L’obbligo del datore di lavoro di assicurare il quadro contro la responsabilità civile verso terzi (art. 5 L. 190/1985)
- azionesindacalefvg
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L’art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, recante il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi, stabilisce che Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. (La responsabilità civile riguarda, in generale, l'obbligo di risarcire un danno ingiustamente arrecato a un'altra persona. Nel contesto dell'art. 5 della L. 190/1985, è utile distinguere, come vedremo, chi risponde del danno e quale tipo di danno è coperto. Tradizionalmente la responsabilità civile si distingue tra: Responsabilità contrattuale: deriva dalla violazione di un obbligo previsto da un contratto. Ad esempio, il mancato o inesatto adempimento di un'obbligazione contrattuale. Responsabilità

extracontrattuale (o aquiliana): nasce dalla violazione del generale dovere di non arrecare ad altri un danno ingiusto, anche in assenza di un rapporto contrattuale. Nel caso specifico dell'art. 5 della L. 190/1985 bisogna fare una precisazione importante: la norma non parla genericamente di qualsiasi responsabilità del quadro, ma stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di assicurarlo contro la responsabilità civile verso terzi (soggetto diverso dal quadro e dal datore di lavoro) conseguente a colpa (cioè un comportamento caratterizzato da negligenza, imprudenza o imperizia) nello svolgimento delle mansioni contrattuali). La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi». La disposizione introduce, pertanto, uno specifico obbligo legale di assicurazione a carico del datore di lavoro. Il suo significato deve tuttavia essere individuato con precisione, evitando di confondere tre questioni diverse: 1) la responsabilità civile del lavoratore nei confronti del terzo danneggiato; 2) l'eventuale responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti del terzo; 3) l'obbligo del datore di lavoro di predisporre una copertura assicurativa a favore del quadro. L'art. 5 riguarda direttamente il terzo profilo. Non sostituisce le ordinarie regole sulla responsabilità civile e non attribuisce al quadro una generale immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. La Corte di cassazione ha espressamente richiamato l'art. 5 quale disposizione collegata alla peculiare assunzione di responsabilità verso terzi che caratterizza, insieme ad altri elementi, le posizioni professionali dei quadri e dei dirigenti. Cass. civ., sez. lav., 19 luglio 2002, n. 10623.
La portata letterale della disposizione. Il primo elemento da sottolineare è il carattere imperativo dell'obbligo. Il legislatore non afferma che il datore di lavoro «può» assicurare il quadro, utilizza l'espressione: «Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare». Ne deriva che, per il quadro rientrante nella fattispecie normativa, la stipulazione della copertura assicurativa costituisce un obbligo posto direttamente dalla legge a carico del datore di lavoro. L'obbligo riguarda il rischio di responsabilità civile verso terzi derivante da una condotta colposa del quadro nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La norma, quindi, non impone una generica assicurazione contro qualsiasi responsabilità che possa riguardare il lavoratore, ma individua un rischio specifico. Gli elementi che devono ricorrere sono essenzialmente: la qualità di quadro intermedio; l'esistenza di un rischio di responsabilità civile verso terzi; la riconducibilità del rischio allo svolgimento delle mansioni contrattuali; la natura colposa della condotta da cui deriva la responsabilità. La stessa disposizione estende poi l'obbligo assicurativo ai dipendenti che, pur non essendo necessariamente quadri, siano, per il tipo di mansioni svolte, particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.
È importante chiarire immediatamente un possibile equivoco. L'art. 5 non stabilisce che il quadro, in quanto tale, sia esente da responsabilità civile. La disposizione non afferma che il lavoratore non risponda dei danni provocati a terzi. Il legislatore ha invece imposto al datore di lavoro di assicurare il rischio derivante da una possibile responsabilità civile del quadro. La differenza è sostanziale. L'assicurazione costituisce uno strumento di copertura economica del rischio; non modifica, di per sé, le regole che determinano chi sia civilmente responsabile nei confronti del terzo. In presenza di un danno, sarà quindi necessario stabilire, secondo le regole generali dell'ordinamento, se e nei confronti di chi possa essere proposta la pretesa risarcitoria. Solo successivamente assume rilievo la questione dell'operatività della copertura assicurativa.
