazionale maturata durante il rapporto; la natura pretestuosa del licenziamento (per giustificato motivo oggettivo); l’impatto economico negativo subito dal lavoratore, anche in ragione della difficoltà di ricollocazione. “La personalizzazione dell’indennità è ormai principio immanente del sistema, anche in presenza di regimi differenziati per dimensione aziendale (Trib. La Spezia, sent. 241/2025)


Prospettive sistemiche: cosa cambia per imprese e lavoratori. La sentenza 118/2025 trasforma la logica del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo nelle piccole imprese, producendo effetti sistemici: maggiore certezza per il lavoratore circa la possibilità di ottenere un ristoro adeguato; maggiore responsabilizzazione del datore di lavoro, che non può più confidare in un costo fisso e contenuto del recesso illegittimo; aumento della litigiosità potenziale, in ragione della maggiore incertezza giudiziale circa la quantificazione del danno; esigenza per le imprese di dotarsi di sistemi documentali e procedurali più accurati nella gestione del licenziamento (istruttorie interne, prove del nesso causale, ecc.); **valorizzazione della funzione compensativa e dissuasiva dell’indennizzo, in linea con i principi elaborati dalla Corte di Giustizia UE (ex multis: C-396/12 Mondelez; C-232/09 Danosa).


Le nostre considerazioni. Questa pronuncia rafforza il diritto alla stabilità occupazionale come interesse meritevole di tutela, pur nella cornice di un sistema duale, e rappresenta un ulteriore passo verso un diritto del lavoro della concretezza, fondato sull’equilibrio tra protezione del lavoratore e sostenibilità dell’impresa.




Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


  • puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940  

o contattarci via e-mail: azionesindacale.fvg@gmail.com


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