Le nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel 2026. Una guida alle principali novità
- azionesindacalefvg
- 19 ore fa
- Tempo di lettura: 5 min
Il sistema della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nel 2026, entra con un’impostazione profondamente rinnovata. La circolare n. 1/2026 dell’Ispettorato nazionale del lavoro rappresenta il principale documento interpretativo di questo cambiamento,

recependo le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle più recenti modifiche legislative. Non si tratta di meri adeguamenti formali: il legislatore ha scelto di intervenire in modo strutturale su tre assi portanti della prevenzione: tracciabilità e digitalizzazione dei rapporti di lavoro, rafforzamento degli strumenti sanzionatori e ampliamento del concetto di rischio, che oggi include anche la dimensione organizzativa, relazionale e psicofisica. Per il lavoratore dipendente questo significa maggiori tutele, ma anche una crescente integrazione tra obblighi formali e comportamenti concreti sul luogo di lavoro.
Il nuovo badge di cantiere: cosa cambia per chi lavora. Tra le novità più rilevanti figura il badge di cantiere con codice univoco, introdotto per rafforzare l’identificazione dei lavoratori nei cantieri edili. Il nuovo sistema non sostituisce la tradizionale tessera di riconoscimento, ma la integra con un elemento anticontraffazione, destinato a rendere immediatamente verificabile l’identità del lavoratore, il legame con l’impresa esecutrice o subappaltatrice e la regolarità della posizione lavorativa. Il principio alla base è chiaro: contrastare l’interposizione illecita di manodopera e il lavoro irregolare direttamente sul luogo di esecuzione dell’opera. La circolare chiarisce che il badge potrà essere gestito anche in formato digitale, attraverso sistemi interoperabili con le piattaforme pubbliche. Tuttavia, l’operatività completa resta subordinata a un decreto attuativo, che dovrà definire modalità tecniche, flussi informativi e standard di sicurezza dei dati. Per il lavoratore, l’assenza del badge non è una responsabilità diretta, ma può comportare l’immediata estromissione dal cantiere in sede ispettiva, con ricadute indirette anche sul rapporto di lavoro.
Quando l’abbigliamento diventa dispositivo di protezione. La circolare 1/2026 chiarisce un punto spesso fonte di equivoci: non ogni divisa aziendale è un Dpi, ma può diventarlo se la valutazione dei rischi lo richiede. Ai sensi del D.lgs. 81/2008, è il Documento di valutazione dei rischi (Dvr) a stabilire se un indumento possieda una funzione protettiva. Accade, ad esempio, quando protegge dal calore o dalle fiamme, garantisce alta visibilità, resiste a tagli o abrasioni e riduce l’esposizione a agenti chimici o biologici. Quando ciò avviene, per il lavoratore cambia lo status dell’indumento: non è più un semplice capo di abbigliamento, ma uno strumento di sicurezza soggetto a regole stringenti. Il datore di lavoro è tenuto a garantirne efficienza, manutenzione, sostituzione e conformità tecnica. Il lavoratore, a sua volta, è obbligato a utilizzarlo correttamente, poiché l’uso improprio di un Dpi incide direttamente sulla tutela assicurativa e disciplinare.
Patente a crediti: perché incide anche sul lavoro dipendente. La patente a crediti riguarda formalmente le imprese, ma i suoi effetti si riflettono direttamente sui lavoratori. Operare in un cantiere con un’impresa priva dei requisiti minimi significa esporsi a sospensione delle attività, interruzione improvvisa del lavoro e rischio di perdita dell’occupazione nel breve periodo. La circolare conferma l’inasprimento delle sanzioni per le imprese che operano senza patente o con un punteggio inferiore alla soglia minima. Il sistema delle decurtazioni è stato reso più incisivo, in particolare in presenza di lavoro irregolare. Per il lavoratore dipendente, questo rafforza un principio già presente nel sistema: la regolarità dell’impresa è parte integrante della sicurezza individuale. Segnalare situazioni di irregolarità non è solo un diritto, ma uno strumento di autotutela.
