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Diritto di precedenza nelle assunzioni in contratti a termine. Quando nasce il diritto e quando l’azienda può legittimamente svincolarsi

Il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori già impiegati con contratto a tempo determinato è disciplinato dall’articolo 24 del decreto legislativo 15

giugno 2015, n. 81, che costituisce la fonte primaria e vincolante in materia. La norma stabilisce che il lavoratore a termine, che abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro con riferimento alle mansioni già svolte, purché eserciti tale diritto mediante manifestazione scritta di volontà. Elemento centrale e non derogabile del dettato normativo è che il diritto non opera automaticamente, sorge esclusivamente a seguito di una dichiarazione scritta del lavoratore e si estingue irrevocabilmente trascorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine.


La pronuncia del Tribunale di Lecce. Con la sentenza n. 857 del 4 febbraio 2026, il Tribunale di Lecce ha fornito un’interpretazione puntuale e aderente al dato letterale dell’articolo 24 del d.lgs. n. 81/2015, chiarendo un aspetto di particolare rilievo pratico per lavoratori e datori di lavoro. Secondo il giudice le decisioni aziendali di procedere a nuove assunzioni sono pienamente legittime se adottate prima che il lavoratore a termine abbia formalmente esercitato il diritto di precedenza. L’assenza di una manifestazione scritta di volontà impedisce il sorgere stesso del diritto, che rimane quindi giuridicamente inesistente.

La sentenza sottolinea che la dichiarazione del lavoratore non ha natura meramente ricognitiva, bensì costitutiva: senza di essa, il diritto non può produrre alcun effetto e non è opponibile al datore di lavoro. La decisione del Tribunale si colloca in una lettura rigorosamente testuale della norma, ribadendo che il diritto di precedenza non è implicito né desumibile dal solo svolgimento del rapporto a termine, non può essere invocato retroattivamente e non sussiste alcun obbligo per il datore di lavoro di attendere o sollecitare la dichiarazione del lavoratore. Solo dal momento in cui il lavoratore comunica per iscritto la volontà di avvalersi del diritto, e nei limiti temporali previsti dalla legge, nasce un vincolo giuridico per l’azienda. Ecco perché, Azione Sindacale consiglia sempre ai lavoratori assunti a termine per un periodo non inferiore ai 6 mesi, di esercitare subito l’opzione scritta (sin dai primi giorni di servizio)  


Il termine di decadenza: dodici mesi non prorogabili. Un ulteriore chiarimento di rilievo riguarda il termine entro il quale il diritto può essere esercitato. L’articolo 24 del d.lgs. n.81/2015 prevede espressamente che il diritto si estingue trascorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto a tempo determinato e non è soggetto a sospensioni, proroghe o riattivazioni. Decorso tale termine, anche una successiva manifestazione scritta di volontà risulta inefficace, poiché il diritto è ormai definitivamente decaduto. Alla luce della normativa vigente e dell’orientamento espresso dal Tribunale di Lecce, è fondamentale che il lavoratore verifichi di possedere i requisiti temporali previsti dalla legge, esprima tempestivamente e per iscritto la volontà di esercitare il diritto di precedenza e conservi prova certa della comunicazione inviata al datore di lavoro. In mancanza di tali presupposti, l’azienda resta libera di procedere a nuove assunzioni senza violare alcuna disposizione di legge.


Domanda e rispostaDomanda. Se un lavoratore a termine (assunto per 12 mesi) esercita il diritto di precedenza dopo sei giorni dall’inizio del suo lavoro e dopo 2 mesi l’azienda deve assumere a tempo indeterminato, per la stessa mansione, un altro collaboratore deve dare la precedenza a chi ha formalizzato la richiesta? RispostaNo, il datore di lavoro non deve darle la precedenza.  Il diritto di precedenza non nasce sulla base della durata prevista dal contratto, ma sulla durata effettivamente svolta del rapporto di lavoro. Nel caso specifico il contratto prevede 12 mesi, ma il lavoratore ha lavorato solo pochi giorni. Il requisito minimo dei 6 mesi di lavoro effettivo non è ancora maturato, quindi la richiesta scritta, pur formalmente inviata, è giuridicamente inefficace perché manca il presupposto sostanziale. Il diritto di precedenza non è sorto e l’azienda può assumere a tempo indeterminato un altro lavoratore per la stessa mansione senza alcun obbligo verso chi ha fatto la richiesta anticipata. Il diritto di precedenza si fonda sul lavoro svolto, non su quello programmato.  La manifestazione di volontà è necessaria, ma non sufficiente se non sono maturati i sei mesi.



Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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