TFR e Fondo pensione dal 1° luglio 2026. Cosa deve sapere chi viene assunto. Ultimi chiarimenti del Ministero del Lavoro
- azionesindacalefvg
- 4 minuti fa
- Tempo di lettura: 6 min
Dal 1° luglio 2026 è entrata in vigore una nuova disciplina sulla destinazione del TFR e sull'adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. Il nuovo sistema riguarda le nuove assunzioni effettuate dal 1° luglio 2026 e non modifica,

invece, la posizione di chi continua semplicemente il rapporto di lavoro già in essere senza una nuova assunzione. Sono esclusi dalla nuova disciplina i lavoratori domestici e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La novità più importante può essere riassunta così: Dal 1° luglio 2026 il lavoratore ha 60 giorni dalla data di assunzione per decidere che cosa fare del TFR maturando. Se non effettua alcuna scelta, opera l'adesione automatica alla previdenza complementare prevista dalla legge. Ma attenzione: non tutte le situazioni sono uguali e, soprattutto, non bisogna confondere la scelta volontaria di destinare una parte del TFR con l'adesione automatica. È proprio questa la distinzione che ha generato i maggiori dubbi.
La prima assunzione. Per “prima assunzione” deve intendersi, ai fini della nuova disciplina, il primo rapporto di lavoro subordinato instaurato dopo il 30 giugno 2026. Il lavoratore ha 60 giorni dalla data di assunzione per decidere come destinare il TFR maturando. Può scegliere di: aderire a una forma pensionistica complementare; mantenere il TFR presso il datore di lavoro secondo il regime ordinario previsto dall'articolo 2120 del codice civile; scegliere, quando previsto dagli accordi applicabili, di destinare alla previdenza complementare una determinata percentuale del TFR. Se il lavoratore non effettua alcuna scelta entro i 60 giorni, opera l'adesione automatica. Questa è la prima grande differenza rispetto al vecchio sistema: il termine non è più di sei mesi, ma di 60 giorni.
Cosa succede se il lavoratore non alcuna scelta? Se, trascorsi i 60 giorni dall'assunzione, non è stata effettuata una scelta esplicita, come abbiamo anticipato, scatta l'adesione automatica. In questo caso il TFR maturando viene destinato alla forma pensionistica complementare individuata dalla legge e dagli accordi collettivi applicabili. La regola è la seguente: prima si guarda al contratto o accordo collettivo applicabile; se esiste una forma pensionistica collettiva di riferimento, è quella la destinazione dell'adesione automatica. Se sono presenti più forme pensionistiche collettive di riferimento, si applica il criterio stabilito dagli accordi; in mancanza di diverso accordo aziendale, la destinazione è alla forma alla quale aderisce il maggior numero di lavoratori dell'azienda. In assenza di una forma collettiva di riferimento opera il fondo residuale previsto dalla normativa. Attenzione🡪 L'adesione automatica, in assenza di una diversa scelta entro 60 giorni, comporta l'integrale destinazione del TFR.
Posso destinare solo una parte del TFR? Sì, ma questa è una scelta esplicita del lavoratore e non il risultato dell'adesione automatica. La normativa consente al lavoratore, nei 60 giorni disponibili per effettuare una scelta diversa, di destinare al fondo pensione una parte del TFR, nella misura prevista dagli accordi applicabili. Quindi bisogna distinguere nettamente due situazioni. Se il lavoratore sceglie espressamente. Può, quando consentito dalla contrattazione applicabile, destinare al fondo soltanto una parte del TFR. Se il lavoratore non sceglie nulla Non si applica una destinazione parziale. Scatta l'adesione automatica e viene destinato l'intero TFR maturando. La disciplina prevede inoltre una specifica regola per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993: in assenza di una diversa previsione della contrattazione applicabile, la quota destinabile non può essere inferiore al 50%. Pertanto non è corretto affermare in generale che tutti i lavoratori possano scegliere liberamente qualsiasi percentuale. Bisogna sempre verificare il contratto collettivo applicabile.
Cosa succede ai contributi del lavoratore e a quelli dell’azienda? Quando opera l'adesione automatica, non viene destinato al fondo soltanto il TFR. La nuova disciplina prevede infatti la cosiddetta “contribuzione piena”, costituita da: TFR; contributo a carico del datore di lavoro, nella misura prevista dagli accordi applicabili e contributo a carico del lavoratore, nella misura minima prevista dagli accordi applicabili. Attenzione🡪 Se la retribuzione annua lorda (RAL) del lavoratore è inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, il contributo a carico del lavoratore non è obbligatorio. Il lavoratore può quindi rinunciare alla contribuzione a proprio carico nei termini previsti.
Da quando decorre l’effetto economico? L'adesione automatica e la competenza dei versamenti decorrono dalla data di assunzione.