Il collegamento con la responsabilità del datore di lavoro. La posizione del quadro deve essere distinta da quella dell'impresa. L'art. 2049 c.c. stabilisce che i padroni e i committenti sono responsabili dei danni arrecati dal fatto illecito dei propri domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti. La giurisprudenza di legittimità interpreta da tempo questa disposizione nel senso che la responsabilità del preponente è collegata al rapporto di preposizione e al nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze affidate e il fatto dannoso. (Chiariamolo meglio🡪 La norma stabilisce che il datore di lavoro può essere chiamato a risarcire il danno causato dal lavoratore a un terzo, quando il fatto dannoso è collegato alle mansioni svolte. La ratio è quella di far ricadere sull'impresa il rischio derivante dall'organizzazione e dall'esercizio dell'attività lavorativa. L'aspetto più importante è che l'art. 2049 c.c. configura una responsabilità per fatto altrui. Il datore di lavoro, infatti, risponde del danno materialmente commesso dal lavoratore, anche se non è stato personalmente lui a porre in essere la condotta dannosa. Attenzione🡪 Non è necessario che il lavoratore abbia agito esattamente secondo le istruzioni ricevute. È sufficiente che la condotta dannosa sia collegata all'attività lavorativa attraverso il cosiddetto nesso di occasionalità necessaria. Quindi il datore può rispondere anche quando il dipendente abbia ecceduto i limiti delle proprie mansioni, purché l'attività svolta abbia comunque trovato occasione nel rapporto di lavoro. Al contrario, se il lavoratore agisce in maniera del tutto estranea alle proprie funzioni e senza alcun collegamento con l'attività lavorativa, può venire meno il presupposto dell'art. 2049).
Perché il legislatore ha previsto questa tutela per i quadri. La ratio della disposizione si comprende considerando la posizione dei quadri all'interno dell'organizzazione aziendale. La legge n. 190/1985 ha riconosciuto la categoria dei quadri come categoria autonoma del lavoro subordinato, collocata nell'art. 2095 c.c. tra dirigenti e lavoratori appartenenti alle altre categorie legali. I quadri sono caratterizzati, secondo la disciplina legislativa, dallo svolgimento continuativo di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa. La particolare responsabilità connessa a tali funzioni spiega anche la previsione dell'assicurazione contro il rischio di responsabilità civile. La Cassazione, nella sentenza n. 10623/2002, ha espressamente richiamato, tra gli elementi caratterizzanti le categorie dei quadri e dei dirigenti, la particolare professionalità, l'assunzione di responsabilità nei confronti dei terzi e l'intenso rapporto fiduciario con l'imprenditore, richiamando proprio l'art. 5 L. n. 190/1985 in tema di assicurazione della responsabilità civile. La norma deve quindi essere letta come espressione di un principio di equilibrio: quanto maggiore è la responsabilità professionale affidata al lavoratore nell'interesse dell'impresa, tanto maggiore è l'esigenza di proteggere il lavoratore dal rischio economico derivante dall'esercizio colposo delle funzioni affidategli.
Il requisito fondamentale: le «mansioni contrattuali». L'art. 5 non parla di qualunque comportamento del quadro. La responsabilità deve essere conseguente a colpa «nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali». Questa formulazione è particolarmente importante. La copertura prevista dalla legge è infatti collegata all'attività lavorativa e al rischio professionale che deriva dalle funzioni affidate al quadro. Ne consegue che, per verificare l'operatività della tutela, occorre esaminare concretamente: quali mansioni siano state attribuite al lavoratore; quali responsabilità gli siano state effettivamente affidate; quali poteri egli esercitasse; quale sia stato il comportamento che ha prodotto il danno; quale rapporto esista tra tale comportamento e le mansioni contrattuali. Non è quindi sufficiente sapere quale sia la denominazione formale della posizione. È necessario verificare il concreto contenuto dell'attività lavorativa. (Chiariamolo meglio 🡪 Occorre individuare quali attività il lavoratore è concretamente chiamato a svolgere, quali responsabilità gli sono state attribuite e quali poteri gli sono stati conferiti. La colpa di X non deriva, quindi, da un'attività privata o estranea al rapporto di lavoro, ma dall'esercizio di una funzione che gli è stata affidata dal datore di lavoro. L’individuazione delle mansioni serve a stabilire quando la copertura non dovrebbe operare. Per delimitare ulteriormente la copertura occorre considerare anche quali poteri il lavoratore abbia effettivamente ricevuto. La qualifica formale non è sufficiente. Quando si deve stabilire se una determinata condotta rientra nella copertura, si dovrebbe procedere attraverso una serie di domande: Qual è la posizione contrattuale del lavoratore? Quali sono le mansioni concretamente affidategli? Quali poteri decisionali gli sono stati attribuiti? Quali responsabilità gli sono state assegnate? Quale comportamento ha materialmente causato il danno? Quel comportamento rientrava nell'attività lavorativa affidata? Il comportamento è stato colposo? Il danno è stato arrecato a un terzo? Esiste un rapporto causale tra l'attività lavorativa e il danno? La specifica polizza contiene franchigie, massimali o esclusioni ulteriori?)
