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Cassazione docet. Le ferie? Vanno pagate come il lavoro effettivo. Indennità e buoni pasto?  Vanno sempre corrisposti

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5051 del 6 marzo 2026, ha ribadito un principio ormai consolidato: durante le ferie il lavoratore non può subire alcuna penalizzazione

economica. E allora? Beh, la retribuzione feriale deve corrispondere alla normale retribuzione percepita durante l’attività lavorativa e deve comprendere tutte le voci stabilmente collegate alle mansioni svolte.  Nel caso esaminato, relativo a un dipendente di EAV, la Suprema Corte ha confermato la nullità delle clausole della contrattazione collettiva che escludevano dalla retribuzione delle ferie l’indennità perequativa, l’indennità compensativa, l’indennità di turno e i buoni pasto.  Secondo i giudici, tali emolumenti costituivano componenti ordinarie della retribuzione perché strettamente connesse alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 


La linea della Cassazione è ormai consolidata. L’ordinanza n. 5051/2026 non rappresenta un episodio isolato. La decisione si inserisce nel solco di un orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 13425/2019 e n. 22401/2020, che hanno recepito i principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di ferie annuali retribuite. Il concetto è semplice: il lavoratore non deve essere indotto a rinunciare alle ferie per il timore di percepire una retribuzione inferiore a quella normalmente goduta durante il lavoro. Per questo motivo, tutte le componenti retributive che presentano un collegamento stabile e funzionale con le mansioni svolte devono concorrere alla determinazione della retribuzione feriale. 


Anche i buoni pasto devono entrare nella retribuzione feriale. La Cassazione ha confermato che il giudizio non deve fondarsi sulla denominazione della voce retributiva, bensì sulla sua effettiva funzione. Se il buono pasto viene riconosciuto in modo ordinario e sistematico nell’ambito del rapporto di lavoro e costituisce una componente abituale del trattamento economico, la sua esclusione durante le ferie risulta incompatibile con il principio della retribuzione normale. 


Ex festività: stesso trattamento economico delle ferie. L’ordinanza affronta anche il tema delle ex festività soppresse. La Suprema Corte ha affermato che, quando la contrattazione collettiva equipara tali giornate alle ferie o ai riposi retribuiti sostitutivi, deve essere garantito il medesimo trattamento economico previsto per le ferie annuali. Ne consegue che anche per tali giornate devono essere considerate le voci retributive normalmente percepite dal lavoratore. 


Le indicazioni ministeriali. Anche la prassi amministrativa degli anni ha sempre valorizzato il principio della effettività del diritto alle ferie, considerandole un periodo di riposo che non può comportare una riduzione del trattamento economico normalmente spettante al lavoratore. Le indicazioni ministeriali e ispettive più recenti si muovono in coerenza con il quadro normativo europeo e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, attribuendo rilievo sostanziale alla tutela del diritto alle ferie retribuite e alla loro concreta fruizione.


Attenzione/avvertimento alle aziende.  Le imprese devono prendere atto che l’indirizzo della Corte di Cassazione appare ormai stabile. Non è sufficiente richiamare accordi aziendali o clausole del contratto collettivo per escludere dalla retribuzione feriale indennità, compensi accessori o altre voci stabilmente collegate alla prestazione lavorativa. Quando tali emolumenti rappresentano parte della normale retribuzione del dipendente, la loro esclusione durante le ferie espone il datore di lavoro a contenziosi giudiziari, condanne al pagamento delle differenze retributive, interessi, rivalutazione monetaria e possibile declaratoria di nullità delle clausole contrattuali difformi.

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