Portabilità dei fondi pensione. Data improbabile di entrata in vigore: 1° luglio 2026. La politica degli altri
- azionesindacalefvg
- 24 mar
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A partire dal 1° luglio 2026, i lavoratori iscritti alla previdenza complementare di categoria avranno la possibilità di trasferire la contribuzione da un fondo pensione all’altro con maggiore libertà rispetto alla normativa attuale. Il potenziamento della portabilità dei fondi pensione è stato inserito nella Legge di Bilancio 2026 ma non mancano

le preoccupazioni sugli “effetti a catena” di questa riforma. Proposte di modifica, infatti, arrivano da tutte le forze politiche preoccupate di concedere più tempo al mercato per assestarsi e garantire una transizione senza problematiche. Chi legge tra le righe può facilmente intuire quanto le attuali forze politiche (senza distinzione alcuna) abbiano a cuore, ma soprattutto temano, le lobby finanziarie che le sostengono. Sta di fatto, però, che per un lavoratore la possibilità di portare i contributi e il TFR in un nuovo fondo pensione, più trasparente e meglio gestito, significa anche poter godere di una migliore pensione in futuro. La novità, come abbiamo rilevato, è contenuta nella Legge di Bilancio e modifica il Decreto Legislativo 252/2005. Le forme pensionistiche integrative, sebbene non possano contenere clausole limitative del diritto alla portabilità, finora hanno previsto limiti e regole specifiche, stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. La misura prevista dal 1° luglio 2026 consente agli iscritti ai fondi pensione di categoria di trasferire (sempre dopo un minimo di due anni) la contribuzione a carico del lavoratore (inclusa quella relativa al TFR) senza i vincoli contrattuali imposti dai fondi stessi. Il nuovo sistema concede in pratica maggiore autonomia ai lavoratori. Con la riforma, dunque, il richiamo ai limiti contrattuali è eliminato, per cui basta la volontà del lavoratore per esercitare il diritto alla portabilità. Le principali categorie interessate dalla norma sono i lavoratori che versano ai fondi previdenziali previsti dalla contrattazione collettiva.
Ecco una tabella comparativa sintetica che mostra le differenze tra la portabilità dei fondi pensione attuale e quella prevista dal 1° luglio 2026:
Aspetto | Normativa attuale | Novità prevista dal 1° luglio 2026 |
Soggetti interessati | Lavoratori iscritti a fondi pensione di categoria, con vincoli contrattuali | Stessi lavoratori, senza vincoli contrattuali |
Contributi trasferibili | Solo contribuzione del lavoratore, secondo regole del fondo/accordi collettivi | Contributo del lavoratore + contributo del datore di lavoro + TFR |
Vincoli contrattuali | Presenti: fondi o contratti collettivi possono limitare il trasferimento | Eliminati: basta la volontà del lavoratore |
Periodo minimo di iscrizione | Generalmente 2 anni, ma possono esserci limiti diversi per singoli fondi | 2 anni minimo per trasferire, obbligatorio |
Modalità di trasferimento | Stabilite dai fondi o dai contratti collettivi, con eventuali restrizioni | Libero trasferimento senza vincoli contrattuali |
Rischi principali | Limitata mobilità, fondi più stabili | Possibile indebolimento dei fondi “abbandonati”, impatto sui processi dei fondi |
Obiettivo | Protezione dei fondi negoziali e regole uniformi | Maggiore autonomia del lavoratore, scelta libera del fondo più conveniente |
Stato attuale dell’attuazione | In vigore | Entrata in vigore prevista per 1° luglio 2026, ma in discussione con possibili rinvii al 2027 |
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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