L'obbligo riguarda anche alcuni dipendenti che non sono quadri. La seconda parte dell'art. 5 presenta un'autonoma rilevanza. Il legislatore dispone che la medesima assicurazione debba essere stipulata in favore di tutti i dipendenti che, «a causa del tipo di mansioni svolte», siano particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.
La tutela non è dunque limitata, in assoluto, ai soli quadri. La legge utilizza, in questo secondo caso, un criterio funzionale. Occorre cioè verificare la concreta esposizione al rischio derivante dalle mansioni. Questa seconda fattispecie deve tuttavia essere distinta dalla prima. Per il quadro, l'obbligo deriva direttamente dalla sua appartenenza alla categoria cui la norma si riferisce. Per gli altri dipendenti, invece, deve essere accertata la particolare esposizione al rischio richiesta dalla disposizione. (Chiariamolo meglio 🡪 L’obbligo di individuare i dipendenti particolarmente esposti significa che il datore di lavoro deve verificare quali attività comportino una particolare possibilità di arrecare danni a terzi nell’esercizio del lavoro svolto e ricomprendere nella copertura i lavoratori che svolgono tali attività. Ne deriva un’esigenza di criteri oggettivi e verificabili: l’azienda dovrebbe essere in grado di spiegare quali mansioni ha considerato particolarmente esposte e perché determinati lavoratori siano stati inclusi o esclusi dalla copertura. L’individuazione assume quindi rilievo anche sul piano sindacale. Se l’azienda non ha individuato tali soggetti, oppure non rende conoscibili i criteri utilizzati, le organizzazioni sindacali possono chiedere formalmente di conoscere la platea dei lavoratori interessati, le mansioni considerate a rischio e i criteri adottati per la loro individuazione, verificando così la corretta applicazione dell’art. 5. Il punto essenziale è che la particolare esposizione non può rimanere una valutazione meramente discrezionale e non verificabile del datore di lavoro: deve essere ricavata dalle caratteristiche concrete delle mansioni. La mancata individuazione dei soggetti potenzialmente destinatari della tutela può, pertanto, impedire una corretta attuazione dell’obbligo assicurativo previsto dalla norma).
L'assicurazione deve essere concretamente idonea a coprire il rischio previsto dalla legge. Dal punto di vista aziendale, non è sufficiente considerare soltanto l'esistenza formale di una polizza. Occorre verificare se la copertura sia effettivamente riferibile al rischio previsto dall'art. 5. In concreto, assumono rilievo almeno: il soggetto assicurato; l'attività assicurata; le mansioni coperte; il tipo di responsabilità assicurata; il massimale; le eventuali franchigie; le esclusioni; la durata della copertura; le modalità e i termini per la denuncia del sinistro. Questi aspetti non sono disciplinati analiticamente dall'art. 5. La legge stabilisce l'obbligo di assicurare il rischio, ma non determina un modello uniforme di polizza contenente massimali, franchigie e condizioni contrattuali identiche per tutte le imprese. Per questo motivo, in una controversia concreta, l'esame del contratto di assicurazione effettivamente stipulato è indispensabile.