Visite mediche, alcol e sostanze: cosa è lecito e cosa no. In materia di sorveglianza sanitaria, la circolare ribadisce che i controlli su alcol e sostanze stupefacenti non sono generalizzati, non sono discrezionali e sono ammessi solo in presenza di un ragionevole sospetto e per mansioni a rischio. Il medico competente agisce all’interno di un perimetro normativo preciso, che bilancia sicurezza collettiva e tutela della riservatezza. Un chiarimento rilevante riguarda l’orario delle visite: tutti gli accertamenti sanitari obbligatori devono avvenire durante l’orario di lavoro, con piena retribuzione del tempo impiegato. Le sole eccezioni restano le visite preassuntive. La sorveglianza sanitaria assume inoltre una funzione preventiva più ampia, includendo la promozione degli screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza, in collaborazione con il sistema sanitario pubblico.
Rls 🡪 Formazione più uniforme, anche nelle piccole imprese. La formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) viene rafforzata sul piano della continuità. L’obbligo di aggiornamento annuale viene esteso anche alle imprese sotto i 15 dipendenti, superando una frammentazione che aveva creato disomogeneità di tutela. Resta fermo il principio di proporzionalità: durata e modalità dell’aggiornamento dovranno essere coerenti con le dimensioni aziendali e definite dalla contrattazione collettiva.Per il lavoratore, questo significa poter contare su una figura interna sempre aggiornata, in grado di dialogare efficacemente con datore di lavoro, Rspp e medico competente.
Molestie e violenza: dalla raccomandazione all’obbligo. Una delle innovazioni più rilevanti riguarda l’inserimento esplicito della prevenzione di molestie e violenze tra le misure generali di tutela. Il tema esce definitivamente dall’ambito etico-valoriale ed entra in quello giuridico-organizzativo. Il datore di lavoro è ora tenuto a valutare il rischio nel Dvr, programmare misure preventive concrete e predisporre canali di segnalazione e protocolli di intervento. Per il lavoratore questo comporta una tutela rafforzata della dignità personale. Non si tratta solo di prevenire danni alla salute, ma di garantire un ambiente di lavoro sicuro anche sul piano relazionale. Poiché l’adempimento è obbligatorio, non può più essere utilizzato come elemento premiale ai fini delle riduzioni contributive INAIL.
Scale, lavori in quota e sistemi anticaduta. Sul piano tecnico, la circolare fornisce indicazioni puntuali sui lavori in quota, con particolare attenzione alle scale verticali permanenti. Oltre determinate caratteristiche dimensionali e di inclinazione, la protezione contro la caduta diventa obbligatoria. Viene ribadito un principio cardine della prevenzione:
priorità alle protezioni collettive, utilizzo dei sistemi individuali solo quando le prime non sono tecnicamente realizzabili. In sede ispettiva non sarà sufficiente dimostrare la presenza dei dispositivi: verranno verificati anche formazione, procedure d’uso e consapevolezza del lavoratore.
Digitalizzazione e modelli di gestione: cosa cambia davvero. La modernizzazione del sistema passa anche dalla razionalizzazione dei modelli organizzativi e dall’uso delle piattaforme digitali pubbliche. L’adozione di modelli di gestione conformi agli standard più recenti consente alle imprese di dimostrare un approccio strutturato alla prevenzione, con effetti rilevanti anche sul piano della responsabilità amministrativa. Dal punto di vista operativo, la progressiva concentrazione delle comunicazioni sui portali istituzionali rende più tracciabili le attività e più rapidi i controlli. Per il lavoratore, questo si traduce in una maggiore capacità di intervento delle autorità in caso di irregolarità gravi o infortuni.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
puoi chiamarci: Linea mobile 351-6688108
contattarci via e-mail: azionesindacale.fvg@gmail.com




Commenti