Cosa succede durante il periodo di prova? L'adesione automatica si perfeziona anche se il contratto collettivo prevede un periodo di prova. Se il rapporto termina durante il periodo di prova prima che siano trascorsi i 60 giorni, l'adesione automatica non si perfeziona. Il periodo di prova non sospende né azzera il conteggio dei 60 giorni.
E se non è la prima assunzione? Chi viene assunto dopo il 30 giugno 2026 ma ha già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato non viene automaticamente trattato come un lavoratore alla prima assunzione. Bisogna verificare soprattutto che cosa era stato fatto con il TFR nel precedente rapporto. Se nel precedente rapporto il TFR era stato lasciato in azienda🡪 La scelta di mantenere il TFR in azienda continua a produrre i suoi effetti anche con il nuovo datore di lavoro (non scatta l'adesione automatica). Il lavoratore può comunque cambiare successivamente decisione e destinare il TFR maturando a una forma di previdenza complementare. Se invece il lavoratore aveva già un fondo pensione alimentato dal TFR🡪 La situazione cambia. In presenza di una posizione previdenziale ancora esistente e alimentata in precedenza con il TFR, il nuovo rapporto di lavoro rientra nel meccanismo dell'adesione automatica. Il lavoratore ha 60 giorni per indicare al nuovo datore di lavoro la forma pensionistica alla quale vuole destinare il TFR maturando. Non può semplicemente scegliere di lasciare il nuovo TFR in azienda, perché la precedente scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare continua a produrre effetti. Se non effettua una scelta, opera l'adesione automatica secondo le regole previste per il nuovo rapporto.
E se il lavoratore aveva un fondo pensione ma lo ha riscattato completamente? In questo caso non si trova più nella situazione di chi possiede una posizione previdenziale alimentata dal TFR e può nuovamente scegliere, entro 60 giorni dalla nuova assunzione, se: destinare il TFR a una forma pensionistica complementare; oppure mantenerlo presso il datore di lavoro. Se non effettua alcuna scelta, non scatta l'adesione automatica e il TFR resta nel regime ordinario.
Situazione del TFR maturato nel vecchio rapporto. Il TFR già maturato nel precedente rapporto rimane nella posizione nella quale si trova. Se il lavoratore possiede già una posizione presso un fondo pensione, quella posizione può essere mantenuta oppure, nei casi consentiti dalla normativa, trasferita. La nuova disciplina riguarda invece la destinazione del TFR che maturerà con il nuovo rapporto di lavoro.
Che cos’è il nuovo modello TF3? Il modello TFR3 è lo strumento predisposto per consentire al lavoratore di comunicare la propria scelta. Il nuovo modello ministeriale è, nella data in cui scriviamo, ancora in corso di adozione. Nel frattempo il Ministero ha previsto la possibilità di utilizzare il fac-simile disponibile sul Portale e, in via transitoria, di effettuare la scelta anche in forma scritta libera. Ciò che conta è capire quale scelta sta effettivamente facendo il lavoratore e quali conseguenze produce.
Cosa deve fare l’azienda? Il datore di lavoro ha precisi obblighi informativi. Al momento dell'assunzione deve fornire al lavoratore le informazioni riguardanti: gli accordi collettivi applicabili; le forme pensionistiche complementari di riferimento; il funzionamento dell'adesione automatica; le possibilità di scelta; il termine di 60 giorni; le conseguenze della mancata scelta. Per il lavoratore che non è alla prima assunzione, il datore deve inoltre acquisire le informazioni necessarie per verificare quale fosse stata la precedente scelta del lavoratore in materia di TFR e se esista una posizione previdenziale complementare alimentata dal TFR. In caso di adesione automatica, il datore comunica l'adesione al fondo pensione competente e procede ai versamenti secondo le modalità previste. Il fondo pensione, a sua volta, comunica al lavoratore l'avvenuta iscrizione e le informazioni relative alla posizione e alla linea di investimento applicata.
Le linee di investimento del TFR. La riforma prevede linee di investimento individuate secondo criteri stabiliti dalla normativa e dalle disposizioni COVIP. Il fondo deve comunicare al lavoratore la linea nella quale vengono investite le somme e le possibilità di modifica previste (l'adesione automatica non riguarda soltanto dove viene trasferito il TFR, ma anche il modo nel quale le somme vengono inizialmente investite).
La nuova disciplina può essere spiegata in una sola frase: “Dal 1° luglio 2026, se sei assunto per la prima volta, hai 60 giorni per decidere che cosa fare del tuo TFR: se non scegli nulla; scatta l'adesione automatica alla previdenza complementare e viene destinato l'intero TFR.” “Se invece fai una scelta espressa, puoi, nei casi previsti dagli accordi, destinare anche solo una parte del TFR al fondo.”




Commenti