Colpa lieve e colpa grave: occorre evitare una conclusione automatica. Questo è uno dei profili sui quali è necessaria maggiore prudenza. Il testo dell'art. 5 utilizza il termine «colpa». Non contiene un'espressa distinzione tra: colpa lieve; colpa grave; dolo. Pertanto, dal solo testo dell'art. 5 non può essere ricavata una generale esclusione della colpa grave. Allo stesso tempo, non è corretto affermare che ogni polizza stipulata ai sensi dell'art. 5 debba necessariamente coprire la colpa grave. La concreta delimitazione del rischio assicurato deve essere verificata alla luce della disciplina applicabile e, soprattutto, delle condizioni della polizza. Inoltre, alcuni contratti collettivi hanno disciplinato espressamente la materia prevedendo coperture riferite alla colpa non grave ed escludendo la colpa grave e il dolo. Si tratta, tuttavia, di discipline collettive specifiche, che non possono essere trasformate in una regola generale applicabile indistintamente a tutti i rapporti di lavoro.
L'art. 5 fa riferimento alla responsabilità conseguente a «colpa» pertanto, una eventuale estensione o esclusione di ulteriori ipotesi deve essere verificata nella disciplina contrattuale concretamente applicabile.
Che cosa accade se il quadro provoca un danno a un terzo? Si consideri il caso di un quadro al quale siano affidate funzioni tecniche, organizzative o gestionali. Nello svolgimento delle proprie mansioni, il lavoratore commette un errore colposo e tale errore provoca un danno a un cliente o a un altro soggetto estraneo all'organizzazione aziendale.
La prima questione da affrontare non è ancora quella assicurativa. Occorre anzitutto stabilire se esista una responsabilità civile e a chi essa sia imputabile. Potranno quindi venire in rilievo, a seconda delle circostanze: la responsabilità dell'autore materiale del fatto; la responsabilità dell'impresa ai sensi delle norme civilistiche applicabili; l'eventuale responsabilità di altri soggetti; la copertura assicurativa. L'art. 5 interviene specificamente su quest'ultimo profilo, imponendo al datore di lavoro di avere predisposto la copertura del rischio previsto dalla norma. La mancata stipulazione della polizza deve essere considerata, anzitutto, sotto il profilo dell'inadempimento dell'obbligo legale posto a carico del datore di lavoro. Questo è il dato che può essere affermato con sicurezza. Più cauta deve essere, invece, la conclusione sulle conseguenze economiche dell'inadempimento. L'art. 5 non stabilisce espressamente che, in caso di mancata assicurazione, il datore di lavoro debba automaticamente pagare al quadro qualsiasi somma che sarebbe stata corrisposta dall'assicuratore. Non può quindi essere affermata, sulla sola base della disposizione, una sorta di «sostituzione automatica» dell'azienda all'assicuratore. In un'eventuale controversia occorrerebbe verificare, fra l'altro: l'esistenza dell'obbligo assicurativo; la sua eventuale violazione; il rischio che avrebbe dovuto essere assicurato; il verificarsi del sinistro; il contenuto della copertura che avrebbe dovuto essere predisposta;
il danno concretamente subito dal lavoratore; il nesso causale tra l'inadempimento datoriale e tale danno. La valutazione della conseguenza risarcitoria deve quindi essere compiuta in concreto e non può essere dedotta automaticamente dal solo fatto che la polizza non sia stata stipulata.
Il rapporto tra mancata assicurazione e responsabilità del quadro. Come abbiamo anticipato, Il fatto che il datore di lavoro abbia omesso di stipulare la polizza non cancella le regole che disciplinano la responsabilità dell'autore del fatto dannoso nei confronti del terzo.
L'eventuale violazione dell'art. 5 produce un problema distinto nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Questa distinzione è fondamentale per una corretta impostazione processuale. La questione assume particolare rilievo quando il danno sia stato provocato dal quadro nello svolgimento dell'attività lavorativa. L'art. 2049 c.c. prevede la responsabilità dei padroni e dei committenti per il fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti. La giurisprudenza di legittimità ha elaborato il requisito della cosiddetta occasionalità necessaria. Secondo Cass. civ. n. 17836/2007, per la responsabilità del preponente non è necessario che il fatto dannoso costituisca l'esatta esecuzione delle mansioni affidate; è sufficiente che le funzioni esercitate abbiano determinato o anche soltanto agevolato la realizzazione del fatto lesivo. Pertanto, la responsabilità dell'impresa verso il terzo, ove sussistano i presupposti dell'art. 2049 c.c., non dipende dall'esistenza della polizza prevista dall'art. 5. La polizza costituisce un diverso strumento di copertura del rischio economico.
