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Una guida tecnica alle aliquote INPS 2026 -Calcolo dei contributi per la pensione nel 2026. Per saperne di più

Il sistema previdenziale italiano è il risultato di una stratificazione normativa avviata con la riforma Dini (legge 8 agosto 1995, n. 335), che ha progressivamente spostato il baricentro del calcolo pensionistico dal metodo retributivo al metodo contributivo. Nel 2026, per la

quasi totalità dei lavoratori, l’importo della pensione dipenderà direttamente dall’ammontare dei contributi effettivamente versati e accreditati nel corso della vita lavorativa, rivalutati annualmente secondo il tasso di capitalizzazione legato alla crescita del PIL nominale (art. 1, comma 9, L. n. 335/1995). In questo contesto, comprendere come si calcolano i contributi previdenziali non è solo una questione di busta paga, ma un elemento essenziale di pianificazione previdenziale consapevole.


Il principio generale del sistema contributivo. Calcolo dei contributi - Ogni contributo versato confluisce in un montante individuale, che rappresenta un “conto previdenziale virtuale” intestato al lavoratore. Al momento del pensionamento, il montante viene trasformato in rendita applicando i coefficienti di trasformazione previsti dall’art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995, aggiornati periodicamente con decreto ministeriale in funzione dell’aspettativa di vita. Ne deriva che più alta è la contribuzione, più elevato sarà il montante, più lunga è la carriera, maggiore sarà il valore della pensione; l’aliquota contributiva e la base imponibile diventano variabili decisive.


Aliquote contributive per lavoratori dipendenti nel 2026. Dipendenti del settore privato. Per i lavoratori subordinati iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), l’aliquota contributiva complessiva resta pari al 33% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, secondo quanto stabilito dall’art. 12 della legge n. 153/1969 e dalle successive armonizzazioni normative. La contribuzione è così ripartita: 23,81% a carico del datore di lavoro; 9,19% a carico del lavoratore, trattenuta direttamente in busta paga.

A tali percentuali si affiancano contributi minori destinati al finanziamento di prestazioni assistenziali e assicurative (Naspi, assegni familiari, fondo di garanzia TFR), disciplinati da norme speciali e da circolari INPS annuali. Dipendenti del settore pubblico. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alle gestioni ex INPDAP, l’aliquota complessiva è anch’essa fissata al 33%, ma con una diversa ripartizione: 8,80% a carico del lavoratore; la restante quota a carico dell’amministrazione datrice di lavoro. Per gli iscritti alle gestioni confluite dagli ex istituti CPDEL, CPS, CPI e CPUG, l’aliquota complessiva è pari al 32,65%, con una trattenuta individuale dell’8,85%.Queste differenze derivano dai regimi previdenziali storici, armonizzati ma non completamente uniformati (D.lgs. 30 giugno 1994, n. 479).


Il contributo aggiuntivo dell’1% oltre la prima fascia pensionabile. In base all’art. 3-ter del D.L. 384/1992, convertito nella L. 438/1992, per i lavoratori dipendenti è previsto un contributo aggiuntivo dell’1% a carico del lavoratore sulla quota di retribuzione eccedente la cosiddetta prima fascia pensionabile. Per il 2026, tale soglia è fissata in 56.224 euro annui (valore rivalutato annualmente dall’INPS sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo). Questo prelievo ha una funzione solidaristica e incrementa il montante contributivo individuale, seppur in misura proporzionalmente limitata rispetto alla contribuzione ordinaria.


Massimale contributivo annuo nel sistema contributivo puro. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, integralmente soggetti al metodo contributivo, opera il massimale annuo di imponibile contributivo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per il 2026 il massimale è pari a 122.295 euro; oltre tale importo non sono dovuti contributi previdenziali; la parte di retribuzione eccedente non produce ulteriori diritti pensionistici. Per alcune figure apicali del Servizio Sanitario Nazionale (direttori generali, amministrativi e sanitari) soggette a regime misto, il massimale è più elevato e raggiunge 222.925 euro, in virtù di disposizioni speciali contenute nei contratti e nella normativa di settore.


La contribuzione volontaria aggiuntiva del 2% (dal 2025). L’art. 1, commi 286-290, della legge 30 dicembre 2024, n. 213 (legge di bilancio 2025) ha introdotto la possibilità, per i lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria dal 1° gennaio 2025, di versare fino a 2 punti percentuali aggiuntivi di contribuzione a proprio carico. Caratteristiche principali: il 50% dell’importo versato è deducibile dal reddito imponibile IRPEF;  la quota aggiuntiva incrementa esclusivamente il montante contributivo; non è utile ai fini del diritto alla pensione; la prestazione corrispondente sarà liquidata solo al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia. L’operatività concreta della misura è subordinata all’emanazione di un decreto ministeriale attuativo, previsto dalla stessa legge.


Contributi figurativi ed esoneri contributivi. I contributi figurativi sono accreditamenti previdenziali non derivanti da versamenti effettivi, ma riconosciuti per legge in presenza di eventi tutelati, come disoccupazione indennizzata; malattia; maternità e paternità; cassa integrazione, aspettative sindacali… La disciplina è contenuta, tra l’altro, negli artt. 8 e 9 della legge n. 155/1981 e nelle norme specifiche di ciascuna prestazione. Esoneri contributivi. Gli esoneri contributivi sono strumenti di politica del lavoro che riducono o azzerano l’onere contributivo a carico del datore di lavoro o del lavoratore, senza penalizzare la posizione previdenziale.  Un esempio rilevante è l’esonero contributivo per le lavoratrici madri con tre o più figli, introdotto dalla legge di bilancio 2024 e prorogato fino al 31 dicembre 2026.In questi casi la quota non versata è coperta dalla fiscalità generale mentre l’anzianità contributiva e il montante restano integri.


La Gestione Separata INPS. La Gestione Separata, istituita dall’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, accoglie collaboratori coordinati e continuativi e professionisti privi di cassa autonoma. Aliquote 2026🡪 25% per professionisti non assicurati altrove; 24% per soggetti già pensionati o iscritti ad altra forma obbligatoria; 35,03% per collaboratori e co.co.co. (ripartita per circa 2/3 sul committente e 1/3 sul collaboratore). Alle aliquote si sommano: 0,72% per maternità, malattia e congedi; 0,35% per l’indennità ISCRO.


Il minimale di reddito. Per il 2026, il minimale di reddito è pari a 18.806 euro.Solo superando tale soglia si matura un anno intero di contribuzione. In caso contrario, i mesi accreditati sono proporzionali al reddito effettivamente dichiarato, secondo il criterio stabilito dall’INPS nelle proprie circolari applicative.


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