Mancata formazione sulla sicurezza e responsabilità del datore di lavoro: quadro normativo e orientamenti
- azionesindacalefvg
- 2 giorni fa
- Tempo di lettura: 3 min
Nel rapporto di lavoro subordinato, la tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore costituisce un obbligo primario del datore di lavoro, sancito dall’art. 2087 del codice civile e

dettagliato dalla normativa speciale in materia di salute e sicurezza, in particolare dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In tale sistema, la formazione del lavoratore non rappresenta un adempimento formale, ma uno strumento essenziale di prevenzione. Il dovere di formazione nel sistema normativo. (mancata formazione sulla sicurezza)L’art. 37 del D.lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione “sufficiente ed adeguata” in materia di salute e sicurezza, con contenuti specificamente calibrati sui rischi connessi alle mansioni svolte. Tale obbligo si inserisce in un più ampio sistema prevenzionistico che comprende:
la valutazione di tutti i rischi (artt. 17 e 28 D.lgs. 81/2008); l’informazione sui rischi (art. 36);
l’addestramento pratico, ove necessario (art. 37, comma 5); la vigilanza sull’osservanza delle misure di sicurezza. La formazione deve essere concreta, aggiornata e verificabile, e non può esaurirsi in una trasmissione meramente teorica: è richiesto che il lavoratore sia messo in condizione di operare in sicurezza anche sul piano pratico. Nesso causale tra omissione formativa e infortunio. Sul piano della responsabilità, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l’omessa o inadeguata formazione integra una violazione degli obblighi prevenzionistici, rilevante anche ai fini penali (artt. 40 e 590 c.p.).
Affinché il datore di lavoro risponda dell’infortunio, è necessario accertare il nesso causale tra la violazione dell’obbligo formativo e l’evento lesivo. Tale accertamento avviene mediante il cosiddetto giudizio controfattuale: si verifica se, ipotizzando una formazione adeguata, l’evento si sarebbe evitato con elevato grado di probabilità logica. La Corte di Cassazione ha chiarito che la responsabilità sussiste quando la mancata formazione costituisce antecedente necessario dell’infortunio, ossia quando il lavoratore non ha potuto conoscere i rischi o le corrette modalità operative a causa dell’omissione datoriale (Cass. pen., n. 30231/2021). Ambito oggettivo dell’obbligo formativo. L’obbligo di formazione ha carattere generale e si estende a tutte le situazioni in cui il lavoratore è chiamato a operare, anche al di fuori della sede abituale. La giurisprudenza ha affermato che il datore deve valutare e trasferire le conoscenze relative ai rischi presenti in ogni contesto lavorativo concretamente prevedibile (Cass. pen., n. 45808/2017). Ne consegue che l’obbligo non è limitato alle mansioni ordinarie, ma riguarda anche attività accessorie, occasionali o svolte in ambienti diversi, purché riconducibili all’organizzazione datoriale.
Condotta imprudente del lavoratore e responsabilità datoriale. Un principio consolidato esclude che la mera imprudenza o negligenza del lavoratore sia sufficiente a esonerare il datore di lavoro da responsabilità. La Cassazione ha più volte precisato che la condotta colposa del lavoratore non interrompe il nesso causale quando: è prevedibile in relazione al contesto lavorativo e deriva proprio dalla mancanza di formazione o informazione. In tali casi, l’errore del lavoratore rappresenta una conseguenza della violazione datoriale e non un fattore autonomo idoneo a escludere la responsabilità (Cass. pen., n. 39765/2015). Solo una condotta abnorme, esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, può interrompere il nesso causale; ipotesi che la giurisprudenza considera residuale. Integrazione con gli altri obblighi prevenzionistici.
La formazione non può essere considerata isolatamente, ma è parte di un sistema integrato di prevenzione. L’eventuale omissione si collega spesso ad altre violazioni, quali:
carente valutazione dei rischi; insufficiente informazione; difetto di vigilanza sull’osservanza delle procedure. La giurisprudenza evidenzia come tali obblighi siano tra loro interdipendenti: l’assenza anche di uno solo di essi compromette l’efficacia dell’intero sistema di sicurezza. Sintesi conclusiva. Dall’analisi delle fonti normative e degli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione emerge un principio chiaro: la formazione in materia di sicurezza è un obbligo essenziale e inderogabile del datore di lavoro, strettamente funzionale alla prevenzione degli infortuni. La sua omissione comporta responsabilità per gli eventi lesivi subiti dal lavoratore quando risulti accertato il nesso causale, anche in presenza di una condotta imprudente del dipendente. In tale prospettiva, la formazione rappresenta non solo un diritto del lavoratore, ma una condizione imprescindibile per la legittimità dell’organizzazione del lavoro.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
puoi chiamarci: Linea mobile 351-6688108
contattarci via e-mail: azionesindacale.fvg@gmail.com




Commenti