L'interesse aziendale alla copertura assicurativa. Dal punto di vista dell'impresa, l'art. 5 non deve essere considerato esclusivamente come una tutela riconosciuta al lavoratore. La copertura svolge anche una funzione di gestione del rischio aziendale.
Il datore di lavoro affida al quadro funzioni di particolare rilievo e, attraverso tali funzioni, l'attività aziendale può entrare in rapporto con clienti, fornitori, utenti, autorità e altri soggetti esterni. Un errore colposo commesso nell'esercizio delle funzioni può quindi produrre conseguenze patrimoniali. La copertura assicurativa consente di trasferire, nei limiti contrattualmente previsti, il rischio economico a un assicuratore. Per l'impresa, dunque, l'adempimento dell'art. 5 ha una duplice funzione: soddisfare un obbligo legale e gestire il rischio derivante dall'organizzazione del lavoro.
L'interesse sindacale. Dal punto di vista sindacale, la disposizione assume un rilievo altrettanto importante. Il quadro non dovrebbe essere esposto personalmente, senza una copertura predisposta dall'impresa, al rischio economico connesso all'esercizio delle responsabilità che gli sono state attribuite nell'interesse dell'organizzazione. La verifica sindacale dovrebbe pertanto concentrarsi, in particolare, sulla effettività della tutela. Non basta sapere che «esiste una polizza». Occorre verificare, per quanto consentito dalla disciplina applicabile, che la copertura sia coerente con: la posizione professionale del quadro; le mansioni effettivamente svolte; il rischio di responsabilità verso terzi; la disciplina del CCNL applicabile; le condizioni concrete della polizza. La funzione sindacale può quindi assumere anche una dimensione di controllo sull'effettiva tutela del rischio professionale.
La contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva assume particolare importanza perché può disciplinare in modo più dettagliato la posizione dei quadri. È tuttavia essenziale mantenere una distinzione metodologica: la legge stabilisce l'obbligo assicurativo; il CCNL può prevedere la disciplina collettiva applicabile alla categoria; la polizza stabilisce le condizioni concrete della garanzia assicurativa. Questi tre livelli non devono essere sovrapposti. È perciò necessario, in ogni caso concreto, individuare il CCNL applicato. Soltanto dopo questa verifica sarà possibile stabilire se il contratto collettivo: riproduca sostanzialmente il contenuto dell'art. 5; specifichi la copertura; disciplini le spese legali; preveda massimali o altre condizioni; escluda espressamente determinate forme di colpa;
introduca ulteriori tutele.
L'assistenza legale è una questione distinta. Un altro profilo da non confondere con l'obbligo assicurativo è quello delle spese legali. L'art. 5, nel testo riportato, impone l'assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi. Non disciplina espressamente un generale diritto del quadro all'assistenza legale in ogni procedimento civile o penale. Tale tutela può essere prevista dal CCNL, da accordi aziendali o dalla stessa polizza. Pertanto, quando un quadro sia coinvolto in un procedimento giudiziario, occorre verificare anche queste fonti. Non sarebbe corretto affermare che il diritto all'assistenza legale derivi automaticamente e integralmente dall'art. 5.
