Pagamento degli straordinari senza cartellino: non vanno sempre in soffitta.
- Fabio Rizzi
- 24 nov 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Nell’attuale panorama delle relazioni di lavoro, caratterizzato da modelli organizzativi sempre più flessibili, dalla diffusione del lavoro per obiettivi e da prassi aziendali spesso svincolate dai tradizionali sistemi di rilevazione delle presenze, il tema del pagamento degli straordinari senza cartellino, assume una rilevanza crescente. Molti lavoratori, infatti, si

trovano a prestare attività oltre il normale orario contrattuale senza che ciò sia registrato da strumenti formali di controllo. Da qui il dubbio: è possibile ottenere il pagamento dello straordinario senza cartellino? La risposta, sul piano giuridico, è inequivocabile: sì, purché la prestazione aggiuntiva sia provata in modo rigoroso.
L’assenza di timbratura non esclude il diritto: la prova diventa centrale. La timbratura costituisce una prova, non un presupposto indefettibile del diritto al compenso. Ciò significa che il lavoratore può legittimamente rivendicare il pagamento delle ore eccedenti anche in assenza di marcatempo, ma dovrà dimostrare in giudizio l’effettività della prestazione resa oltre l’orario ordinario. In base ai principi generali in materia di riparto dell’onere della prova: spetta al lavoratore provare di aver svolto lavoro straordinario; il giudice non può sopperire alle carenze probatorie con una valutazione equitativa volta ad accertare la sussistenza stessa dello straordinario; tale valutazione è ammessa solo per quantificare il compenso dovuto dopo che il diritto è stato dimostrato. La giurisprudenza è estremamente ferma nel richiedere una prova puntuale e circostanziata, talvolta definita “rigorosa”, capace di consentire al giudice di individuare con precisione i giorni, gli orari e le modalità con cui lo straordinario è stato reso. Ricostruzioni vaghe, generiche o non dettagliate sono inevitabilmente destinate al rigetto.
Le prove alternative alla timbratura: un mosaico che il lavoratore deve saper comporre. In assenza del cartellino, il lavoratore può ricorrere a una pluralità di strumenti probatori, ciascuno idoneo a concorrere alla dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto. a) La prova testimoniale. Rappresenta, nella prassi, l’elemento più incisivo. Colleghi, ex colleghi, preposti o capi reparto possono confermare la presenza del lavoratore oltre l’orario, ma le dichiarazioni devono essere: precise, coerenti, riferite a fatti specifici (giorni, orari, mansioni svolte). Testimonianze generiche (“si fermava spesso”) hanno scarso valore probatorio; al contrario, dichiarazioni circostanziate possono risultare decisive. b) La prova documentale. La digitalizzazione del lavoro offre una vasta gamma di supporti: e-mail inviate o ricevute in orari serali o festivi; messaggi su piattaforme interne (Teams, Slack, ecc.); rapporti di intervento, DDT, fogli di marcia; geolocalizzazioni di mezzi o dispositivi aziendali; calendari condivisi che attestino impegni oltre l’orario. Ogni elemento contribuisce a comporre un quadro coerente che il giudice può valutare complessivamente. c) Le presunzioni. Anche il comportamento omissivo o reticente del datore di lavoro può assumere rilievo. Se, ad esempio, l’azienda non esibisce i registri dei turni o la documentazione richiesta dal giudice, tale condotta può essere valutata come indizio a favore del lavoratore.
Consenso implicito e necessità aziendale: quando lo straordinario è comunque dovuto. Una delle difese più frequenti dei datori di lavoro consiste nel sostenere la mancata autorizzazione preventiva allo straordinario, come spesso prevista dai CCNL. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità da anni riafferma un principio fondamentale: l’assenza di autorizzazione formale non esclude il diritto al compenso quando lo straordinario è svolto con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro. Il consenso implicito può rinvenirsi quando: il datore o un suo preposto è consapevole che il lavoratore si trattiene oltre l’orario; non si oppone alla prestazione; trae beneficio dall’attività resa in eccedenza; la prestazione è imposta dalle esigenze organizzative dell’impresa. Pretendere che il lavoratore operi senza compenso, pur beneficiando del suo apporto, sarebbe contrario ai principi di correttezza e buona fede che regolano il rapporto di lavoro. Esistono tuttavia scenario in cui la pretesa del lavoratore non può trovare accoglimento. a) Lo straordinario autogestito. È il caso in cui il dipendente decide autonomamente di trattenersi al lavoro per ragioni proprie, senza una reale necessità aziendale né – tantomeno – una richiesta, anche implicita, del datore. In questo caso il lavoro extra non è dovuto e non sorge alcun diritto al compenso. b) Prova debole, contraddittoria o generica. Quando mancano elementi attendibili o le testimonianze risultano vaghe o discordanti, il giudice non può che respingere la domanda. c) Contestazioni sulle timbrature ufficiali. Particolarmente difficili da provare sono le situazioni in cui il lavoratore afferma che la timbratura registrata non corrisponde alla realtà (ad esempio, perché gli veniva imposto di timbrare l’uscita e poi proseguire il lavoro “in nero”). Si tratta di condotte illecite di cui il lavoratore deve fornire prova stringente; in mancanza, la domanda viene respinta.
Conclusione. In definitiva, il diritto al pagamento dello straordinario non dipende dalla presenza della timbratura, ma dalla serietà e solidità della prova offerta dal lavoratore. L’ordinamento tutela chi presta attività oltre l’orario contrattuale purché ciò avvenga nell’interesse dell’impresa e con la conoscenza – anche tacita – del datore di lavoro.
La chiave del successo di una domanda giudiziale non è quindi il cartellino, ma la capacità di ricostruire in modo preciso e documentato l’effettività del lavoro reso.
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