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Nessun datore di lavoro può obbligarti ad usare l’auto personale per lavoro e men che meno sanzionarti 

Con questo breve articolo rispondiamo a Emanuela che, non disponendo di un’autovettura personale, teme di perdere il posto di lavoro. Nel panorama normativo italiano, l’obbligo per il lavoratore di utilizzare il proprio veicolo privato per svolgere attività lavorative non può configurarsi come una disposizione unilaterale del datore di lavoro. Tale orientamento è costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, dalla contrattazione collettiva e dai principi generali del diritto del lavoro.


Il principio guida: il datore deve fornire i mezzi per la prestazione lavorativa. Secondo l’impostazione più consolidata, in dormitina prima ancora che in giurisprudenza, è il datore di lavoro ad avere l’onere di fornire tutti gli strumenti necessari all’esecuzione della prestazione lavorativa.  In tale ambito, l’utilizzo del veicolo privato da parte del dipendente non può essere considerato parte dell’obbligazione principale, bensì un’attività accessoria, che richiede espressamente il consenso del lavoratore. Il potere direttivo del datore di lavoro (art. 2104 c.c.) non può giungere sino al punto di imporre al dipendente l’impiego di un bene personale, connesso a costi, responsabilità e rischi. L’utilizzo dell’auto privata è pertanto legittimo solo in presenza di un accordo specifico e volontario.


La contrattazione collettiva: consenso e accordo scritto. Sono tanti i  Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) che trattano esplicitamente il tema, vincolando l’uso dell’automezzo personale alla volontarietà del lavoratore e alla sottoscrizione di un accordo formale. Un esempio emblematico è fornito dal CCNL del Commercio e Terziario, che prevede: “L’azienda corrisponde al lavoratore che usa il proprio mezzo di locomozione per servizio un’indennità […] da concordare fra le parti e che deve risultare da atto scritto.” Tale formulazione conferma i due principi chiave: l’uso del mezzo è facoltativo, e non coercibile; è necessaria una pattuizione formale, condizione imprescindibile per legittimare la richiesta datoriale. Questo impianto normativo è ripreso anche nei CCNL del settore Moda e del comparto Metalmeccanico Artigianato, dove si precisa che le spese di trasferta e i mezzi necessari vanno a carico dell’azienda, quando le mansioni richiedano spostamenti continui.


Mansioni itineranti e strumenti di lavoro. Nel caso in cui le mansioni abbiano carattere itinerante – come per gli agenti di commercio, i tecnici in trasferta o gli assistenti domiciliari – l’automezzo diviene un bene strumentale al pari di un PC o di un telefono aziendale. Anche in tali ipotesi, l’onere di dotare il lavoratore del mezzo resta in capo all’azienda, salvo diverso accordo scritto. 


Il rifiuto (voluto o necessitato) del lavoratore. In assenza di un accordo espresso, il dipendente ha pieno diritto di rifiutarsi di utilizzare la propria auto per motivi di servizio, senza che ciò possa essere considerato atto di insubordinazione.  Anche la Corte di Cassazione, con l’ultima ordinanza sul tema (Ord. 10227/2023 - Sez. L, 18/04/2023), ha ribadito il concetto: “Il rifiuto del lavoratore di adempiere a un ordine datoriale illegittimo (tale è quello di costringerlo ad usare un bene personale) è giustificato, proporzionato e conforme a buona fede”. In tale prospettiva, l’opposizione all’utilizzo del veicolo personale – connessa ai rischi patrimoniali, assicurativi e di responsabilità – è da ritenersi non solo legittima, ma coerente con l’obbligo di tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore (art. 2087 c.c.).


Accordo tra datore di lavoro e dipendente. In presenza di un accordo, il datore di lavoro è tenuto a rimborsare il lavoratore per l’utilizzo aziendale dell’auto, generalmente attraverso un’indennità chilometrica calcolata secondo le tabelle ACI.  Attenzione…🡪  Se l’indennità è corrisposta in misura fissa e non documentata con note spese, perde natura rimborsuale e assume natura retributiva.  In questo caso la Corte di Cassazione (Sez. L, con sentenza n. 3366 del 3 febbraio 2023), ci ricorda che: “L’indennità fissa per l’uso dell’automezzo, non correlata a chilometri effettivamente percorsi, va computata nella retribuzione complessiva del lavoratore.Ciò implica che l’importo riconosciuto mensilmente come “indennità auto” concorre alla formazione della retribuzione utile ai fini del TFR, tredicesima, ferie e contribuzione.


Ebbene, cara Emanuela, se il tuo datore di lavoro ti obbliga a cambiare sede operativa nel corso della giornata per raggiungere più punti vendita con l’auto personale, non solo non potrai farlo, non disponendo di alcuna vettura ma potrai declinare l’ordine anche quando ne diventerai proprietaria (se un tanto non è previsto dal contratto assuntivo o contrattualizzato ex post).  Non temere provvedimenti sanzionatori, se mai dovessi riceverli, siamo Noi a promettere un bel guaio al tuo datore di lavoro (Sai come contattarci)  



Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


  • puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940  

o contattarci via e-mail. azionesindacale.fvg@gmail.com


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