Malattia sul lavoro. Certo, caro Filippo, il datore di lavoro può farti controllare, ma senza invadere la tua privacy

Malattia sul lavoro. Certo, caro Filippo, il datore di lavoro può farti controllare, ma senza invadere la tua privacy
La malattia del lavoratore mette a confronto due interessi rilevanti: da un lato l’esigenza dell’impresa di verificare che l’assenza dal lavoro sia autentica; dall’altro il diritto del dipendente alla salute e alla riservatezza. Proprio per questo l’ordinamento non lascia al datore di lavoro libertà assoluta di controllo e stabilisce chi può verificare la malattia, come può farlo e quali informazioni sanitarie possono essere conosciute.
Rispondiamo a Filippo prendendo spunto da un caso recente e significativo. Una dipendente comunica di essere malata proprio quando l’azienda le notifica un trasferimento da una sede a un’altra. Insospettita, la società non si rivolge, come dovrebbe, all’INPS (per una visita fiscale) ma, conoscendolo, punta direttamente al medico curante della collaboratrice. Una richiesta che denota non solo ignoranza ma che è anche giuridicamente interdetta. Il punto di partenza è l’art. 5 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970), che vieta al datore di lavoro di effettuare direttamente accertamenti sull’infermità del dipendente affidandoli a soggetti pubblici. Nel settore privato, il controllo della malattia passa oggi attraverso l’INPS e il sistema delle visite fiscali. Se l’azienda dubita della genuinità dell’assenza, lo strumento previsto dalla legge è la visita di controllo domiciliare, non il contatto diretto con il medico di fiducia del dipendente. La logica sottostante è evidente: I poteri dell’impresa devono essere esercitati entro limiti e procedure che impediscano alla parte più forte del rapporto di lavoro di trasformare il potere organizzativo in un controllo indiscriminato sulla persona. Se l’azienda sospetta una simulazione, deve provarla e l’onere della prova grava integralmente su di lei (art. 5 della legge n. 604/1966). Questo orientamento è stato confermato dall’ordinanza 11 maggio 2026, n. 13727, in continuità con Cass. n. 13063/2022 e con le pronunce nn. 11154 e 16780/2025. La coincidenza temporale tra un evento lavorativo e l’assenza per malattia non costituisce certo un indizio grave, preciso e concordante della simulazione, come richiesto dall’art. 2729 c.c. per assurgere a prova quasi sicura. Diverso è il discorso sulla reperibilità. Il lavoratore deve rispettare le fasce orarie previste per la visita fiscale, indipendentemente dalla gravità della patologia anche se, va annotato, l’assenza alla visita non comporta meccanicamente il licenziamento. L’eventuale sanzione deve essere valutata alla luce delle circostanze concrete e secondo un criterio di proporzionalità (lo confermano, tra le altre, Cass. n. 18372/2023 e Cass. n. 22621/2026). Un’altra precisazione, seppure banale🡪 Il medico curante non può rivelare a nessuno la diagnosi del suo paziente e meno che mai al datore di lavoro (codice deontologico e segreto professionale); non può neppure fornire elementi dai quali la diagnosi stessa possa essere ricavata (tutela rafforzata dal Regolamento UE 2016/679 che considera i dati relativi alla salute una categoria particolare di dati personali). Anche le informazioni apparentemente indirette, quando consentano di ricostruire la diagnosi del lavoratore, possono violare il diritto alla riservatezza (tra gli altri Tribunale di Prato, sentenza n. 478 del 29 ottobre 2025).
Trasferimento e malattia sono due questioni diverse. La vicenda giudiziaria dimostra, una volta di più, che non bisogna confondere legittimità del trasferimento e veridicità della malattia. Il trasferimento deve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Sulle scelte organizzative aziendali, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’imprenditore ma le opzioni di quest’ultimo devono essere effettivamente giustificate. Il fatto che la malattia sia stata comunicata subito dopo il trasferimento può apparire sospetto, ma non modifica le regole sulla prova e non autorizza l’azienda a cercare informazioni fuori dal perimetro legale. A oltre cinquant’anni dallo Statuto dei lavoratori, questo principio resta, fortunatamente, ancora attuale.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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