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Occorre l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’ispettorato per monitorare lo stile di guida dei veicoli aziendali dei dipendenti

La raccolta e l’analisi di dati relativi all’utilizzo dei veicoli aziendali dei dipendenti costituisce, a tutti gli effetti, una forma di controllo sull’attività lavorativa. Tale controllo, se non correttamente regolato, rischia di incidere in modo significativo sulla sfera personale

del dipendente, soprattutto quando l’auto aziendale è concessa anche per finalità private. In ambito lavorativo, l’installazione di sistemi di telematica a bordo dei veicoli – anche in assenza di strumenti di geolocalizzazione in tempo reale – può comportare il trattamento di dati personali idonei a ricostruire abitudini, comportamenti e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Informazioni quali velocità, accelerazioni, frenate, tempi di utilizzo o stili di guida, se associate a un soggetto identificabile, rientrano pienamente nella nozione di dato personale ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).


Statuto dei lavoratori e protezione dei dati. L’articolo 4 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) rappresenta il perno normativo della materia. La disposizione vieta l’uso di impianti e strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, salvo che tali strumenti siano installati per esigenze organizzative, produttive, per la sicurezza del lavoro o per la tutela del patrimonio aziendale, e solo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, previa autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Questo principio è stato espressamente richiamato dall’articolo 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018), che subordina la liceità dei trattamenti di dati personali in ambito lavorativo al rispetto delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori. Ne consegue che la conformità al GDPR non è sufficiente, di per sé, a legittimare l’uso di sistemi di monitoraggio: il rispetto dell’articolo 4 dello Statuto costituisce una condizione giuridica autonoma e imprescindibile.


Auto aziendale e utilizzo promiscuo. Particolarmente delicata è l’ipotesi dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo. In tali casi, il trattamento dei dati rischia di estendersi anche a momenti estranei alla prestazione lavorativa, incidendo sulla vita privata del dipendente. Proprio per questo motivo, la raccolta indiscriminata di dati relativi allo stile di guida o all’utilizzo del veicolo, se non limitata e regolata in modo puntuale, può risultare sproporzionata e non conforme ai principi di minimizzazione e limitazione delle finalità sanciti dal GDPR. È quindi necessario che il datore di lavoro dimostri la reale necessità del sistema adottato, la proporzionalità dei dati raccolti rispetto alle finalità dichiarate e l’impossibilità di ricorrere a strumenti meno invasivi.


Il ruolo centrale della contrattazione sindacale. In questo contesto, l’accordo sindacale assume un ruolo centrale e non meramente formale. Attraverso la contrattazione, devono essere definiti con chiarezza le finalità del sistema di monitoraggio, le tipologie di dati raccolti, le modalità di utilizzo dei dati, i tempi di conservazione, le garanzie a tutela dei lavoratori, inclusa l’esclusione di controlli occulti o generalizzati e l’eventuale utilizzo dei dati a fini disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge. Solo un accordo trasparente e dettagliato consente di bilanciare legittimamente le esigenze organizzative dell’impresa con i diritti fondamentali dei lavoratori, in particolare il diritto alla riservatezza e alla dignità personale.


Concludendo🡪 Il monitoraggio dello stile di guida dei dipendenti non è, di per sé, vietato, ma può essere effettuato solo nel rispetto di un quadro normativo stringente, che impone limiti chiari e garanzie precise. In assenza di un accordo sindacale o di un provvedimento autorizzativo dell’autorità competente, l’adozione di sistemi telematici sui veicoli aziendali espone il datore di lavoro a rilevanti profili di illegittimità, sia sul piano lavoristico sia su quello della protezione dei dati personali. Per il sindacato e per i lavoratori sindacalizzati, la vigilanza su tali strumenti e il ricorso alla contrattazione collettiva restano strumenti essenziali per evitare forme di controllo invasivo e per assicurare il rispetto dei diritti sanciti dall’ordinamento.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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