Le conseguenze in caso di sinistro. Quando il quadro riceve una richiesta di risarcimento da parte di un terzo, la situazione dovrebbe essere gestita con tempestività. Dal punto di vista aziendale occorre verificare: quale attività stesse svolgendo il quadro; se il fatto sia collegato alle mansioni contrattuali; quale sia la natura della responsabilità contestata; quale polizza sia applicabile; se il quadro risulti correttamente assicurato; quali siano i termini per la denuncia del sinistro; quali siano le eventuali esclusioni; quali siano i massimali e quale disciplina collettiva sia applicabile. Dal punto di vista del quadro, è prudente evitare iniziative autonome nei confronti del terzo, quali riconoscimenti di responsabilità o accordi transattivi, prima di avere verificato la posizione con l'azienda e con l'assicuratore, anche alla luce delle condizioni della specifica polizza. Un esempio pratico Si consideri un quadro responsabile della supervisione di una determinata attività tecnica. A causa di una sua omissione colposa nello svolgimento delle mansioni contrattuali, un cliente subisce un danno. In una situazione di questo tipo occorre procedere secondo una sequenza logica. Primo: verificare se la condotta del quadro costituisca un illecito e se sussista un danno risarcibile. Secondo: verificare se, nei confronti del terzo, sussista anche la responsabilità dell'impresa secondo le regole civilistiche applicabili, tra cui l'art. 2049 c.c. quando ne ricorrano i presupposti. Terzo: verificare l'esistenza e l'operatività della polizza prevista dall'art. 5. Quarto: verificare se il fatto rientri nell'oggetto della copertura. Quinto: applicare eventuali limitazioni, franchigie, massimali ed esclusioni previste dalla polizza e dalla disciplina collettiva. In questo modo si evita l'errore di considerare l'art. 5 come una disposizione che risolve da sola l'intera questione risarcitoria.
Che cosa deve verificare concretamente il sindacalista che assiste il lavoratore. In presenza di una controversia riguardante un quadro, suggeriamo di acquisire almeno: a) contratto individuale di lavoro; b) eventuale lettera di attribuzione della qualifica di quadro;
c) CCNL applicato; d) eventuale contratto o accordo aziendale; e) mansionario o documentazione relativa alle effettive responsabilità; f) polizza assicurativa; g) condizioni generali e particolari di assicurazione; h) eventuali appendici e rinnovi della polizza; i) denuncia del sinistro; j) richiesta risarcitoria del terzo; k) eventuali atti giudiziari; l) documentazione relativa al danno. Solo attraverso l'esame congiunto di questi documenti è possibile stabilire con sufficiente precisione se il rischio concretamente verificatosi rientrasse nella copertura che il datore di lavoro era tenuto a predisporre.
Un punto particolarmente delicato: l'adeguatezza della copertura. La legge impone di assicurare il rischio. Non stabilisce, però, nel testo dell'art. 5, un determinato massimale. Per questa ragione, non sarebbe corretto sostenere in astratto che qualsiasi polizza, purché esistente, soddisfi necessariamente l'obbligo. Allo stesso modo, non è possibile affermare senza esaminare le fonti applicabili quale debba essere necessariamente il massimale. Il problema dell'adeguatezza della copertura deve quindi essere valutato considerando: il rischio concretamente collegato alle mansioni; la disciplina collettiva applicabile; il contenuto della polizza; eventuali previsioni aziendali; la concreta esposizione economica. Questo è un aspetto particolarmente importante nella gestione aziendale del rischio.
Sindacati e azienda in caso di mancata copertura. Il primo punto da verificare è se il lavoratore rientri effettivamente nella fattispecie dell'art. 5. Per un quadro, il dato è normalmente collegato alla qualifica e alla disciplina applicabile. Per un lavoratore non quadro, occorre invece accertare la particolare esposizione al rischio richiesta dalla seconda parte della norma. Una volta accertata l'applicabilità dell'art. 5, la mancata stipulazione della copertura costituisce un problema di inadempimento datoriale. Le conseguenze patrimoniali dovranno tuttavia essere determinate in concreto e non possono essere automaticamente identificate con l'intero ammontare di un eventuale risarcimento a terzi. Dal punto di vista aziendale, l'assenza della polizza espone innanzitutto al rischio di una contestazione relativa all'adempimento dell'obbligo previsto dalla legge. L'impresa dovrebbe quindi poter dimostrare, in caso di contestazione, di avere correttamente assolto l'obbligo assicurativo. È inoltre opportuno che la copertura venga periodicamente verificata, soprattutto in presenza di: cambiamenti organizzativi; ampliamento delle responsabilità del quadro; modificazione delle mansioni; riorganizzazioni aziendali; variazione delle attività svolte verso terzi; rinnovo o sostituzione della polizza. La copertura deve essere coerente con il rischio che l'organizzazione aziendale effettivamente genera.


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